T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 05-07-2010, n. 2707 STRANIERI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2007, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza di visto d’ingresso per turismo da lei presentata il 22 novembre 2006, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 28 febbraio 2007, il Tribunale Amministrativo ha accolto l’istanza incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, ritenendo le censure articolate in ricorso provviste di fumus boni iuris.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 10 giugno 2010, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. La legislazione nazionale adottata negli ultimi anni, d.lgs. n. 286 del 1998, l. n. 189 del 2002, d.l. n. 195 del 2002, si fonda sulla radicale premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato, ed ivi stabilmente soggiornare, qualora non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi questi allo stabilimento, alla circolazione ed allo svolgimento di attività per specifiche tassative ragioni (di visita, affari, turismo, studio, lavoro, ricongiungimento familiare e motivi familiari, protezione sociale, asilo e protezione temporanea, cure mediche).

3. L’istanza di ingresso della ricorrente era accompagnata da lettera di invito di cittadina italiana (datrice di lavoro della madre di lei) e da fideiussione bancaria accesa in suo nome. La madre, il padre e la sorella minore già risiedono regolarmente in Italia.

3.1. Il provvedimento impugnato è motivato con esclusivo richiamo all’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998. Soltanto con la successiva nota della stessa Ambasciata del 13 febbraio 2007 si chiarisce che la condizione della ricorrente integrerebbe gli estremi del "rischio migratorio".

3.2. A prescindere dalla sussumibilità della non meglio specificata nozione di "rischio migratorio" nella fattispecie ostativa di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, rileva il Collegio come il diniego non rende edotti in alcun modo quali siano i profili di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ricollegati dall’amministrazione alla ventiduenne studentessa universitaria (a quanto consta, incensurata); tanto più che neppure si lamenta alcunché in relazione alla completezza e regolarità della documentazione presentata. A questo riguardo, nessuna inferenza può trarsi dalla circostanza secondo cui la ricorrente non avrebbe sostenuto esami universitari nel secondo semestre del 2006 (considerato che la stessa, come riconosce anche l’amministrazione, ha invece sostenuto regolarmente quelli del primo semestre) e che non svolge attività lavorativa (condizione quest’ultima che si accompagna solitamente allo studio universitario).

3.3.Gli argomenti sopra esposti, evidenziano che l’amministrazione è venuta meno all’obbligo di adeguata istruttoria e motivazione (tenuto conto che non appare ricorrere la fattispecie derogativa prevista dall’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998).

3.4. Il rifiuto di visto è, pertanto, illegittimo.

3.5. Resta ovviamente ferma, alla scadenza del periodo di soggiorno, la facoltà dell’amministrazione di evitare la trasformazione del permesso di soggiorno per turismo in "espediente migratorio", all’uopo avvalendosi degli specifici poteri attribuiti dalla legge.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

ACCOGLIE il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

CONDANNA il MINISTERO DEGLI ESTERI al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquida in Euro 900,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Raffaello Gisondi, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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