Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13958 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 28.4.2007 è stato notificato alla "Società Capua Group Imbottigliamento Bevande – SOCIB spa" un ricorso per la cassazione della sentenza della CTR di Napoli descritta in epigrafe (depositata il 6.2.2007 e notificata il 27.2.2007), che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP della stessa città n. 514/24/2004 che aveva accolto il ricorso dalla medesima società proposto avverso la cartella di pagamento notificate il 3.9.2001, cartella avente ad oggetto importi iscritti a ruolo a titolo definitivo a seguito di decisione della Commissione Tributaria Provinciale ed efferenti IRPEG attinente agli anni 1991 (per L. 1.096.730.000) e 1992 (per L. 2.140.042.000).

La SOCIB si è difesa con controricorso. fa parte intimata ha illustrato il controricorso con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 4.5.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con separati ricorsi di impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulle apposite istanze, concernenti rimborso dell’IRPEG relativa – rispettivamente – agli anni 1991 e 1992, la SOCIB spa adiva la CTP di Napoli che accoglieva i ricorsi con sentenze n. 323/23/1997 e 615/24/1997, sentenze poi divenute definitive e a seguito delle quali la società aveva pure proposto ricorsi per ottemperanza, risoltisi con pronunce favorevoli alla ricorrente. Sulla base di questa premessa, la SOCIB aveva impugnato la cartella di pagamento avente ad oggetto la complessiva somma di L. 3.236.772.000, cartella emessa dall’Agenzia su presupposto che detta somma fosse stata erroneamente rimborsata e sul presupposto che altra pronuncia della CTR di Napoli (la n. 268/4/2000, successivamente confermata dalla sentenza n. 15936/2003 di questa Corte di Cassazione) aveva affermato che alla SOCIB non spettava l’agevolazione in virtù della quale dalla SOCIB medesima era stato preteso il rimborso delle somme pagate a titolo di IRPEG. L’impugnazione della cartella di pagamento è stata accolta dalla CTP di Napoli e l’appello interposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado è stato poi disatteso dall’adita CTR di Napoli.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che –premesso che le sentenze n. 323/23/1997 e 615/24/1997 della CTP di Napoli non erano state tempestivamente impugnate (se non con ricorso per revocazione, che era rimasto disatteso)- in ambito fiscale, sia in via generale che in materia di agevolazioni, il giudicato esterno può essere fatto valere solo a determinate condizioni, ed in specie escludendo che il giudicato relativo ad un singolo anno d’imposta sia idoneo a fare stato per i successivi, sicchè nella specie di causa doveva ritenersi precluso un riesame della questione di fatto e di diritto già decisa, avendo l’Ufficio procedente fallito l’onere di dimostrare "la sussistenza di elementi preliminari che avrebbero giustificato il motivi del diniego". 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude -previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 1.617.653,00- con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.
Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione della L. n. 218 del 1978, art. 105 e degli art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.. Violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)".

Con il predetto motivo d’impugnazione, l’Agenzia ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia "correttamente inquadrato la relazione tra i due giudicati invocati da controparte … e quello richiamato dall’Ufficio…..", omettendo di considerare che i medesimi avevano avuto "lo stesso oggetto", ed in specie che la sentenza n. 15936/03 di questa Corte di Cassazione aveva avuto riguardo all’intero decennio 1986-1995, sicchè comprendeva anche gli anni 1991 e 1992 in riferimento ai quali si erano pronunciate le sentenze valorizzate dalla SOCIB. Non si era trattato dunque – "di estendere il riconoscimento per una parte del decennio alla globalità di esso, ma di applicare il disconoscimento per l’intero decennio a due singoli anni di esso", sicchè la negazione relativa all’intero decennio, contenuta nella pronuncia della Corte di Cassazione, non poteva che avere l’effetto del diniego di alcun rimborso per i due anni qui in contestazione.

Il contrasto di giudicati tra le menzionate pronunce – per ciascun verso definitive – avrebbe potuto essere – tutt’al più- motivo di revocazione del successivo e più ampio giudicato contrario, ma tale domanda non era stata tempestivamente proposta dalla parte contribuente, sicchè non sarebbe spettato certo alla CTR considerare recessivo il secondo giudicato rispetto al primo.

Il motivo di impugnazione si concludeva con tre distinti quesiti:

a) "se, ai sensi dell’art. 2909, la sentenza che nega la spettanza del beneficio per l’intero decennio possa dirsi avere oggetto più ampio, cioè comprensivo e quindi in parte coincidente, rispetto a quella che afferma tale spettanza per due soli anni del decennio; e se il riconoscimento del beneficio L. n. 218 del 1978, ex art. 105, conseguito per due anni del decennio, possa sopravvivere al successivo diniego del beneficio stesso per l’intero decennio". b) "se il contrasto tra due giudicati possa essere rimosso colo con la revocazione ex art. 395, n. 5, di quello successivo, e se tale impugnazione possa essere proposta solo avanti alla S.C. di Cassazione e nel termine ex art. 327 dal deposito della sentenza più recente". c) "se, omessa nei termini la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, il giudicato successivo prevalga sul precedente ex art. 324 c.p.c. e questo perda efficacia".

I tre suestesi quesiti sono parimenti inidonei, e precludono a questa Corte di intendere (anche perchè privi di qualunque coordinamento interno ed anzi tra loro apertamente contraddittori) quale concretamente sia la questione sottoposta all’esame, in relazione a specifici vizi di interpretazione o applicazione di norme di diritto, quali appaiono essere gli oggetti delle censure riferite alla sentenza qui impugnata.

Infatti, in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito deve consistere non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola. 1"indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui i ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007).

Per esteso:"Con riferimento al quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., lo stesso è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie" (Sez. U, Sentenza n. 18759 del 09/07/2008).

Orbene, è manifesto che il secondo ed il terzo dei quesiti articolati dalla parte ricorrente contraddicono apertamente con le anzidette prescrizioni (risolvendosi essi in mere postulazioni astratte con riferimento alla teorica correlazione tra le norme di legge), sicchè non vi è ragione di insistere oltre.

Quanto al primo dei tre quesiti trascritti, poi, esso non è meno inammissibile degli altri.

Dal quesito di cui trattasi -infatti- non si riesce ad intendere quale sia il principio di diritto che si assume erroneamente applicato dal giudice di merito, e neppure quale sia il precetto di legge che si assume disatteso e violato, apparendo il richiamo all’art. 2909 cod. civ., un mero artifizio linguistico, atteso che non risulta esservi precisa attinenza con la disciplina contenuta nella predetta norma e la questione asseritamente controversa.

D’altronde, non è di minor rilievo ai fini del dichiarazione di inammissibilità del motivo di impugnazione qui in esame la circostanza che la parte ricorrente – pur muovendo dall’assunto di un non corretto inquadramento da parte del giudice del merito della "relazione tra i due giudicati invocati da controparte….e quello richiamato dall’Ufficio"- non abbia prodotto nel presente grado di giudizio (per osservanza dell’art. 369 c.p.c., n. 4) i documenti su cui appare che detto motivo si fondi, e cioè le sentenze da cui la relazione tra i giudicati dovrebbe desumersi. Ed invero, in materia di giudicato esterno (quale sarebbe sia in riferimento alle sentenze della CTP di Napoli sia in riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione) è pacifico che è condizione di ammissibilità del ricorso che su detto giudicato sia fondato la produzione della sentenza, peraltro corredata da idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione (per tutte, Cass. 2.12.2004, n. 22644).

Molteplici sono dunque le ragioni che rendono inammissibile il motivo di impugnazione.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Omessa o comunque insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Con il predetto motivo la società ricorrente si duole del fatto che la pronuncia impugnata non spieghi "quale valore dia ai numerosi passaggi dell’appello in cui l’Ufficio nega espressamente la sussistenza dei requisiti dell’agevolazione, e perchè non dia alcun rilievo alla sentenza della S.C. … affermando invece la necessità di altre e diverse prove della non spettanza dell’agevolazione".

Il motivo è inammissibilmente proposto.

Con esso infatti non si identifica alcun "fatto" controverso e decisivo ma si introducono solo argomenti di contrasto a quelli che il giudicante ha valorizzato e considerato nel proprio percorso argomentativo.

Al riguardo, va semplicemente osservato che questa Corte ha costantemente affermato che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la vai umazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche o comunque le ragioni a fondamento della decisione che attengano ad applicazione di norme o principi di diritto (tra le tante Cass. 22979/2004: "La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto").

A questa regola contravviene il motivo di impugnazione formulato dalla parte ricorrente, sicchè non vi è dubbio che esso sia inammissibile.

Le spese di lite di questo grado restano regolate in ragione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di questo grado, liquidate in Euro 15.000,00 per onorario, oltre ad Euro 100.00 per esborsi ed oltre ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *