Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2011) 31-03-2011, n. 13343 esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Crema, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza presentata da B.K., ha dichiarato la nullità della notificazione dell’ordine di esecuzione emesso dal P.M. in data 9.2.2010 nei confronti del predetto condannato e, per l’effetto, la non esecutività di tale provvedimento.

Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato assorbita l’istanza di restituzione nel termine formulata, in via subordinata, dal condannato.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del B., che la denuncia per violazione di norme processuali e mancanza di motivazione.

In sintesi, si deduce che il condannato, oltre a contestare la validità della notificazione dell’ordine di esecuzione, aveva formulato istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, per impugnare la sentenza contumaciale emessa in data 6.7.2009 dal Tribunale di Crema, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 699 c.p..

Si deduce, quindi, che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente ritenuto che detta istanza fosse assorbita dall’accoglimento della richiesta di declaratoria di nullità della notifica dell’ordine di esecuzione, stante la autonomia della stessa in funzione della possibilità di impugnare la sentenza contumaciale.

Si osserva inoltre, riportando la cronologia degli atti, dei provvedimenti emessi e delle vicende riguardanti il B., che nel caso in esame ricorrono gli estremi per la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale ai sensi della disposizione citata.

Con atto pervenuto a questa Corte il 2.3.2011 il B. ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.

Ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), deve essere dichiarata l’inammissibilità della impugnazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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