Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-06-2011, n. 13902 Procedimento e sanzioni disciplinari:

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. C.M. ricorre alle Sezioni unite della Cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, depositata in data 31 dicembre 2009, con la quale è stato rigettato il ricorso dallo stesso presentato avverso la decisione dei Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura, per avere stabilito un rapporto di natura economica con un suo assistito in alcuni procedimenti penati, concedendogli un prestito di L. ventisei milioni, con l’autorizzazione a trattenere l’equivalente importo sulla maggior somma di L. 57.000.000 oggetto di una procedura di dissequestro presso l’autorità giudiziaria elvetica. Il C.N.F. aveva rilevato che la descritta condotta tenuta dal professionista era ricompresa nel divieto posto dall’art. 35, comma 2, del Codice deontologico forense, osservando che rientra nei doveri primari dell’avvocato quello di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con lo stesso rapporti di carattere economico.

Il ricorso è fondato su tre motivi.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Nei giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di Cassazione, sono contraddittori necessari – in quanto portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione.

Nella specie, la notificazione del ricorso stesso a detti contraddittori risulta effettuata a mezzo del servizio postale, senza che, però, in nessuno dei casi sopraindicati, sia stato esibito il corrispondente avviso di ricevimento, il quale costituisce il solo documento idoneo a dimostrare l’intervenuto perfezionamento della notificazione in parola attraverso la consegna del plico al destinatario, onde la mancata produzione di esso comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione medesima e a conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione di cui la parte ricorrente abbia appunto richiesto la notificazione attraverso il servizio postale (v., tra le altre, Cass. Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1180; Cass. 7469 e 13760 del 2007).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese della presente fase del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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