T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 28-03-2011, n. 827

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato sulla base della mancata presentazione della certificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. ed il possesso dei redditi per l’anno precedente l’istanza.

Il ricorso censura il provvedimento per eccesso di potere derivante da una carente istruttoria che ha comportato una decisione manifestamente ingiusta dal momento che il ricorrente ha prodotto la dichiarazione dei redditi di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda e cioè quella presentata nel 2009 e relativa ai redditi conseguiti nel 2008, mentre il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. era già in possesso dell’amministrazione poiché prodotto in occasione di precedenti richieste di rinnovo.

Altresì invoca la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 poiché il diniego sarebbe stato emesso nonostante il ricorrente possieda tutti i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

L’amministrazione era già in possesso di documentazione utile al momento della presentazione della domanda per decidere della sua fondatezza dal momento che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. era in suo possesso e poteva con una semplice interrogazione alla banca dati verificarne la perdurante validità e considerando altresì che era stato documentato il reddito relativo all’ultimo anno per cui ciò era possibile.

La circostanza che non abbia ultimato il procedimento nei termini previsti non può andare a scapito dell’accoglimento della domanda del ricorrente solo perché non ha integrato la documentazione fiscale che peraltro l’amministrazione avrebbe potuto conseguire con una semplice interrogazione all’anagrafe tributaria.

Il ricorrente in ogni caso ha dimostrato di possedere i requisiti previsti dall’art. 26 T.U. Imm. per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ed il provvedimento va conseguentemente annullato.

Dal momento che la condotta del ricorrente non è esente da rilievi, dal momento che avrebbe potuto nuovamente produrre i documenti richiesti appare equo compensare le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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