T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I fatti sono incontestati e pertanto si rinvia alle ricostruzioni di cui agli atti delle parti.

Va solo evidenziato che la ricorrente ha effettuato delle opere di trasformazione del box, che, dal sopralluogo effettuato in data 14 maggio 2010, risulta oggi costituito da una stanza da letto.

Rileva poi la circostanza che il portone d’accesso al box sia stato chiuso con una parete con mattoni intonacati.

Nello stesso verbale si evidenzia la fusione del locale (ex box) con l’adiacente unità abitativa e il conseguente cambio di destinazione d’uso.

Tale stato dei luoghi è stato confermato anche dall’ASL (cfr, doc. 5 della difesa del Comune).

Poiché parte ricorrente non ha presentato alcuna domanda di condono, l’Amministrazione ha ordinato la demolizione con il provvedimento ex art 33 DPR, avverso cui parte ricorrente lamenta le seguenti censure:

– violazione dell’art 10 DPR 380/2001;

– eccesso di potere per assenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’emanazione del provvedimento;

– carenza di motivazione e di istruttoria.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24 marzo 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

Il ricorso è infondato.

E’ stato provato dall’Amministrazione Comunale che i proprietari abbiano effettuate opere di trasformazione del box, cambiandone la destinazione d’uso e creando un corpo annesso alla abitazione.

Come detto, rileva sul punto la chiusura definitiva dell’accesso al box, con una parete in mattoni e la conseguente annessione del vano all’appartamento.

Corretta è quindi la qualificazione dell’intervento quale intervento di trasformazione edilizia, subordinata a titolo edilizio, sia perché vi è un ampliamento della superficie utile, sia per il cambio di destinazione.

Il primo motivo va pertanto respinto.

Anche i successivi tre motivi, in cui si lamenta la carenza di presupposti per l’emanazione del provvedimento, nonché di motivazione e istruttoria, sono da respingere: il provvedimento infatti è stato emanato a seguito di una complessa e completa istruttoria (tre sopralluoghi).

L’obbligo motivazione si deve ritenere assolto, considerata la natura di atto vincolato nonché la tempestività con cui è intervenuta l’Amministrazione, per cui non può essersi ingenerato alcun affidamento in capo alla proprietà.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a liquidare a favore del Comune di Vigevano le spese di giudizio, quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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