Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13932 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con due avvisi di rettifica, l’agenzia delle entrate di Benevento contestò alla s.r.l. Edil Fu.Za. evasioni dell’Iva per gli anni 1996 e 1997.

Gli avvisi vennero ritenuti illegittimi, su ricorso della società, dalla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, confermando la decisione di primo grado, ritenne la contestazione basata sulla acritica ricezione di rilievi di polizia tributaria, facenti riferimento a un’induttiva erogazione di corrispettivi, nella misura del 20%, a opera della ditta individuale F.G., mandataria in un raggruppamento temporaneo di imprese.

Sostenne che l’amministrazione non aveva adempiuto all’onere di ricercare validi riscontri idonei a supportare l’induzione, non essendo stata acquisita la prova di passaggi di denaro tra le parti;

e che, di contro, la società aveva dimostrato di aver lavorato, nello stesso periodo, per altri clienti con consistenti fatturazioni.

Osservò infine la commissione che anche gli accertamenti relativi alle imposte dirette erano stati annullati in sede contenziosa.

Per la cassazione di questa sentenza, resa pubblica il 28.1.2005, l’agenzia delle entrate deduce un motivo di ricorso contenente due censure.

L’intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ascrivendo alla sentenza di essersi posta in contrasto col consolidato orientamento che reputa legittima la motivazione dell’accertamento per relationem al verbale di constatazione della G.d.F.; nonchè omessa, o comunque insufficiente, motivazione sul punto decisivo rappresentato dalla consistenza degli elementi sintetizzati nel verbale detto, risultanti dal controllo incrociato sulle imprese in associazione temporanea. il ricorso – notificato a mezzo posta – è inammissibile, non essendo stato allegato – nè depositato successivamente, prima dell’inizio della discussione in pubblica udienza – l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, e stante la mancanza di attività difensiva della parte intimata (v. sez. un. n. 627/2003).
P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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