Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 31-03-2011, n. 13327 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.G., condannato, con sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 novembre 2007, irrevocabile il 22 febbraio 2009, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati previsti dagli artt. 56 e 519 c.p., art. 61 c.p., nn. 5 e 11; artt. 56 e 521 c.p., art. 61 c.p., nn. 5 e 11; art. 605 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, e art. 80, comma 1, lett. a) e g), tutti commessi in (OMISSIS) tra il 16 e il 18 luglio 1995, con una pena residua da espiare di anni 3 e mesi 8 di reclusione, ha presentato nello stesso giorno del suo arresto per espiazione della pena, in data 7 maggio 2009, istanza di rinvio dell’esecuzione per grave infermità fisica, allegando documentazione sanitaria oltre a consulenza di parte datata 6 maggio 2010.

Il Magistrato di sorveglianza, con provvedimento dell’8 maggio 2010, ha provvisoriamente disposto il rinvio dell’esecuzione in ragione della documentazione prodotta, attestante "gravissimi problemi ischemia ricorrenti con grave compromissione di tipo fisico e psichico in soggetto che necessita di costante modulazione del trattamento terapeutico previi esami laboratoristici".

Il Tribunale di sorveglianza, provvedendo in via definitiva, con ordinanza in data 8-12 giugno 2010 ha rigettato le istanze di differimento della pena e di detenzione domiciliare L. n. 354 del 1975, ex art. 47 ter, comma 1 ter, e ha dichiarato inammissibili le altre richieste, adducendo l’assenza di documentazione dell’ufficio sanitario dell’istituto di pena dove il S. era stato detenuto per un solo giorno prima dell’immediata scarcerazione, la mancanza di documentazione medica aggiornata, e il contenuto delle informazioni trasmesse dall’U.E.P.E. (Ufficio esecuzione penale esterna) nel febbraio 2010 circa l’attività di lavoro dell’istante (imprenditore con regolare attività nel settore dei trasporti, occupato nel coordinamento e organizzazione degli autisti e dei loro viaggi, in rapporto con banche e commercialista), donde la ritenuta inesistenza, allo stato, di una condizione di incompatibilità delle sue condizioni di salute col regime detentivo, tenuto anche conto della possibilità di effettuare accertamenti e visite in ambiente esterno, ex art. 11 Ord. Pen., o di essere ristretto in un istituto penitenziario con annesso centro clinico, e perciò fruire di un monitoraggio medico continuativo tale da permettere di verificare, con tempestività, l’eventuale sopraggiungere di situazioni critiche imponenti un ricovero in ambiente ospedaliero specializzato.

Con riguardo alle altre misure richieste, il Tribunale ha sottolineato la gravità del delitto di violenza sessuale oggetto di condanna (commesso, in occasione di una vacanza studio, in danno di ragazze minorenni, previamente ridotte in stato di semincoscienza per la somministrazione di aranciata contenente gocce di medicinale stupefacente), che impone, secondo la nuova formulazione dell’art. 4 bis, comma 1 quater, Ord. Pen., come novellato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, un’osservazione della personalità in ambiente carcerario, condotta collegialmente e con le valutazioni dell’esperto ex art. 80 Ord. Pen., per un periodo di almeno un anno, incompatibile con le richieste misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47 e 47 ter Ord. Pen,; mentre la detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen. presuppone, pur sempre, il previo accertamento di condizioni di grave infermità fisica idonee a determinare il differimento dell’esecuzione della pena, nella fattispecie ritenute insussistenti.

2. Avverso la predetta ordinanza il S. ha proposto ricorso a questa Corte, tramite il difensore, deducendo la violazione ed errata applicazione della disposizione normativa di cui all’art. 684 c.p.p. in relazione all’art. 147 c.p., e la carenza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione del differimento della pena.

Secondo il ricorrente, l’avere ritenuto insufficiente la documentazione medica prodotta dal difensore, in mancanza di relazione sanitaria dell’Istituto penitenziario (dove, peraltro, come riconosciuto nell’ordinanza, il S. era rimasto solo un giorno) e di altra certificazione medica aggiornata, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a disporre accertamenti d’ufficio, e, se del caso, anche una consulenza sulle condizioni di salute dell’istante, e non a respingere la domanda dopo avere dato atto dell’assenza di documentazione atta a consentire una valutazione pienamente informata dell’allegata grave infermità fisica.

Un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento è ravvisato dal ricorrente nell’avere il Tribunale ritenuto applicabili le limitazioni all’accesso ai benefici penitenziari, previste dal nuovo testo dell’art. 4 bis, comma 1 quater, Ord. Pen., benchè il S. risulti condannato per tentativo di violenza sessuale ( artt. 56 e 519 c.p. all’epoca vigente) e non per violenza sessuale (art. 609 bis c.p. in vigore dal 6 marzo 1996), come confermato dal calcolo della pena base per il delitto più grave, tra quelli posti in continuazione, individuato proprio nel tentativo di violenza sessuale ( artt. 56 e 519 c.p., quest’ultima norma abrogata dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66).

Erroneamente, dunque, il Tribunale avrebbe sottolineato il titolo del reato per cui è condanna come ostativo all’accoglimento delle altre istanze difensive.

3. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, con memoria del 13 ottobre 2010, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione con riguardo alle condizioni di salute del S., non avendo il Tribunale esaminato la documentazione prodotta dal difensore, nè richiesto una relazione medica aggiornata e, neppure, compiuto gli altri accertamenti anche tecnici, come la disposizione di consulenza medica, necessari ai fini della decisione sulla domanda di rinvio dell’esecuzione della pena.
Motivi della decisione

4. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

Nel procedimento di sorveglianza non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè il dovere di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (sez. 1^, n. 46649 dell’11/11/2009, dep. 03/12/2009, Rv. 245512; sez. 5^, n. 4692 del 14/11/2000, dep. 18/12/2000, Rv. 219253).

Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto inidonea la documentazione medica prodotta dall’istante a dimostrare le allegate condizioni di grave infermità fisica, ma non ha disposto accertamenti specifici per verificare l’attuale stato di salute del condannato, limitandosi a trarre dalla relazione dell’U.E.P.E., in data 10 febbraio 2010, relativa alla situazione socio-lavorativa del S., deduzioni sulle sue condizioni fisiche non accompagnate da qualificato riscontro medico, e operando un astratto richiamo al servizio sanitario interno ad ogni istituto penitenziario e alla possibilità di trasferimento del condannato, fermo lo stato di detenzione, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, a norma dell’art. 11, commi 1 e 2, Ord. Pen..

Deve, dunque, ritenersi illegittima per mancanza di motivazione (cui va equiparata la mera apparenza di essa) l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che, a fronte dell’allegazione di una grave infermità fisica da parte del condannato, accompagnata dalla produzione di documentazione sanitaria, ne escluda la ricorrenza senza una specifica indagine medica di segno contrario, ma affidandosi a deduzioni tratte da fonti informative non qualificate rispetto alla evocata problematica sanitaria e a generici richiami alla disciplina dell’assistenza medica in ambito penitenziario ai sensi dell’art. 11 Ord. Pen..

Segue, a norma dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna, il quale provvedere uniformandosi a questa sentenza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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