T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 833

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente svolge attività di informazione televisiva ed è titolare di impianti di trasmissione in Valcavalca.

Ha impugnato con il presente ricorso i provvedimenti dell’Ispettorato Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni, con cui si comunica, prima, l’interruzione dell’esercizio sperimentale dell’impianto di sua proprietà, e quindi, la revoca del suddetto esercizio.

Si costituiva in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 2944 del 25.11.2005 la domanda cautelare veniva respinta.

In vista dell’udienza di merito il difensore di parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more del giudizio alla società è stata assegnata una nuova frequenza televisiva in tecnica digitale.

Preso atto di quanto sopra il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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