Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 01-04-2011, n. 13395 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Taranto, con ordinanza in data 28 settembre 2010, confermava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale, in data 18/8/2010, nei confronti di N.R., indagato, in concorso con altre 11 persone, di truffa aggravata ai danni dello Stato, per avere, in particolare, l’indagato ottenuto, con artifizi e raggiri, una retribuzione maggiore di quella dovuta.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione evidenziando l’assenza dell’indagato alle conferenze dei dirigenti comunali con cui veniva determinata la retribuzione di posizione dei dirigenti del Comune di Martina Franca, mancando ogni contributo personale, complessivo o omissivo ai fini del reato ipotizzato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. – dep. 04/05/2000 – Rv. 215840; Sez. 2, Sentenza n. 12906 del 14/02/2007 Cc. – dep. 29/03/2007 – Rv. 236386; Sez. 1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv. 236474; Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. – dep. 21/05/2007 – Rv. 236590).

La giurisprudenza anche costituzionale (confr. Corte cost. n. 48 del 1994; n. 444 del 1999) è costante nel ritenere che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro, sia esso preventivo o probatorio, non è da includere la fondatezza dell’accusa (Cass. sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, m. 215840; Cass. Pen. sez. 3, 03/06/2004, n. 32730) e tanto meno la colpevolezza dell’imputato (Cass. sez. 3, 13 febbraio 2002, Di Falco, m. 221268.), bensì l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, salvo il caso (che qui non ricorre) che la sua infondatezza risulti del tutto manifesta (Cass. sez. 14 marzo 1997, Canadzich, m. 207194). Con specifico riguardo, poi, all’ipotesi di sequestro a fini di confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., la verifica deve risultare più articolata, nel senso che deve essere indirizzata a verificare anche se nel fatto attribuito all’indagato sia astrattamente configurabile una delle ipotesi criminose previste dalla norma citata. (Sez. 4, Sentenza n. 10979 del 29/01/2007 Cc. – dep. 15/03/2007 – Rv. 236193; Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. – dep. 21/05/2007 Rv. 236590;

Sez. 1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv.

236474).

Al riguardo il Tribunale – sempre nei limiti imposti dalla particolare procedura prevista per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, – nell’accertare l’esistenza del "fumus commissi delicti", ha evidenziato come le condotte materiali contestate al ricorrente sono, in una prospettiva di ragionevole probabilità, sussistenti, tenendo conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali emerse e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, configuranti il reato di truffa ai danni dello Stato.

A solo titolo di esempio il Tribunale del riesame ha evidenziato che l’erogazione della retribuzione di risultato era preceduta dalla previa verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale ed assegnati a ciascun dirigente attraverso il piano esecutivo di gestione, evidenziando come, nel caso di specie, i dirigenti abbiano indotto la Giunta comunale ad applicare la più favorevole disciplina retributiva attraverso la redazione di verbali della conferenza dei dirigenti in cui si assegnavano comunque le retribuzioni di risultato con auto valutazioni positive, quindi anche con documenti preparatori, che avrebbero indotto in errore la Giunta, specificando, inoltre, che la locuzione "previo concerto" va riferita non a tutti gli indagati ma circoscritta ai dirigenti che, di volta in volta, partecipavano alla conferenza annuale e redigevano il relativo verbale che veniva poi trasmesso alla Giunta che veniva indotta in errore ed erogava una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta.

Con riferimento all’indagato è emerso che a fronte di una retribuzione del periodo considerato di Euro 40.60,72, ha percepito Euro 188.503,74, con una retribuzione di posizione eccedente di Euro 148.443,02, con un indebito complessivo di Euro 156.457,02 pari al valore dei beni che sono stati sottoposti a sequestro.

Conclusivamente il ricorso va rigettato Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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