Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-04-2011, n. 13443 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Napoli, in sede di riesame dell’ordinanza cautelare emessa il 28.6.2010 dal gip dello stesso tribunale nei confronti di Z.G. per i delitti di associazione a delinquere ai fini di spaccio di stupefacente e per due episodi costitutivi dei delitti di detenzione e spaccio, con ordinanza in data 27.10.2010, confermava la misura cautelare in ordine ai reati di spaccio (capi 9 e 21, limitatamente per quest’ultimo alla condotta del 17.9.2997), ma la annullava con riferimento al delitto associativo, di cui riteneva di non ravvisare per l’imputato la sussistenza dell’affectio societatis, il suo inserimento stabile nella associazione e nemmeno la di lui consapevolezza di arrecare un contributo determinante alla realizzazione del programma criminoso associativo. Ricorre avverso il provvedimento il p.m. di Napoli rilevando l’omessa considerazione giudiziale di ulteriori episodi di spaccio a carico dell’imputato, rispettivamente formulati ai capi 1 e 23 della rubrica per i quali li Z. era stato tratto in arresto in flagranza di reato.

Il ricorso merita accoglimento.

L’omessa considerazione di tutta la piattaforma probatoria costitutiva delle ragioni della contestazione del reato associativo, di più il fatto che per ulteriori episodi di spaccio l’imputato sia stato arrestato in flagranza di reato segnalano una lacuna nel ragionamento giudiziale il quale, proprio per la esiguità del numero degli episodi di spaccio di stupefacenti, ha tratto la ratio decidendi correlata al provvedimento oggetto di ricorso.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *