Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 01-04-2011, n. 13398 Sequestro preventivo

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vanni di Martina Franca che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Taranto, con ordinanza in data 5.10.2010, confermava il decreto di sequestro preventivo, per Euro 2.647.372,32, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale, in data 18/8/2010, nei confronti di S.G., indagato, in concorso con altre 11 persone, di truffa aggravata ai danni dello Stato, per avere, in particolare, l’indagato ottenuto, con artifizi e raggiri, una retribuzione maggiore di quella dovuta.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore di D.B. A., moglie del S., nella qualità di terzo, essendo stato anche attinto dal sequestro preventivo per equivalente del conto corrente della ricorrente, cointestato con il marito, acceso presso la Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele con un saldo attivo di Euro 318.888,84, deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ritenuta l’insussistenza di elementi di responsabilità, poste a fondamento della misura cautelare;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ripetitiva delle argomentazioni svolte dal Tribunale di Taranto;

c) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 321 c.p.p., artt. 640 quater e 322 ter c.p., art. 322 c.p.p., avendo il Tribunale sottoposto a sequestro preventivo anche il conto corrente contestato alla ricorrente sin dal 1997 in cui riversava il compenso e i risparmi ottenuti dalla propria attività lavorativa.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.

In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione, con riferimento al fumus commissi delicti, non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. – dep. 04/05/2000 – Rv. 215840; Sez. 2, Sentenza n. 12906 del 14/02/2007 Cc. – dep. 29/03/2007 – Rv. 236386; Sez. 1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv. 236474; Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. – dep. 21/05/2007 – Rv. 236590).

La giurisprudenza anche costituzionale (confr. Corte cost. n. 48 del 1994; n. 444 del 1999) è costante nel ritenere che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro, sia esso preventivo o probatorio, non è da includere la fondatezza dell’accusa (Cass. sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, m. 215840; Cass. Pen. sez. 3, 03/06/2004, n. 32730) e tanto meno la colpevolezza dell’imputato (Cass. sez. 3, 13 febbraio 2002, Di Falco, m. 221268.), bensì l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, salvo il caso (che qui non ricorre) che la sua infondatezza risulti del tutto manifesta (Cass. sez. 14 marzo 1997, Canadzich, m. 207194). Con specifico riguardo, poi, all’ipotesi di sequestro a fini di confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., la verifica deve risultare più articolata, nel senso che deve essere indirizzata a verificare anche se nel fatto attribuito all’indagato sia astrattamente configurabile una delle ipotesi criminose previste dalla norma citata. (Sez. 4, Sentenza n. 10979 del 29/01/2007 Cc. – dep. 15/03/2007 – Rv. 236193; Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. – dep. 21/05/2007 Rv. 236590;

Sez. 1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv.

236474).

Al riguardo il Tribunale – sempre nei limiti imposti dalla particolare procedura prevista per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, – nell’accertare l’esistenza del "fumus commissi delicti", ha evidenziato come le condotte materiali contestate al ricorrente sono, in una prospettiva il ragionevole probabilità, sussistenti, tenendo conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali emerse e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, configuranti il reato di truffa ai danni dello Stato.

Va premesso, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che in tema di motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare reale l’obbligo di motivazione è soddisfatto anche mediante l’esplicito riferimento alla precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento ritenuto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l’interessato dell’iter" logico seguito per pervenire alla decisione adottata.

A solo titolo di esempio il Tribunale del riesame, con riferimento al primo motivo di ricorso, ha evidenziato che l’erogazione della retribuzione di risultato era preceduta dalla previa verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla giunta comunale ed assegnati a ciascun dirigente attraverso il piano esecutivo di gestione, evidenziando come, nel caso di specie, i dirigenti abbiano indotto la giunta comunale ad applicare la più favorevole disciplina retributiva attraverso la redazione di verbali della conferenza dei dirigenti in cui si assegnavano comunque le retribuzioni di risultato con auto valutazioni positive, quindi anche con documenti preparatori, che avrebbero indotto in errore la giunta comunale che erogava una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta.

In relazione all’indagato è emerso che a fronte di una retribuzione nel periodo considerato di Euro 117.932,39, ha percepito una retribuzione di Euro 467.876,20, con una retribuzione di posizione eccedente di Euro 349.943,81, ed una retribuzione di risultato eccellente di Euro 60.851,65 quelle dovute, con un indebito complessivo di Euro 410.795,46 pari al valore dei beni che, concretamente, sono stati sottoposti a sequestro.

3) Anche il terzo motivo è infondato.

Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter cod. pen. di un conto bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale non si estende alle somme che la parte dimostri essere di sua esclusiva proprietà, non potendo riguardare l’intero ammontare del danaro depositato, ove venga fornita la prova positiva dell’esclusiva titolarità delle somme a favore di un terzo, cointestatario del conto.

Il ricorso è, al riguardo, generico non avendo la ricorrente specificato quali somme di sua pertinenza siano confluite nel conto corrente, spettando, invece, al P.M. individuare eventuali somme dalla stessa prelevate, residuando a favore della cointestaria del conto la differenza tra le somme di sua pertinenza versate e quelle consumate.

Una tale richiesta potrà, tuttavia, sempre essere avanzata dall’interessata provando le circostanze sopra evidenziate. Il ricorso va, quindi, rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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