T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 28-03-2011, n. 2725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto è stata chiesta l’ottemperanza – da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – della sentenza n. 1511/2008 di questo Tribunale Amministrativo.

Il Ministero si è costituito in giudizio.

All’udienza del 10 febbraio 2011 il Collegio ha trattenuto in decisione il ricorso.

Il ricorso è fondato.

L’odierna ricorrente chiede l’ottemperanza – da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – alla sentenza emessa in suo favore e già indicata in epigrafe.

Tale sentenza, regolarmente notificata al Ministero resistente, ha acquistato autorità di cosa giudicata.

L’Amministrazione intimata ha depositato agli atti di causa documentazione da cui risulta l’intervenuto avvio del procedimento relativo alla richiesta di contributo oggetto della sentenza senza che lo stesso, tuttavia, risulti ancora concluso.

Il Collegio deve quindi affermare l’obbligo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe per il tramite della emissione del provvedimento conclusivo del procedimento relativo alla istanza di ottenimento del contributo di cui alla sentenza richiamata.

Fissa a tal fine – in considerazione degli adempimenti necessari – un termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza al fine del corretto adempimento di quanto indicato in motivazione.

Per l’ipotesi di eventuale, ulteriore inadempienza alla scadenza del termine, nomina sin d’ora il dott. Luigi Consoli, dirigente amministrativo del T.A.R. Lazio, quale Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi nel termine di giorni 60 dalla scadenza del termine in precedenza fissato a carico e spese della Amministrazione inadempiente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di dare esecuzione alla sentenza n. 1511/2008 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, Sez. II Quater in data 19 febbraio 2008, notificata il 7 marzo 2008 e passata in giudicato, nei sensi di cui alla motivazione.

Dispone che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra assegnato al Ministero, all’esecuzione della predetta sentenza provveda un Commissario ad acta, che viene sin d’ora nominato nella stessa persona del dott. Luigi Consoli, dirigente amministrativo del T.A.R. Lazio, per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni alla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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