T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 05-07-2010, n. 22472 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesse le vicende che avevano portato il consorzio ricorrente a gestire – dal 1° gennaio 2007 – in via transitoria i centri disciplinati dall’art. 26, l. n. 833 del 1978 e precedentemente gestiti dall’Associazione Anni Verdi (cfr. determinazione del direttore vicario della Dir. Reg. tutela della salute e sistema sanitario reg. n. D2466 del 23.8.06), precisava che in data 15.10.2008 aveva presentato regolare domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie del Centro ambulatoriale di via Taldi n. 37. Il ricorrente precisava, altresì, che successivamente lo stesso aveva provveduto ad integrare la documentazione richiesta e che in data 10.7.2009, il direttore Gen. della ASL Roma B comunicava il parere favorevole e, tuttavia, l’amministrazione rimaneva inerte.

Pertanto, l’istante deduceva i seguenti motivi di ricorso: la violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 e s.m.i., dell’art. 7, l. reg. n. 4 del 2003, degli artt. 8, 9, 10, reg. reg. n. 2 del 2007, come successivamente modificato, dell’art. 97 Cost., nonché del principio di buon andamento e di trasparenza dell’agire della p.a. ed il vizio di eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di continuità del procedimento e del legittimo affidamento.

Si costituiva l’amministrazione esponendo che la definizione del percorso autorizzativo oggetto di controversia è subordinato all’attuazione della d.G.R. n. 65 del 29.1.2010 e alla previa rinuncia da parte del Consorzio al contenzioso in atto.

Alla camera di consiglio fissata per la discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio la diversità dei profili che vengono all’esame:da un lato quelli attinenti alla conclusione del procedimento di autorizzazione e dall’altro quelli concernenti la definizione della controversia civilistica, cui non possono essere subordinati i primi. L’amministrazione ha assunto a fondamento della propria condotta la determinazione n. 65 depositata in atti, che risulta impugnata dalla parte in autonomo ricorso n. 3464 del 2010 e i cui effetti sono stati sospesi con ordinanza di questo Tribunale n. 1419 del 2010.

In predetta determinazione espressamente il rilascio dell’autorizzazione è subordinato dalla Regione alla rinuncia da parte dell’odierno ricorrente ai contenziosi insorti, nonostante che l’amministrazione stessa faccia in motivazione riferimento alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione e all’inattualità della scelta alternativa in merito alla internalizzazione.

Orbene, sospesa l’efficacia del provvedimento menzionato, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione deve essere accolto in virtù dell’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, alla luce del quale l’Amministrazione deve pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati e in conseguenza ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo (e che dia puntuale contezza delle relative ragioni) in ossequio ai principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 cost. (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 febbraio 2010, n. 1397)

Ne consegue che va dichiarato, senz’altro, l’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere con un provvedimento espresso, sull’istanza per cui è causa.

All’uopo va fissato il termine di gg. 60 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, e con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice — nominerà un commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Per quanto sopra precisato la Regione è condannata al pagamento delle spese di lite determinate in euro 2000,00 complessive, di cui euro 500,00 per oneri.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III quater, dispone:

1) Accoglie il ricorso avverso il silenziorifiuto, e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione regionale intimata a provvedere sull’istanza de quo entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.

2) Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2000,00 di cui Euro 500,00 per spese, in favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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