Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-04-2011, n. 13404

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. F.F. ricorre contro la sentenza della Corte d’appello di Milano del 5 marzo 2007 che confermava quella di primo grado che l’aveva dichiarato colpevole dei delitti previsti dagli artt. 416, 321 e 486 c.p. e art. 640 c.p., commi 1 e 2, per indebiti rimborsi iva conseguiti corrompendo pubblici funzionari, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione più la multa.

Nei motivi di ricorso denuncia:

1. la nullità ex art. 179 c.p.p., comma 1, del giudizio d’appello e della relativa sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio, che, per errore, invece di essere consegnato all’avv. Fabio Santopietro, eletto domiciliatario con dichiarazione del 28.1.2004, fu consegnato all’avv. Riccardo Ciola, precedente domiciliatario revocato;

2. l’omessa notificazione, per le stesse ragioni, dell’estratto della sentenza contumaciale e, per l’effetto, chiede di essere restituito nel termine per proporre ricorso per cassazione.

Con motivo aggiunto chiede che, essendo sopravvenuta in separato processo la sentenza di proscioglimento in ordine ai reati di falso relativi alle fideiussioni utilizzate per commettere la frode, sia riconsiderata la concedibilità delle attenuanti generiche. p.2. L’eccezione di nullità è fondata.

Dal verbale riassuntivo dell’udienza dibattimentale di primo grado del 28 gennaio 2004, nonchè dalla trascrizione della registrazione stenotipia della stessa udienza (atti inseriti nel faldone 5^) risulta che l’imputato, accingendosi a rendere dichiarazioni spontanee, elesse domiciliatario il difensore di fiducia avv. Fabio Santopietro. Tra gli atti contenuti nel faldone 5^, v’è anche l’antecedente dichiarazione, datata 11 luglio 2003, di nomina a difensore di fiducia dell’avv. Santopietro con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio (e revoca del precedente domiciliatario avv. Stivala).

Quindi è certo che la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello doveva essere eseguita nelle mani dell’avv. Santopietro quale domiciliatario dell’imputato. Quella compiuta a mani dell’avv. Ciola, che dell’imputato non era nè domiciliatario nè difensore, è dunque avvenuta invano. In definitiva si versa nella fattispecie dell’omessa notifica all’imputato, integrante una nullità assoluta a norma dell’art. 179 c.p.p., comma 1, che investe il giudizio e la relativa sentenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.F. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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