Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 31-03-2011, n. 13323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

icorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. C.T. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Salerno ha confermato l’ordinanza applicativa della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in una casa di cura e di custodia emessa in data 15-12-2010 dal GIP di Nocera Inferiore.

Il ricorrente deduce:

Violazione dell’art. 313 c.p.p. e perdita di efficacia della ordinanza applicativa in via provvisoria della misura di sicurezza del ricovero presso casa di cura e di custodia per omesso interrogatorio.

Erronea applicazione dell’art. 206 c.p.p. e sopravvenuta perdita di efficacia della misura di sicurezza provvisoria per mancata applicazione della misura di sicurezza in via definitiva.

In particolare, si segnala che il GUP, con sentenza in data 20-12- 2010, ha condannato esso prevenuto senza applicargli alcuna misura di sicurezza in via definitiva.

Tale mancata applicazione determinerebbe inevitabilmente la immediata perdita di efficacia della misura provvisoria a suo tempo disposta.

Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della pericolosità sociale e della stessa infermità, nonchè in ordine alla scelta della misura.

In particolare, non si sarebbe tenuto conto nè del netto miglioramento delle condizioni psichiche di esso imputato, nel frattempo registrato dai sanitari, nè del buon comportamento da lui tenuto nel periodo di detenzione.

2.-. Questa Corte ha già chiarito che ai fini dell’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, l’interrogatorio ai sensi dell’art. 313 c.p.p., comma 1, deve essere espletato solo nel caso in cui a tale adempimento non si sia provveduto in precedenza, trattandosi di un atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all’intero sistema delle misure cautelari e non invece alla verifica della pericolosità sociale della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l’adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto (Sez. 6^, Sentenza n. 15503 del 10/03/2008, Rv. 239317, Levi; Sez. 1^, Sentenza n. 40141 del 22/09/2009, Rv. 245202, Smoqi).

In applicazione di questi principi, il primo motivo di ricorso (con il quale si sostiene la perdita di efficacia della ordinanza applicativa in via provvisoria della misura di sicurezza del ricovero presso casa di cura e di custodia per omesso interrogatorio del prevenuto) deve ritenersi infondato.

3.-. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla seconda censura sollevata dal ricorrente.

Risulta dagli atti che nei riguardi di C.T. è stata emessa in riferimento ai fatti in esame, all’esito di giudizio abbreviato, sentenza in data 20-12-2010, con la quale è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, senza disporre nei suoi confronti la applicazione di della misura di sicurezza definitiva ai sensi dell’art. 219 c.p..

Tale sentenza è stata appellata e il processo è attualmente pendente innanzi al Giudice di secondo grado.

In questa situazione, tuttora sub indice, è evidentemente ancora efficace la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in una casa di cura e di custodia a suo tempo disposta e spetterà al Giudice di Appello prendere i provvedimenti necessari.

4.-. L’ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Il Tribunale di Salerno, nel valutare la persistenza della pericolosità sociale e della stessa infermità del C., si è limitato a fare proprie le osservazioni del perito senza tenere alcun reale conto del netto miglioramento delle sue condizioni psichiche riscontrato dallo stesso perito, a seguito di incarico ricevuto in data 25-3-2010 allo scopo di verificare la compatibilità con il regime carcerario, netto miglioramento per altro acclarato anche dai medici psichiatrici presenti nella struttura carceraria salernitana.

In definitiva non risultano adeguatamente ponderate la evoluzione del disturbo psichico del prevenuto, la sua disponibilità ad assoggettarsi volontariamente alle terapie necessarie e il buon comportamento tenuto, risultante dalle relazioni redatte dai competenti organi dell’Amministrazione Penitenziaria.

Queste lacune motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo e più approfondito esame al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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