T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 829 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono proprietari di un’area situata nel Comune di Villa Guardia.

In data 15 giugno 2009, il Direttore Generale di I.L. s.p.a. ha adottato un provvedimento con il quale è stato disposto l’esproprio della suddetta area in favore dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como.

L’esproprio è finalizzato alla realizzazione di una base operativa dell’elisoccorso e di una centrale operativa del S.U.E.M. 118.

Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

Si sono costituite in giudizio I.L. s.p.a. e la Provincia di Como per opporsi all’accoglimento del gravame.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 16 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Prima di passare all’esame del merito del ricorso è necessario scrutinare l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di I.L. s.p.a.

A parere della resistente, le parti ricorrenti, con l’atto di ricorso, censurano nella sostanza la determinazione dell’indennità espropriativa; per queste ragioni la controversia dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, comma secondo, del d.lgs. n. 327/2003.

Ritiene il Collegio che l’eccezione sia fondata.

Stabilisce l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Sulla base di questa disposizione la giurisprudenza ritiene che spetti alla giurisdizione del g.o. ogni domanda inerente la misura dell’indennità dovuta al proprietario espropriato, considerato che l’eventuale erronea quantificazione dell’indennità non potrebbe, in ogni caso, inficiare la legittimità del provvedimento espropriativo (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 16 settembre 2010, n. 2559).

Si deve pertanto ritenere che l’erroneo apprezzamento degli elementi da cui dipende la determinazione dell’ammontare delle indennità non ridondi sulla legittimità del provvedimento espropriativo, ma legittimi tutt’al più il proprietario dell’area ad esperire azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario affinché questi, previa corretta valutazione dei suddetti elementi, ridetermini in maniera altrettanto corretta l’ammontare dell’indennità.

Fra gli elementi che concorrono alla determinazione dell’ammontare dell’indennità di esproprio vi è come noto la destinazione urbanistica dell’area.

Si deve pertanto ritenere che, anche nel caso di scorretta qualificazione dell’area oggetto di esproprio, tale errata qualificazione non incida sulla legittimità del provvedimento espropriativo. Anche in questa ipotesi dunque la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario il quale, disapplicando il provvedimento amministrativo nella parte in cui effettua una non corretta qualificazione urbanistica dell’immobile espropriando, rideterminerà l’ammontare dell’indennità.

Ciò premesso si deve osservare che nel caso concreto i ricorrenti censurano proprio la parte del provvedimento di esproprio laddove qualifica l’area di loro proprietà come agricola, per dedurne che l’indennità di esproprio è stata determinata senza tenere conto dell’effettivo valore del bene espropriato, laddove la stessa andrebbe commisurata al valore del terreno edificabile secondo gli indici urbanistici previsti dalla variante approvata con delibera C.C n. 36 del 13 giugno 2008.

In tale quadro deve pertanto ritenersi che la controversia abbia ad oggetto la determinazione della misura dell’indennità di esproprio dovuta ai ricorrenti con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Per queste ragioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, salvo quanto stabilito dall’art. 11, comma secondo, c.p.a. con riferimento alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Condanna i ricorrenti a rifondere alle parti costituite le spese di giudizio che vengono complessivamente quantificate in euro 2.000 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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