T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 05-07-2010, n. 22471 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Con il ricorso in epigrafe il dr. G., Direttore Generale dell’intimato U.n.i.r.e. – Unione nazionale incremento razze equine, reclama l’annullamento della delibera n. 2843 del 23.9.1999 con cui sono state adottate integrazioni al regolamento recante norme di organizzazione in via provvisoria dell’ente di cui alla precedente delibera n. 2644 dell’11.12.1998, nella parte in cui, (art. 1) viene integrato l’art. 2 del regolamento con l’attribuzione all’organo di Governo l’adozione di tutti gli atti deliberativi per il perseguimento delle finalità dell’U.n.i.r.e. indicate dall’art. 12, 2° comma, del d.P.R. 8.4.1998, n. 169.

Nel lamentare l’illegittimità di tale determinazione, con la quale, in sostanza, viene esautorato il Direttore Generale di qualsiasi potere, si affida ai seguenti motivi in diritto:

Violazione degli artt. 3, 16 e 27 bis del d.lgs. n. 29/1993; dell’art. 45, d.lgs. n. 80/1998; dell’art. 97, Cost. e principi generali; eccesso di potere.

Conclude il ricorrente chiedendo, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’impugnata delibera e degli atti alla stessa conseguenti, ivi inclusa la nota n. 140560 dell’8.10.1999 con cui si impone al medesimo di rinunciare alle attribuzioni proprie di Direttore Generale dell’U.n.i.r.e.

2) Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero delle Politiche agricole depositando documenti.

Si è costituito, altresì, l’intimato U.n.i.r.e. che ha depositato documenti ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla stregua del contenuto della delibera n. 2893 del 18 novembre 1999.

Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.

3) Tanto premesso in fatto, deve dare atto il Collegio che le parti resistenti hanno depositato agli atti del giudizio la delibera 2893 del 18 novembre 1999, con cui l’U.n.i.r.e. ha sospeso l’efficacia della delibera impugnata dal ricorrente.

Dalla lettura coordinata delle premesse e del deliberato di tale atto emerge che è stata ritenuta l’opportunità di rimettere l’intera materia della regolamentazione dell’ente al costituendo Consiglio di amministrazione dell’U.n.i.r.e., atteso che con decreto legislativo di riordino dell’ente stesso sono state disposte differenti distribuzioni dei ruoli tra organi ed ufficio del Segretario Generale dell’ente medesimo.

L’atto adottato, al di là del nomen juris utilizzato, deve essere inteso, più propriamente, quale vera e propria revoca implicita dell’impugnata delibera, con ogni effetto in ordine agli atti successivamente adottati, e che traevano il proprio fondamento dalla stessa.

Pertanto, in sostanza, si è data piena soddisfazione alla pretesa sostanziale invocata dal ricorrente in giudizio, per essere stati eliminati dal mondo giuridico gli effetti di integrazione del regolamento dell’U.n.i.r.e, rinviando la disciplina dei poteri degli organi in occasione dell’adozione di un nuovo regolamento da parte, peraltro, di un costituendo Consiglio di Amministrazione.

In relazione, dunque, alla adozione medio tempore del provvedimento sopra richiamato in via di autotutela, satisfattivo delle pretese introdotte da parte ricorrente con l’odierno gravame, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Le spese di lite possono essere compensate integralmente, sussistendone sufficienti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, dichiara con riferimento al ricorso in epigrafe la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *