T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 834

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società, titolare di una licenza individuale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili e per l’installazione della relativa rete, ai sensi dell’art 6 comma 6 lett. c) del DPR 318/1997, ha presentato una d.i.a. al Comune di Lesmo ai sensi del D. lvo 259/2003 per la realizzazione di una stazione base in Via Moranti.

La domanda veniva respinta, con l’atto prot. 6961 del 23 maggio 2005, per un presunto contrasto con la destinazione di zona, in quanto l’area ricade in zona F di urbanizzazione secondaria.

Avverso il diniego parte ricorrente, con il presente ricorso, ha articolato le seguenti censure:

1) violazione dell’art 4 L.R. 11/2001; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento e difetto di istruttoria;

2) contraddittorietà con la delibera della Giunta Regionale n. VII/7351 del dicembre 2001.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 2437 del 29 settembre 2005 la domanda cautelare veniva accolta.

In data 7 gennaio 2011 è stata depositata una istanza congiunta per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, in quanto nelle more del giudizio il Comune ha autorizzato l’installazione dell’impianto, ma la società ha poi dichiarato di voler rinunciare alla costruzione dell’impianto.

Preso atto di quanto sopra il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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