T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 05-07-2010, n. 22469 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L’Ente ricorrente impugna il provvedimento (indicato in epigrafe con gli estremi della nota di comunicazione) con cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dopo il rendiconto finale presentato dallo stesso Ente per l’organizzazione e l’espletamento di corsi di formazione professionale ha riconosciuto a seguito del verbale di verifica amministrativocontabile relativo alla edizione del corso realizzato in Basilicata, il minore importo di Lire 149.001.506 (anziché quello risultante sulla base del consuntivo riferito a costo per Lire 161.377.755).

Chiede l’Ente ricorrente che, previo annullamento del provvedimento impugnato, sia emessa sentenza di condanna del resistente Ministero al pagamento in suo favore della somma di Lire12.376.249 pari (all’incirca) alla differenza tra i due suindicati importi (Lire 161.377.755 – 149.001.506).

Nelle more del giudizio è intervenuto ulteriore provvedimento con il quale è stata chiesta all’ente ricorrente la restituzione di Euro. 2.720+545 (circa) per un totale di Euro. 3.265 (circa) poiché ritenute dallo stesso ente ricevute in eccedenza.

Tale ulteriore sopravvenuto provvedimento si riferisce anche all’altro intervento che era da realizzarsi, a cura dello stesso ente ricorrente, in varie Regioni, nella specie nella Provincia di Messina (non soltanto dunque nella Regione Basilicata per la quale è stato proposto il presente ricorso).

Da ciò la diversità delle somme risultate corrisposte in eccedenza (di cui viene ora chiesta la restituzione) rispetto a quelle del primo provvedimento che si poneva disconoscitivo di alcuni importi ed era riferito solo al verbale di accertamento effettuato in Basilicata, sul quale insistono le doglianze giudiziarie dell’istante.

La documentazione contabile riguardante il movimento della complessa operazione di finanziamento era stata, per il vero, già trasmessa a questo Tribunale sin dal 31/3/2004 dal Ministero del Lavoro.

Lo stesso Ministero aveva infatti allegato il suindicato nuovo provvedimento adottato (nota n.32798 del 3/10/2002 del Min. Lavoro e Politiche Sociali) ed altra documentazione contabile ed aveva chiesto la definizione del presente giudizio che era stata in passato più volte auspicata mediante domande (anche di prelievo del ricorso) sia della ricorrente che del Ministero del Lavoro.

Poiché in una di tali istanze di prelievo lo stesso Ministero aveva rilevato la sostituzione del provvedimento oggetto del ricorso (proposto, come noto, contro la decurtazione del finanziamento conseguente al verbale di verifica interessante la sola regione Basilicata) con altro provvedimento (che concerneva invece anche la edizione del corso in Provincia di Messina), il Collegio alla udienza del 13/7/2009 ha ritenuto disporre istruttoria onde assicurarsi della effettiva inesistenza di ulteriori provvedimenti che potessero contenere modifiche alle decurtazioni di contributi già disposte e che fossero in detti sensi sostitutivi di quello che era stato impugnato in conseguenza dell’accertamento amministrativocontabile interessante la sola Basilicata, cui si indirizzano le censure dell’ente ricorrente che infatti, giova ribadirlo, pretende contributi di finanziamento superiori.

L’esito di tale istruttoria ha invece pienamente confermato le allegazioni, anche documentali, che erano già state depositate agli atti di causa dal resistente Ministero, e cioè quelle relative all’unico e solo provvedimento sopravvenuto,cioè la più volte citata nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.32798 del 3/10/2002 che concerne tuttavia, come già evidenziato, i movimenti, i conteggi e la documentazione anche probatoria, della partita contabile riguardante l’intervento (e relative garanzie fideiussorie già svincolate).

Tanto premesso, il Collegio, prendendo sempre a riferimento il ricorso, l’unico pendente da definire, avente ad oggetto il solo provvedimento di decurtazione del finanziamento operata dopo ed in conseguenza dell’accertamento amministrativocontabile effettuato in Basilicata rileva che in relazione a tale provvedimento l’ente interessato che ha proposto lo stesso ricorso nel lontano anno 1999, nonostante la recente richiesta istruttoria disposta alla udienza del 13/7/2009 e l’attuale esito della stessa, non ha più esplicato alcuna attività difensiva a sostegno delle contestazioni mosse nell’ormai remoto ricorso del 1999.

In tale contesto le istanze giudiziali indirizzate al provvedimento impugnato con il ricorso di cui trattasi devono ritenersi abbandonate dallo stesso ente che le aveva proposte sicchè lo stesso ricorso è da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Quanto alle spese può disporsi la loro compensazione tra le parti sussistendo ragioni che la giustificano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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