Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 01-04-2011, n. 13397 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Catania, con ordinanza in data 3 agosto 2010, accoglieva parzialmente il ricorso presentato da S.C., indagata per truffa aggravata in danno dello Stato, consistita in artifizi e raggiri tendenti ad ottenere la proroga del progetto "Didattica e Arte" e turbata libertà degli incanti, contro l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 12.7.2010, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora presso il Comune di residenza (Città di Adrano).

Proponevano distinti ricorsi i difensori dell’indagata, deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 62 c.p., n. 2, artt. 353 e 640 cap. c.p., avendo erroneamente esteso le ragioni giustificative della misura adottata anche al reato di turbata libertà degli incanti che, invece, costituisce l’elemento materiale, in particolare l’artifizio, con cui sarebbe stata realizzata la pretesa truffa aggravata, evidenziando anche la diversità tra il rifinanziamento in continuità dei progetti già svolti in precedenza e il finanziamento di nuovi progetti, non preclusivo della prima opzione, non vertendosi in materia di affidamento di appalti pubblici, mancando ogni normativa che fissi rigidamente le regole per l’erogazione dei finanziamenti.

Rilevava, in particolare, la mancanza di interesse dell’ indagata a prodigarsi per la bocciatura del progetto presentato dall’associazione Artemente in quanto il rifinanziamento in continuità del progetto Orizzonti prescindeva del tutto dalla concessione non meno del finanziamento del progetto presentato dalla Artemente, ritenendo mancare, ai fini della truffa, non solo gli artifizi, ma anche l’ingiusto profitto e l’altrui danno;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 353 c.p. ritenendo non ravvisarsi gli estremi di tale reato in quanto il rifinanziamento in continuità del progetto era consentito senza alcuna necessità di partecipare a una gara e, anzi, necessariamente al di fuori di qualsiasi procedura concorrenziale;

c) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 125 c.p.p., comma 3, art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), e c-bis) e art. 274 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, mancando ogni riferimento in ordine al tempo trascorso (circa tre anni) dal reato, stante la cessazione dall’incarico e il successivo pensionamento dei presunti correi dell’indagata, C. e M., il mutamento politico, a seguito del quale lo Z. non risulta più assessore al Comune di Catania, ritenendo essere venuti meno i requisiti della "concretezza" e "attualità" ai fini dell’applicazione della misura cautelare, rilevando anche la insussistenza delle esigenze di tutela dall’inquinamento probatorio.

Il difensore dell’indagata presentava memoria in cui dava atto della revoca della misura insistendo nel ricorso limitatamente alla ritenuta insussistenza delle condizioni genetiche di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., con esclusione, delle esigenze cautelari à fine di fondare il diritto dell’indagata alla riparazione della ingiusta detenzione.
Motivi della decisione

Ancorchè la misura cautelare sia stata revocata sussiste l’interesse dell’indagata al ricorso avverso l’ordinanza cautelare limitata all’esame dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento sia all’art. 314 c.p.p. che all’art. 405 c.p.p., comma 1 bis.

Il ricorso è fondato.

Anche se la gravità, degli indizi, in sede di giudizio "de liberiate", non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito. (Sez. 4, Sentenza n. 37878 del 06/07/2007 Cc. (dep. 15/10/2007) Rv. 237475), occorre, tuttavia che dall’apparato motivazionale emergano concreti elementi di responsabilità a carico dell’indagato.

Alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dalle risultanze probatorie.

Nella fattispecie deve essere escluso una interferenza tra la richiesta di "rifinanziamento in continuità", avanzata dalla S. (nell’interesse della coop. Orizzonti) e quella avanzata dalla legale rappresentante della associazione Artemente, in mancanza di elementi che inducano a ritenere sussistente una correlazione tra il rifinanziamento in continuità di progetto svolti in precedenza e il finanziamento di nuovi progetti.

Non si rinviene alcuna argomentazione, nella ordinanza impugnata, da cui desumere che il finanziamento di un nuovo progetto avrebbe potuto precludere il "rifinanziamento in continuità", in mancanza di una normativa che regolamenti l’erogazione di finanziamenti, mancando, allo stato, la prova del nesso causale tra la bocciatura del progetto presentato da Artemente e il rifinanziamento del progetto della ricorrente, potendo astrattamente essere erogato o negato il contributo a entrambe le associazioni, essendo, invece, apoditticamente stata individuata la truffa nell’avere ottenuto il finanziamento in conseguenza della bocciatura del progetto Artemente.

Stante l’illogicità della motivazione con riferimento alla possibilità per la ricorrente di ottenere il rifinanziamento del progetto al fuori di qualsiasi gara, dovendosi anzi, ritenere il contrario, in mancanza di qualsiasi normativa o uso contrario, va annullato, senza rinvio, il provvedimento impugnato nonchè il relativo provvedimento cautelare, per la mancanza di gravi elementi di responsabilità nei confronti dell’indagata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè il relativo provvedimento cautelare.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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