T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 732 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Il giorno 21.4.2008, la Società odierna ricorrente notificava al Comune di Itala il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe.

Con tale decreto veniva ingiunto al predetto Comune di pagare al ricorrente, la somma di Euro 68.161,83 con gli interessi nella misura di legge fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi Euro 1.295,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo in data 18.7.2008, munito della relativa formula e così rinotificato al Comune in data 7.4.2009.

In data 6.8.2008, intanto, il Comune procedeva al pagamento parziale di Euro 20.242,85.

Successivamente, perdurando il parziale inadempimento, il ricorrente intimava al Comune di Itala, con atto notificato il 30.11.2009 di dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento monitorio di cui sopra, pagando quanto ancora dovuto per sorte capitale, interessi e spese legali, nel termine di giorni trenta dalla notifica dell’atto stesso.

Poiché all’intimazione il Comune non faceva seguire, nel termine prescritto, alcuna determinazione, l’interessato, con atto depositato l’1.3.2010 (peraltro anche notificato al Comune il giorno 11.1.2010), proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Catania, chiedendo che venisse dichiarato l’obbligo del Comune di Itala di conformarsi interamente al giudicato e la nomina di un commissario "ad acta" per l’adozione degli atti sostitutivi necessari per il pagamento di quanto dovutogli.

Il ricorso è stato ritualmente comunicato al competente Assessorato regionale che non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Alla camera di consiglio del 23.2.2011, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Va preliminarmente ritenuta la competenza di questo Tribunale nel giudizio di ottemperanza promosso col ricorso in esame.

Il giudicato che discende dal decreto ingiuntivo sopra indicato comporta l’obbligo per il Comune di Itala di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di tutto quanto ancora dovuto al ricorrente nell’osservanza di tutto quanto statuito nel decreto stesso e precisamente: la differenza residua tra quanto riportato nel decreto ingiuntivo, per sorte capitale, interessi e spese, e quanto nel frattempo pagato dal Comune.

Sono dovute in questa sede anche le spese relative alla pubblicazione del decreto ingiuntivo, all’esame e alla notifica dello stesso, nonché il rimborso degli oneri di registrazione dello stesso, versati dalla parte ricorrente, nell’importo che risulta dalla annotazione apposta sull’originale del decreto ingiuntivo dal competente Ufficio del Registro.

Il parziale pagamento da parte del Comune degli importi di cui al decreto ingiuntivo prima citato, in quanto pagamento coattivo derivante da titolo monitorio, sfugge al principio di cui all’art. 1194 cod. civ. che (per prevalente giurisprudenza) è applicabile soltanto ai pagamenti spontanei della Pubblica Amministrazione e non anche a quelli coattivi, come sono quelli imposti all’Amministrazione stessa da un giudicato (in termini C. Stato, Sez. IV, sent. n. 235/1998, Cassaz. Civile, Sez. lavoro, sent. n. 20574/2008); trattandosi di pagamenti per i quali sussiste una qualificazione autoritaria del titolo di credito che non consente al creditore di imputare il "quantum" ad una causale diversa (in termini ex multis TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sent. n. 2218/2009).

Poiché risultano osservate le formalità procedurali previste, ratione temporis, dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, circa la notificazione del decreto all’Amministrazione, la costituzione in mora della stessa e la comunicazione all’Autorità sopraordinata del ricorso in esame, questo va accolto e va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Messina, o funzionario dallo stesso delegato (possibilmente con specifica competenza contabile), quale commissario "ad acta" affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre l’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita relazione sull’incarico svolto (anche con riguardo alla collaborazione ricevuta dagli Uffici comunali) e con nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione dell’onorario, nella misura minima e massima prevista dal D.M. 30.5.2002 (con allegato prospetto di calcolo).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), in accoglimento del ricorso in epigrafe, dichiara, ai sensi dell’art. 37 della legge 6/12/1971 n. 1034, in relazione all’art. 27 n. 4 del T.U. 26/6/1924 n. 1054, nonché dell’art. 114 cod. proc. amm. l’obbligo del Comune di Itala di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del decreto ingiuntivo di che trattasi, all’uopo assegnando al predetto Comune il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Messina, o funzionario dallo stesso delegato, quale commissario "ad acta" affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato a spese dell’Amministrazione.

Condanna quest’ultima al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 900,00 (novecento\00), oltre contributo unificato, spese generali nella misura di legge, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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