Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 31-03-2011, n. 13329 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 11 marzo 2010, ha respinto la richiesta del Procuratore generale presso la medesima Corte, proposta il 9 giugno 2009, tendente ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 28 marzo 1994 (irrevocabile il 23 maggio 1994) nei confronti di R.A., condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione e L. 4.000.000 (Euro 2.065,83) di multa.

Con la stessa ordinanza la Corte ha, anche, respinto l’istanza di estinzione, in applicazione dell’indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241, della pena suddetta e di quelle applicate con altre due sentenze di condanna, emesse nei confronti dello stesso R., rispettivamente, in data 8 marzo 1995 (irrevocabile il 1^ aprile 1995) e 22 maggio 2003 (irrevocabile il 7 marzo 2005).

La Corte territoriale ha censurato l’esclusione dalla richiesta di revoca dell’analogo beneficio concesso con altre due sentenze pronunciate il 19 dicembre 1994 (irrevocabile il 26 marzo 1995) e il 13 febbraio 1996 (irrevocabile TU aprile 1997), entrambe recanti condanna del R. a pena condizionalmente sospesa eccedente i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., comma 1, per fatti anteriormente commessi (rispettivamente il 4 marzo 1994 e il 28 luglio 1990) rispetto a quello compiuto il 15 marzo 1994, oggetto della sentenza del 28 marzo 1994, per la quale soltanto il P.M. aveva richiesto la revoca della sospensione condizionale.

Una ricognizione completa e corretta delle pene concorrenti è stata ritenuta imprescindibile dalla Corte di appello ai fini dell’applicazione unitaria dell’indulto, previo cumulo delle pene secondo le norme concernenti il concorso dei reati, come imposto dall’art. 174 c.p., comma 2. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, con atto del 22 marzo 2010, sulla base dei seguenti motivi.

2.1. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto revocabile anche il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 19 dicembre 1994, poichè il superamento dei limiti di pena previsti dall’art. 163 c.p., comma 1, discende solo dal ragguaglio, a norma dell’art. 135 c.p., delle pene pecunarie inflitte con la medesima sentenza (Euro 1.032,91 di multa oltre la pena detentiva di cinque mesi e giorni dieci) e con la precedente decisione del 28 marzo 1994 (Euro 2.065,83 di multa oltre la pena detentiva di un anno e mesi sei), mentre, nella fattispecie, l’art. 163, comma 1, ultimo periodo, aggiunto dalla L. 11 giugno 2004, n. 145, che ha esteso l’applicabilità del beneficio alla condanna a pena detentiva non superiore a due anni ancorchè congiunta a pena pecuniaria ragguagliata che importi il superamento del limite di due anni, integra una norma sostanziale più favorevole al reo e, perciò, applicabile anche ai rapporti non ancora esauriti come quello in esame, seppure relativi a sentenze di condanna divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

2.2 Sempre erroneamente la Corte di appello avrebbe postulato la revoca della sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione e L. 800.000 di multa (Euro 413,17), di cui alla sentenza del 13 febbraio 1996 pertinente a delitto commesso il 28 luglio 1990, prima del reato giudicato con sentenza del 28 marzo 1994 (commesso il 15 marzo 1994) e del reato giudicato con sentenza del 19 dicembre 1994 (commesso il 4 marzo 1994), attribuendo rilevanza alla data del commesso reato anzichè a quella della irrevocabilità della sentenza.

3. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, con memoria depositata il 22 ottobre 2010, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, sulla base di argomentazioni giuridiche non completamente collimanti con quelle sostenute dal Pubblico Ministero ricorrente.

Riguardo alla pretesa revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del 19 dicembre 1994, concessa in violazione dell’art. 164 c.p., u.c., ha osservato la non applicabilità dell’art. 168, comma 3, stesso codice, trattandosi di disposizione meno favorevole al condannato introdotta con la L. 26 marzo 2001, n. 128, successiva alla data del passaggio in giudicato della sentenza in esame, come tale non applicabile alle sentenze divenute esecutive prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

Riguardo, poi, alla pur prospettata revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del 13 febbraio 1996 per fatto precedentemente commesso, ha sostenuto, secondo un principio reiterata mente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che una condanna condizionalmente sospesa non può dar causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna ex art. 168 c.p., comma 1, n. 2, e, comunque, quest’ultima causa di revoca opera sulla sospensione di cui alla sentenza divenuta irrevocabile per prima e non sull’analogo beneficio concesso con la sentenza divenuta irrevocabile successivamente, ancorchè relativa a delitto precedentemente commesso, come erroneamente ritenuto dal Giudice dell’esecuzione.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

4.1. L’affermata sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza del 19 dicembre 1994, irrevocabile dal 26 marzo 1995, si fonda sulla considerazione che la pena inflitta con la medesima decisione di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 1.032,91 di multa per delitto anteriormente commesso (il 4 marzo 1994), cumulata con la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.065,83 di multa, anch’essa condizionalmente sospesa, inflitta per delitto successivamente commesso (il 15 marzo 1994), giusta precedente sentenza del 28 marzo 1994, irrevocabile il 23 maggio 1994, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., comma 1, di anni due di reclusione, nel testo all’epoca vigente, che imponeva il ragguaglio, a norma dell’art. 135 cod. pen., delle pene pecuniarie irrogate.

L’assunto postulerebbe l’inapplicabilità al caso in esame della L. n. 145 del 2004, cit., entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. del 12 giugno 2004, che ha aggiunto un ultimo periodo al comma 1 del citato art. 163 c.p., disponendo che, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’art. 135 c.p., sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che rimanga sospesa l’esecuzione della sola pena detentiva.

Ritiene, tuttavia, questa Corte, in conformità delle conclusioni espresse dal Procuratore generale, che la revoca di diritto, da parte del giudice dell’esecuzione, della seconda sospensione condizionale della pena di cui alla citata condanna del 19 dicembre 1994, ai sensi dell’art. 674 c.p.p., comma 1 bis in relazione all’art. 168 c.p., comma 3, non poteva essere disposta per l’assorbente ragione, ravvisata nel fatto che il comma 1 bis dell’art. 674 citato, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, integra una norma meno favorevole al reo che non può trovare applicazione nel caso, ricorrente nella fattispecie in esame, di condanna divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore della medesima disposizione (conformi: Sez. 1^, n. 3649 del 07/10/2005, dep. 30/01/2006, Rv. 234063; Sez. 1^, n. 8902 del 14/12/2006, dep. 01/03/2007, Rv. 236564; Sez. 1^, n. 8974 del 31/01/2008, dep. 28/02/2008, Rv. 239043).

4.2. Parimenti errata è la pretesa revocabilità della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del 13 febbraio 1996, irrevocabile l’11 aprile 1997, per fatto commesso il 28 luglio 1990, sostenuta dalla Corte territoriale sulla base della condanna per fatto commesso successivamente, in data 15 marzo 1994, in relazione al quale l’imputato era stato condannato giusta precedente sentenza del 28 marzo 1994, irrevocabile dal 23 maggio 1994.

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ex art. 168 c.p., comma 1, n. 2, l’anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e non già alla data di consumazione del reato da essa giudicato (Sez. 1^, n. 26636 del 28/05/2008, dep. 02/07/2008, Rv. 240868; Sez. 1^, n. 605 del 03/12/2004, dep. 14/01/2005, Rv. 230541; Sez. 4^, n. 38010 del 19/09/2002, dep. 12/11/2002, Rv. 223195).

Neppure può trovare applicazione nel caso in esame, per le ragioni già dette, il comma 3 dell’art. 168 c.p., introdotto dalla novella n. 128 del 2001, cit., che ha ampliato l’ambito di operatività della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, ma trova ostacolo nell’intangibilità del pregresso giudicato.

Per tutte le anzidette ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per violazione di legge, con rinvio alla Corte di appello di Roma che provvedere a nuovo esame conformandosi ai principi enunciati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *