T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 837 Piano nazionale delle radiofrequenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è titolare dell’impresa di radiodifussione sonora in ambito nazionale denominata "m20", operante in virtù della concessione ministeriale.

Tra gli impianti di sua proprietà vi è quello in località Cavalca (irradiante sulla frequenza di 90,300 MHz) e in località Mottarone (frequenza 90,500 MHz).

La società ha poi acquistato per l’emittente R.D.J., di cui è concessionaria, i suddetti impianti.

Le trasmissioni, che da anni erano indisturbate, hanno subito interferenze dalla frequenza di R.P.R.C. che, in forza dell’autorizzazione del 28.1.2005 (atto impugnato), ha installato un impianto ad Abbiategrasso, in zona Cascina Crivella, limitrofo a quelli della ricorrente.

La R.P. ha esercitato fino al maggio 1996 un impianto operante sulla frequenza 90,4000 Mhz in una zona diversa (ex Molino).

Detto impianto è stato disattivato, a causa delle interferenze verificatesi con Radio Svizzera e successivamente, nel luglio del 1998, il traliccio su cui era installato, è crollato a seguito di un nubifragio.

Con atto del 26 gennaio 2005 il Ministero ha accertato il possesso dei requisiti per la prosecuzione dell’attività radiofonica da parte di R.P. e quindi ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi della legge 122/98 per la riattivazione dell’impianto radiofonico operante sulla frequenza 90,400 Mhz dalla località cascina Crivella di Abbiategrasso.

Avverso gli atti di concessione ministeriale indicati in epigrafe, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art 1 commi 2 bis e 2 ter L. 66/2001; della determinazione 16 luglio 2001 della DGCA e del provvedimento 27 ottobre 2003; mancanza di motivazione, in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti di cui all’art 1 commi 2 e 2 bis L. 66/2001;

2) violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90;

3) violazione del diritto della ricorrente ad esercitare i propri impianti;

4) contraddittorietà dell’atto impugnato sub 2 con la nota del 29 ottobre 2004 del Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

5) violazione e falsa applicazione dell’art 1 comma 5 L. 122/98.

Sostiene parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento del 26.1.2005, perché R.P. sarebbe priva dei requisiti per esercitare la radiodiffusione, nonché del provvedimento del 28 gennaio 2005 perché il nuovo impianto ha creato interferenze ad impianti preesistenti.

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1161 del 10 maggio 2005 veniva disposta una istruttoria, tesa a verificare la sussistenza di interferenze nelle frequenze assegnate alla parte ricorrente,

Con ordinanza n.1795 del 12 luglio 2005 la domanda cautelare veniva accolta, in quanto, dalla documentazione acquisita in atti, ed in particolare dall’esito della verificazione disposta, era emerso che "tra le due stazioni emittenti sussistessero forti interferenze" e pertanto il provvedimento di autorizzazione all’esercizio della attività di radio diffusione, con contestuale spostamento dell’impianto, risultava "in contrasto con le disposizioni invocate e con gli interessi della ricorrente, cui provoca un evidente danno".

L’ordinanza cautelare veniva confermata in sede di appello.

All’udienza pubblica del 27 gennaio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

1) Con il presente ricorso vengono impugnati gli atti, in forza dei quali R.P., odierna controinteressata, ha installato un impianto ad Abbiategrasso, in zona Cascina Crivella, esercitando attività radiofonica e provocando interferenze alla ricorrente.

2) Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1 Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’esame del primo motivo relativo al provvedimento con cui viene accertato il possesso dei requisiti, da parte di R.P.R.C., di cui all’art 1 commi 2 bis e ter L. 66/2001: si tratta infatti di un atto presupposto all’autorizzazione del 28.1.2005 del Direttore dell’Ispettore Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni, con cui è stato riattivato l’impianto radiofonico; ed è quindi solo quest’ultimo atto che lede direttamente la ricorrente.

2.2 L’autorizzazione del 28.1.2005, rilasciata per l’attività radiofonica di R.P., ha provocato interferenze a danni di emissioni su frequenza diverse, impegnate da impianti di diversa titolarità.

Detta circostanza di fatto, risultante dalla verificazione disposta dal Collegio, è sufficiente a ritenere l’illegittimità del provvedimento, atteso che il rilascio di nuove autorizzazioni non può prescindere dalla verifica che il nuovo impianto non implichi interferenze su frequenze occupate da impianti di titolarità di altri operatori.

Infatti, secondo l’orientamento che si è formato nel corso degli anni, (da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4301), i provvedimenti che autorizzano l’esercizio della radiodiffusione non possono interferire sugli impianti già in esercizio, occupandone le frequenze e peggiorandone la ricezione.

Risultano quindi fondati i motivi rubricati ai nn. 3,4 e 5, nella parte in cui si rileva l’illegittimità dell’autorizzazione che ha permesso alla controinteressata di riattivare l’impianto radiofonico operante sulla frequenza 90,400 Mhz da località cascina Crivella di Abbiategrasso, essendo provato che tale fatto ha provocato interferenze alla attività della ricorrente.

3) Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento del 28.1.2005 del Direttore dell’Ispettore Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni.

La novità della questione affrontata con il ricorso induce il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del 28.1.2005 del Direttore dell’Ispettore Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni con cui è stata autorizzata ai sensi della legge 122/98 la riattivazione dell’impianto radiofonico a favore di R.P.R.C. Srl, operante sulla frequenza 90,400 Mhz da località Cascina Crivella di Abbiategrasso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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