Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 01-04-2011, n. 13393 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 27/9/2010, il G.I.P. del Tribunale di Napoli rigettava, nei confronti di Z.Y.J., l’istanza di dissequestro della merce oggetto di sequestro probatorio avendo "ritenuto che permangono i presupposti legittimati il provvedimento di sequestro della merce costituente corpo del reato".

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevando come il marchio "Yunk 46", riferito alla classe di merci n. 25, ovvero articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, registrato presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in data 18 giugno 2010, sia un marchio diverso, non solo visivamente, da quello di "Yunk 46", non registrato per le stesse categorie di merci.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il provvedimento impugnato è, infatti, privo della pur minima motivazione, essendosi il giudice limitato a ritenere che "permangono i presupposti legittimanti il provvedimento di sequestro della merce costituente corpo di reato", senza alcun riferimento ai motivi dedotti nell’atto di opposizione.

Anche se, secondo l’orientamento di questa Corte, "la modifica apportata all’art. 292 c.p.p., comma 2 con la L. 8 agosto 1995, n. 332 che ha introdotto la partizione c) bis, non impone al giudice del riesame un onere di motivazione tale da rendere necessaria un’analisi puntuale di ogni elemento fornito dalla difesa, quando l’irrilevanza di simile elemento risulti chiara dall’esposizione delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi che legittimano in concreto la misura disposta" (Cass. Sez. 1 sent. 990 del 04.03.1996 dep. 04.04.1996 rv 205048), tuttavia occorre che il giudice motivi, sia pure sinteticamente, al riguardo.

Va, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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