Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 01-04-2011, n. 13394 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Venezia, con provvedimento in data 21 settembre 2010, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di G.B., legale rappresentante della Micex s.r.l., contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Venezia, in data 6.7.2010 avente ad oggetto macchinari edili (due caricatori con relativi allestimenti), per carenza di legittimazione, essendo stata proposta da soggetto privo di interesse al ricorso, non essendo più la società Micex proprietaria dei beni oggetto di sequestro preventivo, avendoli ceduti alla società CDG s.r.l..

Proponeva ricorso per cassazione G.B., quale legale rappresentante della Micex s.r.l., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 322 c.p.p. e art. 568 c.p.p., comma 4, avendo violato il Tribunale il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è ravvisabile l’interesse a proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo anche in capo al soggetto indagato che non abbia diritto alla restituzione della res sequestrata, qualora dall’ accertamento del insussistenza del reato contestato possano derivare effetti sfavorevoli giuridicamente apprezzabili.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il gravame risulta proposto da G.B., nella qualità di legale rappresentante della Micex s.r.l. ma anche quale indagato.

In realtà l’art. 322 bis c.p.p. riconosce in astratto all’indagato la legittimazione a proporre domanda di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo,anche se il bene sequestrato sia di proprietà di terzi, ma la previsione non esclude che in concreto, ai fini dell’ammissibilità del gravame debba sussistere in capo al richiedente, ex art. 568 c.p.p., un interesse diretto ed attuale, coincidente con la possibilità di ottenere un beneficio dalla rimozione del provvedimento impugnato, individuabile nella finalità di evitare che dalla misura derivino o possano derivare lesioni di un diritto o di una situazione in qualche modo tutelata dell’impugnante, purchè, tuttavia, dimostri, in concreto, che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e lo scopo perseguito sia un risultato a lui giuridicamente favorevole, dimostrando un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, derivante dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro e che l’eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l’effetto di render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 6, Ordinanza n. 41682 del 30/10/2008 Cc. (dep. 06/11/2008) Rv.

241921; Sez. 5, Sentenza n. 44036 del 21/10/2008 Cc. (dep. 25/11/2008) Rv. 241673; Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004 Cc. (dep. 17/02/2005) Rv. 230964, Sez. 4, Sentenza n. 21724 del 20/04/2005 Cc. (dep. 08/06/2005) Rv. 231374; cfr anche Sez. 5, Sentenza n. 365 del 21/01/1999 Cc. (dep. 08/03/1999) Rv. 212800; Sez. 5, Sentenza n. 13336 del 27/02/2001 Cc. (dep. 03/04/2001) Rv. 218498;

Sez. 4, Sentenza n. 21724 del 20/04/2005 Cc. (dep. 08/06/2005) Rv.

231374).

Nella riportata ottica va riconosciuta la sussistenza di un siffatto interesse nell’indagato che, pur non proprietario del bene, ne abbia comunque la disponibilità.

Va, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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