T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 830 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

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In data 24 marzo 2009, l’Azienda subiva un’ispezione da parte di personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ad esito della visita ispettiva veniva redatto un verbale col quale si prescriveva all’ispezionata l’obbligo di predisporre sistemi di rilevazione e registrazione giornaliera (cartacei od informatici) degli orari di inizio e termine dei turni di servizio di ciascun socio lavoratore.

Avverso tale prescrizione l’interessata proponeva ricorso amministrativo al Direttore della direzione provinciale del lavoro di Como, ai sensi dell’art. 24, comma secondo, del d.lgs. n.124/2004.

Con delibera n. 1/2009 del 12 maggio 2009, l’Autorità amministrativa rigettava il ricorso.

Contro i suindicati provvedimenti è diretta l’impugnativa in esame.

Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 1072 dell’11 settembre 2009, ha accolto l’istanza cautelare.

Tenutasi la pubblica udienza in data 3 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, giacché a dire dei ricorrenti, l’Amministrazione, nei provvedimenti impugnati, non avrebbe adeguatamente illustrato le ragioni che sorreggono la decisione assunta.

Con il secondo motivo, i ricorrenti rilevano che il verbale del 24 marzo 2009 richiama la norma di cui all’art. 7 del d.m. 9 luglio 2008; norma che detta la disciplina transitoria relativa all’entrata in vigore del d.l. n. 112/2008. Da ciò deducono che erroneamente l’Amministrazione avrebbe applicato una disciplina ormai non più vigente, posto che il periodo transitorio, in base alla succitata norma, si è chiuso con il periodo paga relativo al mese di dicembre 2008.

Aggiungono gli interessati che, anche a voler ritenere che nel caso concreto sia stata applicata la nuova disciplina recata dall’art. 39 del d.l. n. 112 /2008, i provvedimenti impugnati dovrebbero considerarsi comunque illegittimi, in quanto la disposizione da ultimo indicata non attribuirebbe all’autorità amministrativa il potere di obbligare i datori di lavoro ad implementare sistemi di rilevazione delle presenze del personale come quelli indicati negli atti emessi dal Ministero.

Ritiene il Collegio, rivedendo la propria opinione espressa in sede cautelare, che il ricorso sia infondato.

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Stabilisce l’art. 39, comma 1, del d.lgs. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che "Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative".

Aggiunge il secondo comma, secondo periodo, dello stesso articolo che "Il libro unico del lavoro deve (…) contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario…".

Come si vede, in base a quest’ultima norma, il datore di lavoro è tenuto ad indicare nel libro unico un calendario delle presenze dei propri lavoratori subordinati, da cui risulti, per ogni giorno il numero delle ore di lavoro effettuate.

Le funzioni cui adempiono tali annotazioni sono molteplici ma, per quanto qui interessa, rileva maggiormente quella afferente al controllo del rispetto delle disposizioni impartite in materia di orario di lavoro, riposi settimanali, pause di lavoro e lavoro notturno quali, ad esempio la disposizione di cui all’art. 7 del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 6 laddove si stabilisce che "…il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore"; ovvero la disposizione di cui al successivo art. 8, primo comma, dello stesso decreto laddove è stabilito che "qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa (…) ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto".

Se questa è la funzione, è ovvio che una indicazione nel libro unico del quantitativo complessivo delle ore lavorate per ciascun lavoratore non consente all’amministrazione di adempiere ai compiti di controllo che la legge le assegna, giacché tale indicazione complessiva non le consente, continuando negli esempi formulati, di controllare se effettivamente il lavoratore abbia potuto beneficiare di pause intermedie ovvero di riposi giornalieri di almeno undici ore consecutive.

Deve pertanto ritenersi che l’Amministrazione alla quale sono stati affidati tali compiti possa impartire agli operatori prescrizioni esecutive che, specificando quanto già imposto in via generale dalle legge, siano funzionali ad un proficuo espletamento delle proprie funzioni di controllo.

Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso concreto l’Amministrazione, nel verbale del 24 marzo 2009, ha affermato che "nel riportare le presenze dei dipendenti il soggetto ispezionato (…) si limita ad indicare il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel corso della giornata senza alcuna precisazione in ordine all’orario di entrata/inizio turno, né di uscita/fine turno. La suddetta modalità di tenuta delle presenze, nei fatti, impedisce a questo Organo ispettivo di verificare eventuali violazioni della normativa in materia di orario di lavoro..".

Da queste indicazioni si evincono due elementi decisivi ai fini della soluzione della presente controversia. Innanzitutto si evincono le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione ad impartire le prescrizioni qui avversate (obbligo di predisporre sistemi di rilevazione e registrazione giornaliera degli orari di inizio e termine dei turni di servizio di ciascun socio lavoratore): fare in modo che le modalità di compilazione del libro unico siano in linea con i compiti di controllo che la legge le attribuisce.

Non è dunque fondato il primo motivo di ricorso che deduce il difetto di motivazione.

In secondo luogo si evince che l’Amministrazione, nel caso concreto, non ha fatto applicazione di norme non più in vigore, ma delle disposizioni contenute nel ridetto art. 39 del d.l. n. 112/2008, impartendo prescrizioni esecutive di dettaglio di detta norma, funzionali ad un più adeguato espletamento dei suddetti compiti di controllo.

E’ quindi infondato anche il secondo motivo di ricorso che deduce la mancanza di una base normativa su cui fondare i poteri in concreto esercitati.

Per queste ragioni il ricorso deve essere respinto.

La novità della questione induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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