Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-06-2011, n. 13909 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che in base alle direttive comunitarie succedutesi nel tempo, la partecipazione di un medico in formazione alla totalità del servizio nel quale questa si effettua, gli da diritto ad un’adeguata remunerazione sempre che si tratti di una specializzazione comune ad almeno due Stati membri;

che nel triennio 1993/96, il Dott. M.M. ha frequentato un corso di specializzazione in odontostomatologia, che benchè contemplato dalle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, non era stato ricompreso dal decreto interministeriale 30/3/1993 nel novero di quelli comuni a due o più Stati della Comunità;

che lamentando l’illegittimità di tale omissione e la conseguente mancata percezione del compenso, il M. si è rivolto al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento del danno subito;

che il giudice adito ha, però, declinato la giurisdizione con sentenza poi confermata dalla Corte di appello, che dopo aver negato la diretta applicabilità della normativa europea, ha ribadito quanto già affermato dal Tribunale e, cioè, che nel caso di specie non si verteva in tema di responsabilità da mancato recepimento di direttive, in quanto l’oggetto principale dell’indagine consisteva nel verificare la legittimità o meno del decreto interministeriale che aveva escluso la comunanza ad almeno due Stati del corso di specializzazione, frequentato dal M.;

che quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione ed errata applicazione dei principi generali in materia di riparto della giurisdizione, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto ritenersi competente perchè quella dedotta in giudizio era una posizione di vero e proprio diritto soggettivo; che con il secondo motivo il M. ha invece dedotto la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla incondizionata appiicabilità delle direttive;

che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministero della Salute hanno resistito con unico controricorso, con il quale hanno richiesto il rigetto dell’avversa impugnazione con vittoria di spese ed onorari;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva innanzitutto il Collegio che queste Sezioni Unite hanno da tempo stabilito che la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna della P.A. al pagamento di una somma pari alla relativa borsa di studio, fondando la sua richiesta sull’obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione delle pertinenti direttive comunitarie ovvero sull’immediata operatività di quest’ultime o sull’applicabilità retroattiva della normativa nazionale di recepimento, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perchè stante il carattere incondizionato e sufficientemente preciso delle predette direttive, la posizione giuridica che esse attribuiscono agli specializzandi non può che avere natura e consistenza di vero e proprio diritto soggettivo (C. Cass. 2005/2203 e 2007/24665);

che proseguendo su tale linea, le Sezioni Unite hanno ulteriormente stabilito che derivando l’eventuale diritto del laureato direttamente dalla normativa comunitaria, risulta in proposito ininfluente la mancata inserzione della scuola da lui frequentata nell’elenco delle specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri (C. Cass. 2008/29345);

che anche in difetto di tale inclusione, infatti, l’interessato non ha bisogno d’impugnare preventivamente il relativo decreto interministeriale, in quanto può rivolgersi direttamente al giudice ordinario per fargli accertare la sussistenza dei presupposti voluti dalle direttive e condannare la P.A. tamquam l’atto amministrativo non esset;

che in accoglimento del primo motivo de ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata e le parti rimesse davanti al Tribunale di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie il primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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