Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13939 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il curatore del Fallimento della Eurocopes s.r.l. impugnò l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA 1987 notificatogli il 28 gennaio 1993 sul rilievo che, in data 30 giugno 1992, l’amministratore della società aveva presentato dichiarazione integrativa L. n. 413 del 1991, ex art. 49. Il ricorso è stato accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il Fallimento non si è difeso.
Motivi della decisione

Il ricorso deduce violazione della L. n. 413 del 1991, artt. 49, 61 e 51, comma 8. Rileva che le disposizioni richiamate prevedono che la istanza di condono sia presentata dal curatore del fallimento autorizzato dal giudice delegato su parere del comitato dei creditori. Nella specie è pacifico che la domanda di condono era stata presentata, dopo la dichiarazione di fallimento, dal legale rappresentante della società fallita. I giudici di merito avrebbero dovuto rilevarne la inefficacia, anche d’ufficio, attesa la natura di ordine pubblico della disciplina di legge.

Le censure non colgono la ratio della decisione impugnata. La quale – senza prendere posizione sulla eccezione di difetto di legittimazione alla presentazione della istanza da parte dell’amministratore della società dopo la dichiarazione di fallimento – ha riconosciuto inefficace la domanda di condono, L. n. 413 del 1991, ex art. 51, comma 8, in quanto non seguita dall’integrale versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione medesima. Ma ha tuttavia rigettato l’appello su rilievo che l’avviso di rettifica sarebbe stato inopponibile alla massa dei creditori perchè adottato dopo la dichiarazione di fallimento. Ratio decidendi che il ricorso non critica.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè parte intimata non si è difesa.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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