T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-03-2011, n. 2727

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 9 febbraio 2011 e depositato il successivo 28 febbraio, i ricorrenti, dipendenti dell’Ente intimato, appartenenti all’area funzionale C, posizione economica C3, impugnano gli atti specificati in epigrafe, con cui, in applicazione dell’Accordo di programma relativo al triennio 20102012, è stato emanato il bando relativo alla selezione per il personale non dirigenti, nella parte in cui non consente la partecipazione ai dipendenti che, a seguito delle selezioni effettuate in applicazione dell’art. 2 CCNL 2006, hanno già conseguito un passaggio economico all’interno dell’Area ovvero una progressione tra le Aree e, conseguentemente, i relativi provvedimenti di esclusione.

Rileva il Collegio che alla luce dei principi formulati dal Giudice della giurisdizione in ordine alle modalità di corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Cass. Civ. SS.UU. 26 febbraio 2004, n. 3948) e nella prospettiva imposta dall’art. 97 della Costituzione, che richiede un selettivo accertamento delle attitudini per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e, quindi, l’espletamento di un pubblico concorso, si è rilevato che il modulo pubblicistico debba essere applicato non solo alle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, atteso che il termine "assunzione" deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire;

In base alla vigente normativa contrattuale per il comparto Enti pubblici, peraltro, il personale viene suddiviso in tre diverse aree: A, B e C, ed è espressamente stabilito il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno della medesima area avvenga mediante "adeguati percorsi di riconoscimento della professionalità espressa e del merito individuale, da attuarsi mediante procedure selettive finalizzate, per quanto riguarda il caso di specie, alle progressioni orizzontali all’interno dell’Area.

In tale prospettiva si configurano le seguenti ipotesi: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti; c) giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni comportanti passaggio da un’area ad un’altra (salva la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, secondo procedure di diritto privato, comportanti il passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area;

Nel caso in esame, quindi, ricorrendo l’ipotesi sopra indicata sub d), così come nella fattispecie specificamente considerata anche dalla suddetta sentenza della Corte di Cassazione, non può che concludersi per la devoluzione della controversia di cui si tratta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, ancorché trattasi di progressione di tipo verticale.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *