T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 835

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente svolge attività di informazione televisiva ed è titolare di impianti di trasmissione in Valcavalca.

Ha ricevuto l’atto impugnato, con cui l’Ispettorato Territoriale della Lombardia del Ministero delle Comunicazioni comunicava che, per evitare turbative, si rendeva necessario ricostruire le condizioni originarie dell’emittente C., e quindi non si sarebbe valutata la richiesta di spostamento dell’impianto, presentata in precedenza.

Avverso detto atto parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

– violazione dell’art 3 comma 4 L. 241/90;

– violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90; contraddittorietà e illogicità.

Si costituiva in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista dell’udienza di merito il difensore di parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more del giudizio veniva rilasciata la autorizzazione che consentiva lo spostamento richiesto.

Preso atto di quanto sopra il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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