Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 31-03-2011, n. 13322 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

etto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di L.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Trento ha rigettato l’appello proposto nell’interesse del predetto avverso il provvedimento con cui il GUP aveva rigettato in data 6-10- 10 l’istanza da lui avanzata di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Il ricorrente deduce: vizio di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura in atto, anche per il sopravvenuto venir meno della esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. b).

Quanto alla esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) rileva che il Tribunale ne avrebbe desunto la sussistenza automaticamente dal carattere stesso dei reati contestati al prevenuto e dalla protrazione nel tempo delle condotte illecite, oggetto di indagine.

Inoltre il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la struttura disponibile ad accogliere il L. in detenzione domiciliare era ubicata in luogo ben distante da quello di consumazione dei reati ed idoneo ad assicurare il distacco dal contesto in cui si era sviluppata la vicenda oggetto di processo.

A parte il fatto che il coimputato del L., nei cui confronti altresì era stata pronunciata sentenza di patteggiamento, si trovava oramai agli arresti domiciliari fin dal luglio 2010. 2.-. Il ricorso è inammissibile.

Nei confronti del ricorrente risulta emessa, in data 6-7-2010, sentenza ex art. 444 c.p.p. del GUP di Trento, con la quale è stata a lui applicata per i fatti di cui è processo la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro diciottomila di multa.

Tale sentenza risulta oramai passata in giudicato, essendo stata dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso di essa, tra gli altri, anche dal L. con sentenza in data 23-3-11 della Settima Sezione di questa Corte di Cassazione.

In questa situazione tutte le questioni prospettate dal ricorrente (attinenti alle esigenze cautelari e d alla adeguatezza della misura coercitiva) sono oramai superate.

3.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 (mille) Euro in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *