Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 31-03-2011, n. 13326 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 22 aprile 2009, in riforma della sentenza di condanna del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, emessa all’esito di giudizio abbreviato il 18 maggio 2005, ha assolto S.F. P. dal delitto di cui all’" art. 81 c.p., cpv. 1, e alla L. n. 895 del 1976, art. 4 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portava in luogo aperto al pubblico n. 532 munizioni da guerra. In (OMISSIS)".

La Corte territoriale ha ritenuto che la prova specifica, integrata dalle dichiarazioni di Sa.Ca., cugino di secondo grado dell’imputato, non fosse attendibile per le seguenti ragioni: le munizioni erano state trovate su un fondo in stato di abbandono non appartenente all’imputato; i luoghi di occultamento delle munizioni, rinvenute in due successivi accessi, erano distanti dalla residenza abituale del S., privo di mezzi di locomozione, al punto che, il 14 dicembre 2001, lo stesso imputato aveva chiesto al cugino denunciante di essere accompagnato sul fondo dove fu rinvenuto il secondo lotto di munizioni dai preavvisati carabinieri; il denunciante, Sa.Ca., senza una valida ragione, aveva informato i verbalizzanti delle munizioni nascoste in due momenti diversi, il 3 e il 14 dicembre 2001, facendo coincidere la seconda denuncia con l’accompagnamento del cugino, con la propria moto ape, presso il luogo del secondo ritrovamento.

La Corte di merito ha, quindi, ravvisato una contraddittorietà interna alle dichiarazioni del Sa.Ca., e una scarsa compatibilità logica di esse con le modalità della condotta attribuita all’imputato, donde la pronunciata assoluzione di S.F.P. dal delitto ascrittogli a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2. 2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, in data 5 maggio 2010, ha proposto ricorso a questa Corte, denunciando un unico motivo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il giudice di merito avrebbe totalmente omesso di vagliare l’attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni di Sa.Ca., il quale ha consentito ai militari operanti il primo ritrovamento delle munizioni nel luogo dallo stesso indicato e ha loro permesso anche il secondo ritrovamento nel posto in cui egli stesso accompagnò il cugino denunciato, che fu l’unica persona notata dai verbalizzanti, nell’occasione, mentre si dirigeva verso la zona dove le munizioni erano state nascoste.

Non rilevanti, al fine di escludere l’attendibilità della denuncia, sarebbero l’allocazione dei nascondigli in luoghi distanti dall’abitazione dell’imputato e in un’area abbandonata e non di sua proprietà, trattandosi di circostanze compatibili, invece, col migliore occultamento delle munizioni in siti di non immediato accesso da parte di chicchessia.

Riscontri positivi, invece, delle dichiarazioni di Sa.

C., costituiti dalla circostanza che le munizioni, in entrambi i luoghi, si trovavano raccolte in una busta di plastica di colore bianco, recante la scritta "Argilla espansa termolite", come pure le deboli, ad avviso del ricorrente, dichiarazioni difensive dell’imputato circa l’intento calunnioso di Sa.Ca., deciso a "rovinare" l’intero nucleo familiare dell’accusato per la collaborazione con la giustizia prestata dal cognato dello stesso imputato, non avrebbero avuto alcuna considerazione da parte della Corte di merito, che avrebbe altresì omesso di apprezzare la circostanza che, in occasione del secondo rinvenimento, fu proprio il S., una volta giunto sul posto con la moto ape del cugino, a dirigersi verso il luogo dove furono ritrovate le munizioni, a suo dire per accudire due cavalli a lui affidati.

Il Procuratore ricorrente rileva, infine, l’omissione di alcun cenno, nella sentenza impugnata, alle pur riferite minacce di morte rivolte dal prevenuto al cugino nell’immediatezza della scoperta delle pallottole e al costante rapporto di collaborazione informativa trattenuto dal denunciante con i Carabinieri, sia prima che dopo il primo rinvenimento delle munizioni.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Escluso che si versi nell’ipotesi estrema di mancanza o mera apparenza della motivazione (le critiche mosse dal ricorrente all’impianto argomentativo della decisione impugnata smentiscono, in radice, siffatta evenienza), destituita di fondamento è anche la censura di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che ricorre quando la ratio decidenti manchi di congruenza tra premesse e conclusioni ovvero lasci aperte più opzioni decisorie senza una chiara scelta del giudice per l’una o l’altra di esse.

Va, inoltre, precisato che la mancata considerazione, da parte del giudice d’appello che abbia assolto l’imputato, di tutti gli elementi utilizzati dal primo giudice per pervenire, invece, all’opposto esito di condanna, non integra, di per sè, difetto o contraddittorietà della motivazione, ove la seconda decisione sia ancorata alla valorizzazione di specifiche risultanze probatorie, la cui interpretazione a favore dell’imputato non sia contraddetta dallo stesso testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

E’ già stato correttamente ritenuto che, "in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione" (Sez. 2^, n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici, elementi che rendono carente la prova specifica a carico del S., quali la non appartenenza all’imputato del fondo sul quale furono trovate le munizioni e l’impossibilità, da parte sua, di esercitarvi un costante controllo; mentre il Pubblico ministero ricorrente ha riproposto emergenze processuali, omesse dal giudice d’appello, che, tuttavia, sono prive di rilievo decisivo a carico del S., tale non potendo ritenersi la presunta debolezza della tesi difensiva del prevenuto (allegata collaborazione con la giustizia intrapresa da un suo cognato e contrarietà ad essa del cugino che avrebbe reagito denunciandolo), e, neppure, l’identica tipologia di munizioni da guerra rinvenute il 3 e il 14 dicembre 2001 e il fatto che esse erano contenute in sacchi di plastica aventi le stesse caratteristiche e recanti la medesima indicazione scritta di "argilla espansa termolite", integrando, quest’ultime circostanze, elementi di prova generica e non di specifica attribuzione del fatto al S..

Neppure decisivo può ritenersi il fatto che, in occasione del secondo ritrovamento, il 14 dicembre 2001, l’imputato si diresse nella zona in cui furono trovate le munizioni, non potendo escludersi che lo avesse fatto per ragioni diverse dal controllo di esse, come da lui stesso indicato (accudimento di cavalli).

E’, infine, infondato il denunciato omesso vaglio dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del denunciante, giacchè, al contrario, è proprio all’esito di tale vaglio e alla plausibile conclusione di non tranquillante affidabilità del teste, che la sentenza impugnata è pervenuta alle conclusioni censurate.

Segue il rigetto del ricorso senza ulteriori provvedimenti, trattandosi di impugnazione proposta dal pubblico ministero.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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