Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-04-2011, n. 13391 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto emesso de plano il 6 luglio 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di C.D..

Propone ricorso per cassazione il difensore della persona offesa Z.E., lamentando che, malgrado la richiesta di essere avvisata della eventuale richiesta di archiviazione, nessun avviso le era stato inoltrato da parte del pubblico ministero, precludendo in tal modo l’instaurarsi del relativo contraddittorio.

Il ricorso è fondato, in quanto malgrado la richiesta presentata il 19 aprile 2010 alla procura della Repubblica, nessun avviso era stato notificato alla stessa persona offesa circa la richiesta di archiviazione del procedimento. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato e gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero per la notificazione dell’avviso in ordine alla richiesta di archiviazione, in vista dell’esercizio dei correlativi diritti da parte della stessa persona offesa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *