T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 475 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;

Ravvisata la possibilità di potere adottare tale tipo di sentenza, atteso che, nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della revoca, da parte del Comune intimato, del bando impugnato;

Ritenuto, pertanto, che al Collegio non rimanga che dare atto di tale circostanza, contestualmente disponendo in ordine alle spese secondo l’ordinaria regola della soccombenza virtuale;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA, C.P.A., rimborso forfetario delle spese, nonché rimborso del contributo unificato dalla stessa anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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