Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-04-2011, n. 13403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 10 maggio 2010 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato V. I. e S.F., per avere, nel giudizio dibattimentale celebrato a carico di Se.Gi. e altri imputati del reato di minaccia grave, affermato falsamente di non ricordare nulla del fatto e di essere stati costretti dai verbalizzanti a sottoscrivere dichiarazioni non rese.

Contro la sentenza gli imputati ricorrono per cassazione, chiedendone l’annullamento. Denunciano erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, censurando che la Corte abbia ritenuto veritiere le dichiarazioni da loro rese alla polizia giudiziaria, senza tenere conto che esse non erano riscontrate da latri elementi e che gli imputati del processo in cui fu resa la testimonianza ritenuta falsa sono stati assolti; censurano altresì che, durante l’esame in cui avrebbero reso la falsa testimonianza, non siano state loro contestate le precedenti dichiarazioni come previsto dall’art. 500 cod. proc. pen.. p.2. Il ricorso, comune per entrambi gli imputati, è inammissibile, perchè proposto dopo la scadenza del termine prescritto dalla legge.

L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è stato notificato agli imputati contumaci il 19 giugno 2007 e, quindi, il termine per impugnare, pari a giorni quarantacinque avendo il giudice fissato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, scadeva, tenuto conto della sospensione feriale, il 18 settembre 2010. Il ricorso è stato depositato il 21 settembre 2010 (v. f. 32) e, quindi, è tardivo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di Euro mille per ciascuno alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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