Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13936

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di p.v.c. della polizia tributaria, venne elevato, nei confronti della Panasped s.r.l., un avviso di irrogazione di sanzioni per irregolare tenuta della contabilità e per mancata registrazione di fatture commerciali tra i mesi di luglio e di settembre 1993.

In particolare venne irrogata la sanzione di L. 1.200.000 per il primo addebito (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 45, comma 2) e la sanzione di L. 110.167.000, pari alla misura dell’imposta sul relativo imponibile, per il secondo (ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1).

La società propose impugnazione sul profilo concernente l’applicazione della sanzione da ultimo citata, impugnazione che venne accolta.

La commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, con la sentenza n. 57/39/2005, evidenziato che trattavasi di tardiva registrazione non preordinata all’evasione, confermò la decisione di primo grado, ritenendo che il semplice ritardo nella registrazione di fatture non comporta l’applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1.

Ricorre per cassazione l’agenzia delle entrate articolando un motivo di censura.

L’intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione

L’amministrazione deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 41 e 42.

Ma il ricorso – notificato a mezzo posta – è inammissibile, non essendo stato allegato – nè depositato successivamente, prima dell’inizio della discussione in pubblica udienza l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, e stante la mancanza di attività difensiva della parte intimata (v. sez. un, n. 627/2008).
P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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