Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13945 imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Agenzia Delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato accolto l’appello proposto da Enofrutta di Leone R. & C. s.a.s., da Leone Vini Candida s.r.l. in liquidazione, e da L.R.D., in proprio e quale legale rappresentante delle due società, avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia. Quest’ultima, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dai tre contribuenti avverso gli avvisi di rettifica relativi all’Iva per gli anni 1997 e 1998, emessi, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 55, sulla base sia delle risultanze di due distinti processi verbali di constatazione (redatti dai funzionari dell’Ufficio delle Imposte Dirette di Cerignola); sia dell’inattendibilità della contabilità; sia, infine, dell’accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette a carico delle due società, e con i quali era stata contestata ad entrambe l’omessa contabilizazione e dichiarazione di operazioni attive.

Il ricorso è fondato su un unico articolato motivo. I contribuenti hanno controdedotto.

Motivazione:

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia rilevandosi che, contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti, il termine lungo – applicabile alla fattispecie per mancata notifica della sentenza impugnata, depositata il 22.3.2005 – scadeva il 7 maggio 2006 e, cadendo tale giorno di domenica, la notifica ben poteva essere richiesta all’ufficiale giudiziario l’8 maggio 2006, come è attestato dal timbro dell’ufficiale giudiziario apposto a margine della prima pagina del ricorso, recante il cronologico e la data del ricorso (Cass. S.U. n. 14294 del 2007).

2. Sempre preliminarmente, e giudicando sul ricorso, vanno cassate entrambe le sentenze di merito per nullità delle stesse.

Infatti con il ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 55 e 56, con vizio della motivazione in quanto l’impugnata sentenza, nel ritenere non congruamente motivati gli avvisi di rettifica, ha fatto riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 2, relativo agli avvisi di rettifica previsti dall’art. 54, mentre non ha considerato sia che il caso di specie è relativo ad accertamenti induttivi emessi ex art. 55 cit. D.P.R. per i quali la motivazione, ai sensi dell’art. 56, comma 3, deve dar conto soltanto "delle ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo e dell’art. 55, comma 2"; sia che l’obbligo motivazionale è stato pienamente soddisfatto con il richiamo al processo verbale di constatazione sottoscritti dai legali rappresentanti delle due società, sia agli accertamenti in materia di imposte dirette, per le stesse annualità, fondati sugli stessi processi verbali di constatazione e definiti per adesione.

2.1 Tale censura non può essere esaminata per mancata integrità del contraddittorio in entrambi i gradi di merito, in virtù del principio già enucleato da questa Corte (Cass. S.U, n. 14815 del 2008) che ha affermato: "In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio." 3. In applicazione di tale principio viene disposto il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che, applicato lo stesso, regolamenterà anche le spese.
P.Q.M.

La Corte giudicando sul ricorso, cassa le sentenze di merito e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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