Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 31-03-2011, n. 13338 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erale con le quali chiede l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

S.D.C.A.M. propose incidente di esecuzione chiedendo la revoca o la sospensione del procedimento esecutivo – diretto alla demolizione di un immobile in esecuzione della sentenza 18.7.2005 del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, divenuta irrevocabile – per la ragione che il reato era estinto con tutte le sue conseguenze a seguito della presentazione della richiesta di condono edilizio, del pagamento dell’oblazione autodeterminata e del decorso del termine di 36 mesi.

Il giudice dell’esecuzione del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l’ordinanza in epigrafe, rigettò l’istanza.

La S.D.C. propone ricorso per cassazione deducendo, in sostanza:

a) che la presentazione della domanda di condono edilizio col versamento della relativa oblazione, una volta decorso il termine di 36 mesi dal pagamento della oblazione stessa, comporta – ai sensi della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32, comma 36, e pure nel caso di diniego della sanatoria – la revoca dell’ordine di demolizione;

b) che anche in zone sottoposte a vincolo sono condonabili le opere non rientrabili nelle categorie di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Per quanto concerne il secondo motivo, il ricorso non contiene argomentazioni nuove o comunque idonee a superare la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte affermato il principio che "La realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32" (Sez. 3^, 17.2.2010, n. 16471, Giardina, m.

246759); "Il D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 2, esclude la possibilità di sanatoria per condono in zone assoggettata a vincolo paesaggistico degli abusi di carattere sostanziale e, cioè, di quelli non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento della presentazione dell’istanza di condono" (Sez. 3^, 12.1.2007, n, 6431, Sicignano, m.

237320); "In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" (Sez. 3^, 11.4.2007, n. 35222, Manfredi, m. 237373); "In materia edilizia, le nuove opere realizzate in assenza di concessione e su area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici non possono ottenere la sanatoria prevista dal D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 32 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003" (Sez. 3^, 3.10.2006, n. 38113, De Giorni, m.

235033).

In sostanza, il principio consolidato, che qui deve essere ribadito, è che, in materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26 e 27, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato I; restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Sicchè sono escluse dal condono tutte le nuove costruzioni – quale è quella oggetto del presente processo – realizzate, in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei suddetti vincoli (cfr. anche, ex plurimis, Sez. 3^, 10.5.2005, n. 33297, Palazzi, m. 232186; Sez. 3^, 11.6.2008, n. 37273, Carillo;

Sez. 3^, 26.10.2007, n. 45242, Tirelli).

Non è poi esatto l’assunto della ricorrente che la Corte costituzionale avrebbe chiarito, con riferimento agli abusi in aree vincolate, che la sanabilità delle opere realizzate in area vincolata è da escludere solo se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta (divieti di edificazione o prescrizioni di inedificabilità L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 33) e non anche nella diversa ipotesi di vincolo di inedificabilità relativa.

E difatti, la sentenza n. 54 del 2009 ha dichiarato illegittima una norma regionale che prevedeva il divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi "comportino l’inedificabilità assoluta", e ciò perchè del D.L. 269 del 2003, l’art. 32, comma 27, lett. d), "attribuisce effetto impeditivo della sanatoria ad ulteriori vincoli, che la norma impugnata … avrebbe invece l’effetto di vanificare".

E con la successiva ord. n. 150 del 2009 la Corte costituzionale ha espressamente affermato che il principio affermato da questa Corte (secondo cui entro le aree vincolate possono beneficiare del condono le sole opere di restauro e risanamento conservativo, nonchè di manutenzione straordinaria, nei casi indicati nell’Allegato I al D.L. n. 269 del 2003, punti 4, 5 e 6) "appare del tutto conforme alla lettera della disposizione impugnata", precisando inoltre che è erronea una interpretazione della giurisprudenza costituzionale nel senso che i vincoli preclusivi della sanatoria debbano essere esclusivamente quelli che prevedano una inedificabilità assoluta, "atteso che la sentenza n. 54 del 2009 ha chiarito come tali vincoli non debbano necessariamente comportare l’inedificabilità assoluta".

Per quanto concerne il primo motivo, va ricordato che, secondo la recente giurisprudenza, "A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, (conv., con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326) all’art. 32, comma 1, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, non opera più, anche per le istanze di sanatoria già presentate, la procedura del silenzio – assenso per gli interventi di ampliamento eseguiti su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico" (Sez. 3^, 16.3.2010, n. 14312, Cacace, m. 246817).

In ogni caso, nella specie la questione è irrilevante perchè si tratta di opere di nuova costruzione, non costituenti restauro o risanamento conservativo nè manutenzione straordinaria, comportanti un evidente incremento volumetrico, realizzate in Forio, ossia in una zona che, come tutto il territorio dell’isola di Ischia, è completamente assoggettata a vincolo paesaggistico.

Anche un eventuale ipotetico rilascio di un provvedimento di condono sarebbe pertanto illegittimo e non potrebbe essere applicato dal giudice.

Va quindi ribadito che "Non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio della concessione in sanatoria qualora l’opera non rientri tra quelle condonabili" (Sez. 3^, 16.11.2004, n. 49399, De Vito, m. 230798).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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