T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-03-2011, n. 2708

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di aver proposto, in data 29.11.2010, l’istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa, nei confronti della ASL RMG, relativa all’elenco dei dipendenti comunicato dalla Casa di cura privata accreditata N.H. – Fonte Nuova (RM) relativamente agli anni 20042010, nonché agli atti afferenti eventuali procedure di sospensione e revoca dell’accreditamento riferiti alla predetta Casa di Cura nel periodo medesimo, al fine di poter esercitare il diritto di difesa nel giudizio di responsabilità n. 70424/2010 pendente presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio presso la Corte di conti, in cui la C.D.C.N.H. era indicata come modello comparativo con riferimento in particolare al numero dei dipendenti, proponeva ricorso al fine di far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e l’obbligo della ASL RM G di esibire gli atti di cui alla detta istanza.

La ASL intimata e la Casa di cura contro interessata non si costituivano.

Alla camera di consiglio fissata per la discussione, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che l’interesse della ricorrente risulta evidente dalla necessità di garantire la difesa della stessa nell’ambito del giudizio di cui agli atti di causa ed è suffragato dal rinvio operato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, teso a consentire il deposito della documentazione richiesta.

Tuttavia, secondo quanto esposto dalla stessa istante, la controinteressata Casa di Cura risulta assunta ad elemento di comparazione in relazione al numero dei dipendenti, sicchè a tale aspetto va limitata la prima domanda contenuta nell’istanza di accesso, apparendo del tutto ultronea la richiesta di un elenco completo dei dipendenti medesimi. Peraltro, l’eventuale accesso ai nominativi dei dipendenti presso la Casa di Cura contro interessata verrebbe a collidere con il contrapposto diritto alla riservatezza relativo ai lavoratori della N.H. (cui peraltro il ricorso non risulta notificato). E’ principio costante affermato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 maggio 2010, n. 9926) che il diritto di accesso ottiene riconoscimento solo in relazione a quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente, mentre non è consentito l’esercizio dell’accesso ove sussistano esigenze di tutela della privacy di ulteriori soggetti (e peraltro, il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare l’ulteriore documentazione in uno specifico giudizio).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in parte e, per l’effetto, deve ordinarsi alla ASL RM G di esibire il numero dei dipendenti della C.D.C.N.H., come risultante dalla comunicazione effettuata dalla stessa, nonché gli eventuali atti relativi ai procedimenti di sospensione o revoca dell’accreditamento della stessa, ove esistenti.

In considerazione del parziale accoglimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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