T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 831

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Milano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 1997, ha approvato il IV aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi, ai sensi della legge n. 122/89.

Con tale deliberazione, in attuazione dell’art. 9, comma 4, della citata legge n. 122/89, sono state individuate aree pubbliche da assegnare in diritto di superficie a privati per la realizzazione di parcheggi.

Una delle aree così individuate é quella denominata "A.".

Lo stesso Comune di Milano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1882 del 23 giugno 1998 (integrata e modificata da successive deliberazioni di Giunta) ha approvato il bando di gara per l’individuazione dei soggetti privati cui affidare in diritto di superficie le predette aree.

Con determina dirigenziale n. 52 del 14 marzo 2002, sono state approvate le operazioni di gara e la graduatoria stilata per l’assegnazione dell’area "A.". Al primo posto di tale graduatoria si è collocata la Coop. E.V. a.r.l., odierna controinteressata, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 66,44.

Il Comune di Milano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 858 del 3 aprile 2002, ha quindi individuato la predetta Cooperativa quale soggetto affidatario in diritto di superficie dell’area pubblica "A." al fine di realizzarvi un parcheggio sotterraneo pertinenziale.

L’ing. P.G., in proprio quale residente in un condominio situato in prossimità del realizzando parcheggio, e in qualità di amministratore del medesimo condominio, impugna i provvedimenti da ultimo citati, lamentando che la realizzazione del parcheggio interrato sarebbe pregiudizievole per la struttura dell’immobile nel quale risiede.

Si sono costituiti in Giudizio il Comune di Milano e Coop. E.V. a r.l. per opporsi all’accoglimento del gravame

La Sezione, con ordinanza n. 763 del 14 maggio 2003, ha respinto l’istanza cautelare.

Il ricorrente, presa visione della documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente, ha successivamente proposto motivi aggiunti, con i quali impugna la deliberazione di Giunta Comunale n. 647 del 25 marzo 2003 (con cui si è disposta la cessione in diritto di superficie per anni 90 dell’area in questione alla controinteressata), la determinazione dirigenziale n. 49 (P.G. n. 630,766) del 24 febbraio 2003 (con cui si è disposta l’approvazione del progetto definitivo dei parcheggi redatto dalla controinteressata), la determinazione dirigenziale n. 101 (P.G. n. 1029/766) del 27 marzo 2003 (con cui si è approvato il nuovo testo della convenzione da stipulare con la controinteressata), nonché l’autorizzazione edilizia n. 15 del 7 aprile 2003 rilasciata dal Comune di Milano alla Coop. E.V. a r.l. per la realizzazione del parcheggio.

Con i motivi aggiunti l’interessato ha proposto una nuova istanza cautelare che la Sezione ha respinto con ordinanza n. 1188 del 15 luglio 2003.

In data 6 maggio 2010 il ricorrente ha depositato ulteriori motivi aggiunti.

Con essi vengono impugnati nuovi atti che non costituivano oggetto specifico di impugnazione nel ricorso originario e nei primi motivi aggiunti (deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 1997 "IV aggiornamento del Piano Urbano del Traffico"; relazione Tecnica del Comune di Milano – " Caratteristiche costruttive e funzionali del parcheggio sotterraneo norme e prescrizioni per la progettazione delle sistemazioni superficiali"; nota del 30 gennaio 2007 del Comune di Milano di sollecito integrazione elaborati per varante edilizia; nota del 28 maggio 2007 del Comune di Milano – sulla messa in sicurezza della struttura; nota del Comune di Milano dell’8 aprile 2008; provvedimento del Comune di Milano del 28 novembre 2008 di autorizzazione all’esecuzione di opere minimali per la messa in sicurezza dei luoghi); nonché vengono riproposte doglianze avverso atti già impugnati in precedenza (determinazione dirigenziale n. 52 del 14 marzo 2002; determinazione dirigenziale n. 49 del 24 febbraio 2003; autorizzazione edilizia n. 15 del 7 aprile 2003).

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 3 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Come anticipato, il ricorso in esame ha ad oggetto gli atti con i quali il Comune di Milano ha disposto la cessione in diritto in superficie di un’area appartenente al proprio patrimonio a un soggetto privato, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/89, affinché questi vi realizzi nuovi parcheggi pertinenziali per residenti; nonché gli atti con i quali la medesima Amministrazione ha autorizzato la realizzazione dei lavori.

Il ricorrente, proprietario di un appartamento situato in un immobile prospiciente all’area dove dovrebbe essere costruita l’opera, nonché amministratore del condominio ove è allocato l’appartamento, lamenta che la realizzazione dei parcheggi arrecherebbe grave pregiudizio alla struttura de suddetto immobile.

In particolare evidenzia che dai progetti approvati si ricaverebbe che per realizzare l’opera sarebbe necessario effettuare scavi ad una distanza pari a 1,5 – 2 metri dalle fondamenta dell’edificio di V.A.N., ove l’ing. G. risiede e di cui è amministratore. Tale soluzione progettuale comporterebbe un inammissibile margine di rischio a carico del prospiciente edificio, realizzato negli anni "40 e dotato di fondamenta che, per la loro conformazione, sarebbero irrimediabilmente danneggiate dalla realizzazione dello scavo a siffatta distanza.

Altro fattore di rischio sarebbe poi dovuto al problema dell’innalzamento della falda acquifera; problema del quale gli elaborati progettuali non avrebbero per nulla tenuto conto.

Ciò premesso, va osservato che, nonostante col presente ricorso venga impugnata una pluralità di atti, l’interesse fatto valere dal ricorrente viene intaccato esclusivamente dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 858 del 3 aprile 2002.

Difatti è con tale deliberazione che l’Amministrazione procedente, oltre ad individuare la controinteressata quale soggetto assegnatario dell’area, ha approvato il progetto preliminare dell’opera; progetto nel quale si prevede che gli scavi necessari per la realizzazione dei parcheggi dovranno essere effettuati in prossimità delle fondamenta dell’immobile situato in V.A.N..

Questa circostanza è provata dal fatto che lo stesso ricorrente, all’epoca di proposizione del ricorso introduttivo, era ben a conoscenza della allocazione degli scavi. Se ne deduce che egli ha preso conoscenza di tale elemento già dal progetto preliminare approvato con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 858/2002.

Ad ulteriore suffragio di tale conclusione va osservato che le parti resistenti, proprio mettendo in rilevo quanto testé evidenziato, hanno eccepito la tardività del ricorso; e che il ricorrente in nessuna delle proprie memorie ha preso posizione sul punto contestando la circostanza di fatto asserita dalle parti avverse, secondo la quale è dal progetto preliminare che promanano gli elementi che arrecano lesione ai suoi interessi (peraltro omettendo anche di prendere posizione in merito alle affermazioni contenute nelle motivazioni delle ordinanze cautelari ove già veniva enunciata la tardività del ricorso).

Pertanto, in applicazione dell’art. 64, comma secondo, c.p.a. (in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite), deve ritenersi provata la circostanza di fatto secondo la quale l’atto da cui si evince che le caratteristiche strutturali e locative dell’opera realizzanda sono pericolose per la statica dell’immobile ubicato in V.A.N. è la suddetta deliberazione n. 858/2002.

Il ricorrente, come visto, impugna una serie innumerevole di atti. Tuttavia o si tratta di atti endoprocedimentali che non hanno, per intrinseca natura, alcuna efficacia lesiva (determina dirigenziale n. 52 del 14 marzo 2002 recante l’individuazione della controinteressata al fine dell’assegnazione della aree; relazione Tecnica del Comune di Milano – " Caratteristiche costruttive e funzionali del parcheggio sotterraneo norme e prescrizioni per la progettazione delle sistemazioni superficiali; nota del 30 gennaio 2007 del Comune di Milano di sollecito integrazione elaborati per varante edilizia; nota del 28 maggio 2007 del Comune di Milano – sulla messa in sicurezza della struttura; nota del Comune di Milano dell’8 aprile 2008); ovvero si tratta di veri e propri provvedimenti amministrativi (deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 647 del 25 marzo 2003 recante "cessione in diritto di superficie del sottosuolo dell’area pubblica via A. alla coop. E.V. s.r.l. e presa d’atto delle determinazioni dirigenziali relative alla convenzione ed al progetto definitivo del parcheggio residenziale da realizzare nel sottosuolo della predetta area; determinazione dirigenziale n. 49 del 24 febbraio 2003 con cui si è disposta l’approvazione del progetto definitivo dei parcheggi redatto dalla controinteressata; determinazione dirigenziale n. 101 del 27 marzo 2003 con cui si è approvato il nuovo testo della convenzione da stipulare con la controinteressata; autorizzazione edilizia n. 15 del 7 aprile 2003 rilasciata dal Comune di Milano alla Coop. E.V. a r.l. per la realizzazione del parcheggio) che però nulla dicono o nulla aggiungono, con riferimento ai profili di lesività recati dalla localizzazione e dagli elementi strutturali dell’opera da realizzare, rispetto a quanto già previsto dal progetto preliminare approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 858/2002.

L’impugnazione rivolta contro tali atti è quindi inammissibile per carenza di interesse.

Per ciò che concerne invece l’impugnazione avverso la più volte citata deliberazione di Giunta Comunale n. 858/2002, va osservato che il ricorrente è venuto a conoscenza di tale provvedimento, al più tardi, in data 10 febbraio 2003, giorno in cui ha esercitato con riferimento allo stesso provvedimento il diritto di accesso agli atti (cfr. doc. 3 depositato dal Comune di Milano).

Il ricorso introduttivo è stato notificato all’Amministrazione intimata e alla controinteressata solo in data 18 aprile 2003, e quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge.

Con riferimento a tale atto il ricorso è pertanto tardivo.

Passando ora all’esame della domanda di risarcimento del danno, il Collegio deve evidenziare come la stessa sia stata formulata in maniera del tutto generica, non avendo l’interessato neppure allegato, al di là delle affermazioni circa il pericolo che le erigende opere potrebbero arrecare agli immobili ad esse prospicienti, quali siano i fatti costitutivi del danno che egli assume di aver subito.

La domanda va quindi respinta.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile. La domanda risarcitoria va respinta.

La complessità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile, nei termini di cui in motivazione. Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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