Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13937 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il curatore del Fallimento della Eurocopes s.r.l. impugnò l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA 1990 notificatogli il 12 dicembre 1992 sul rilievo che, in data 30 giugno 1992, era stata presentata dichiarazione integrativa L. n. 413 del 1991, ex art. 49.

Il ricorso è stato accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. il Fallimento non si è difeso.
Motivi della decisione

Il ricorso deduce violazione della L. n. 413 del 1991, artt. 49 e 61 e art. 51, comma 8. Rileva che le disposizioni richiamate prevedono che la istanza di condono sia presentata dal curatore del fallimento autorizzato dal giudice delegato su parere del comitato dei creditori. Nella specie è pacifico che la domanda di condono era stata presentata, dopo la dichiarazione di fallimento, dal legale rappresentante della società fallita. I giudici di merito avrebbero dovuto rilevarne la inefficacia, anche d’ufficio, attesa la natura di ordine pubblico della disciplina di legge.

I motivi sono infondati. In caso di inerzia del curatore, anche il fallito deve infatti ritenersi legittimato a promuovere la definizione delle pendenze tributarie consentita da una normativa di condono. Egli infatti non è privato, per effetto della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi anche sanzionatori che conseguono alla definitività dell’atto impositivo – ed essendo per tale motivo legittimato, nell’inerzia degli organi fallimentari, anche a ricorrere alla tutela giurisdizionale, tenuto conto che la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento ha carattere relativo, potendo essere fatta valere soltanto dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori (Cass. 11068/06, 2910/2009, 14980/09).

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè la curatela non si è difesa.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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