T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 730 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Maresciallo Aiutante T. C., in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza sin dal 15/10/1974, è forza al Comando della Tenenza di Noto.

In data 23/5/05 gli furono consegnati i documenti caratteristici inerenti il servizio espletato nei periodi dal 20/8/03 all’1/8/04.

Da tale documentazione il ricorrente apprese che il giudizio espresso sul suo operato dai superiori competenti, per ciò che atteneva al periodo sino al 25/1/04, era stato concordemente quello di "eccellente" sia da parte del compilatore che del revisore, nel mentre, per ciò che atteneva al successivo periodo, era stato sempre quello di "eccellente" da parte del compilatore ma di "superiore alla media", ovvero di un gradino inferiore nella scala dei giudizi, da parte del revisore che nell’occasione era il Comandante Provinciale di Siracusa della Guardia di Finanza.

Avverso gli anzidetti giudizi espressi dal revisore il ricorrente propose ricorso dinanzi il TAR Catania, iscritto al N° 2093/05, rilevando, tra l’altro, che per effetto di detto abbassamento di giudizio sarebbe stato escluso dalla procedura di selezione per titoli per il conferimento della qualifica di "Luogotenente" ai Marescialli Aiutanti del Corpo per l’anno 2004, avviata nel medesimo periodo con Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n° 99643 del 25/3/05, pubblicata con foglio d’ordini n° 8 del 13/4/05, essendo requisito per la partecipazione l’aver riportato in sede di valutazione caratteristica, nell’ultimo triennio, la qualifica di "eccellente".

Con ricorso per motivi aggiunti del 21/04/06 lo stesso impugnò gli atti di sua esclusione dalla selezione preindicata nel frattempo emessi.

Questo T.A.R., con sentenza n° 1723/06, ha annullato i documenti caratteristici impugnati con il ricorso principale.

Il ricorrente ha interposto appello dinanzi il CGA, chiedendo la sospensione della esecutività della detta sentenza, rigettata dal Consiglio con ordinanza del 31/1/07.

L’Amministrazione ha proceduto alla rielaborazione dei documenti caratteristici oggetto di annullamento da parte del TAR. Cosicché, per entrambi i periodi dal 26/1/04 al 14/6/04 e dal 29/6/04 all’1/8/04, il Comandante della Tenenza di Noto, primo compilatore, ha confermato in data 20/4/07 il giudizio di "eccellente" già attribuito al ricorrente, in virtù del suo rendimento costantemente elevato, nel mentre il revisore – ovvero l’ex Comandante Provinciale di Siracusa -, ancora una volta, non ha concordato con tale valutazione, descrivendo il M.llo C. come "Ispettore in possesso di qualità che complessivamente vagliate possono considerarsi ancora buone. Nel periodo in esame, in qualità di Comandante di un Nucleo Mobile di Tenenza, incaricato di svolgere una delicata attività di P.G., agiva con superficialità e scarso senso della responsabilità, suscitando anche le doglianze dell’A.G.. In servizio, ha fornito un rendimento che può ancora considerarsi pieno e sicuro. Costante nel giudicare i dipendenti". Detta motivazione il revisore ha poi confermato in riferimento al secondo periodo.

Ritenendo la motivazione a supporto del suindicato giudizio di revisione comunque apparente e fondata su fatti non specificamente indicati, il M.llo C., in data 5/8/07, ha proposto ricorso gerarchico dinanzi il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Siciliache è stato respinto.

Avverso il giudizio valutativo e la determinazione assunta in sede di rigetto del ricorso gerarchico, vengono proposti quattro motivi di gravame;

1) Violazione art. 3 e segg. L. 241/90.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.

3) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di fatto.

Nel primo rapporto il compilatore conferma il ricorrente quale "Maresciallo aiutante di ottime qualità complessive. Nel periodo preso in esame quale Comandante del Nucleo Mobile della Tenenza ha fornito un rendimento costantemente elevato. Acuto nel giudicare militari alle proprie dipendenze. Eccellente", mentre il revisore così si esprime: "Non concordo. Ispettore in possesso di qualità che complessivamente vagliate, possono ancora considerarsi buone. Nel periodo in esame, in qualità di Comandante di un Nucleo Mobile di una Tenenza, incaricato di svolgere una delicata attività di P.G., agiva con superficialità e scarso senso della responsabilità, suscitando anche le doglianze dell’A.G.. In servizio ha fornito un rendimento che può ancora considerarsi pieno e sicuro. Costante nel giudicare i dipendenti. Superiore alla media". Nel secondo rapporto il compilatore definisce l’appellato come "Maresciallo aiutante, aitante e distinto, di salute generalmente buona e di resistenza fisica superiore alla media. Ha spiccata energia ed iniziativa, molto autocontrollo ed è accorto nella capacità di giudizio. Si fa rapidamente apprezzare e stimare. E’ fermo e tenace, ha vivo amor proprio e dignità personale vivamente sentita. E’ franco e sincero, di provata lealtà e rettitudine. E’ sicuramente riservato e il suo comportamento nella vita privata è decoroso. Possiede vivace intelligenza e cultura generale vasta e profonda. Nella espressione scritta è di facile penna ed in quella orale è efficace. Ha memoria pronta e fede e spiccato buon senso. Approfondita e vasta la sua preparazione tecnicoprofessionale. Accurata la capacità amministrativa e cura del materiale e convincente la capacità didattica educativa ed addestrativi. E’ coscienzioso nel governo del personale. Esecutore intelligente degli ordini. Impeccabile verso i superiori, generoso con i colleghi e sollecito verso gli inferiori. Possiede altissimo senso del dovere e della disciplina. Acuto nel giudicare i militari alle proprie dipendenze. Maresciallo Aiutante, Capo Squadra comando della Tenenza, dalle ottime qualità complessive che nel periodo preso in esame, ha fornito un rendimento costantemente elevato.", mentre, a sua volta, il revisore scrive: "Non concordo e ribadisco il giudizio già espresso nella precedente valutazione, atteso che, nel ristretto arco temporale immediatamente successivo, preso in esame, l’interessato non ha potuto migliorare le proprie qualità culturali e professionali. Pertanto, ritengo l’ispettore ancora in possesso di qualità che, complessivamente vagliate, possono considerarsi buone. In servizio, ha fornito un rendimento che anche nel nuovo incarico ha fornito rendimento che può ancora considerarsi pieno e sicuro. Costante nel giudicare i dipendenti.".

Anche stavolta dunque, in entrambi i casi, il dissenso del revisore è totale sia con riguardo al giudizio finale che alle singole voci che lo compongono, ma soprattutto detto dissenso rimarrebbe parimenti viziato sotto il medesimo profilo, in quanto sprovvisto di adeguata motivazione, illogico, arbitrario e basato su presupposti inesistenti. Ed invero, l’elevato rendimento registrato dal superiore gerarchico del M.llo C., con cui lo stesso è stato costantemente in contatto in quanto entrambi in servizio presso il Comando della Tenenza di Noto, verrebbe ancora immotivatamente inficiato, stavolta da un appunto del tutto generico relativo ad una presunta attività di P.G. nel corso della quale l’odierno ricorrente, non sarebbe dato sapere in che occasione, avrebbe agito con superficialità suscitando asserite, quanto inesistenti, doglianze dell’A.G.. Si tratterebbe, peraltro, di un appunto mosso da un Organo, il Comandante Provinciale di Siracusa, che, a differenza del compilatore, non conoscerebbe direttamente il ricorrente ne convive con lui in servizio.

I vizi che si registrerebbero nella nuova formulazione del giudizio di revisione, lo renderebbero illegittimo come quello espresso due anni orsono.

Un’appunto mosso in ordine ad un’attività di P.G., che il revisore definisce condotta con superficialità non potrebbe dare vita a due giudizi identici per due incarichi svolti in due distinti periodi. Uno dei due giudizi, quindi, sarebbe in ogni caso immotivato in assenza di specifici riferimenti, specie ove si consideri che, nel secondo giudizio, il revisore ritiene che il valutato non ha potuto migliorare le proprie qualità culturali e professionali, circostanza che nulla ha a che vedere con l’attività di P.G. condotta, secondo il revisore, con superficialità.

Al di là di tale incongruenza, il revisore dimostrerebbe di non aver tratto alcun insegnamento dagli esiti del giudizio affrontato, in quanto continuerebbe a motivare genericamente un dissenso che, viceversa, richiederebbe l’obbligo di fornire una motivazione specifica nei casi in cui, come quello in esame, il revisore non concordi con l’aggettivazione da usare in ordine a determinate doti o qualità dell’ufficiale da valutare, con riferimento a specifiche circostanze o dati concreti, senza limitarsi ad apodittiche affermazioni. nel caso in esame, il revisore avrebbe formulato un giudizio, diverso dal compilatore sulle qualità e l’impegno del ricorrente ed ancora una volta disancorato da qualsiasi specifico riferimento ad elementi di fatto da cui il giudizio medesimo avrebbe tratto premessa, e, così, avrebbe reso impossibile la puntuale confutazione delle ipotetiche motivazioni ad esso sottese, peraltro a distanza di tre anni.

Dette motivazioni rimarrebbero tuttora oscure. Nessun utile chiarimento al riguardo offrirebbero i vaghi riferimenti ad un’attività di P.G. che avrebbe suscitato le doglianze del Magistrato. Detti riferimenti sarebbero vacui atteso che il ricorrente, in qualità di Comandante del Nucleo Mobile, ha svolto innumerevoli servizi, diverse attività inerenti il ruolo e le funzioni assegnate, ivi inclusa la gestione del personale assegnato al Nucleo Mobile.

Circa la attività di P.G. riferita dal revisore, che fa capo – anche se il revisore non lo chiarirebbe – ad un’indagine a mezzo intercettazioni telefoniche il cui contenuto, in minima parte, sarebbe stato asseritamente tralasciato benchè importante, si rileva nuovamente che al M.llo C. non sarebbe mai stata demandata alcuna attività di riascolto, né lo stesso l’avrebbe mai espletata. Nell’indagine, assegnata al Comando Tenenza di Noto nell’ambito del procedimento iscritto al N° 10400/03 R.G., il compito del Nucleo Mobile consisteva nell’annotazione o commento circa la conversazione intercettata, con contestuale compilazione delle schede informatiche RT8000 facenti parte del programma in dotazione alla Procura di Siracusa. All’interno di tali schede veniva preliminarmente indicato se la traccia ascoltata era da considerarsi "non inerente", ovvero se doveva elaborarsene un sunto, ovvero se infine doveva individuarsi come "da trascrivere", senza mai indicare, né tanto meno imporre, di tralasciarne il contenuto. Si sarebbe trattato di una prima attività di verifica delle medesime conversazioni, che comunque avrebbero dovuto essere vagliate in un secondo momento dal Comandante della Tenenza e soprattutto dall’Autorità inquirente. Delle conversazioni in parola, peraltro, non è mai stata operata alcuna trascrizione da parte del ricorrente, per cui nessuna ipotetica discrasia – come sa bene il Comandante Provinciale – può essere a lui imputata. In conclusione, il M.llo C. avrebbe avuto un ruolo del tutto marginale nell’attività di P.G. di cui trattasi, (l’attività di ascolto sarebbe stata svolta dal M.llo Antonino Sessa ed altri quattro militari del Nucleo Mobile) essendo occupato a svolgere altre funzioni, ed in ogni caso non avrebbe commesso alcuna leggerezza o dato vita alla condotta

Trattandosi di un’analisi sull’intero comportamento mantenuto dal ricorrente, tanto a maggior ragione il revisore avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze che non gli avevano consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica del primo compilatore, Va confermata, dunque, la violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/90 posta a fondamento dell’annullamento della documentazione caratteristica da parte del TAR Catania nella sentenza n° 1723/06.

Conseguentemente sarebbe illegittimo – il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico disposto dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, specie ove si consideri che detta Autorità afferma, nella relativa premessa, che "nella valutazione impugnata l’autorità giudicante ha tenuto conto di tutto ciò che ha caratterizzato in senso positivo o negativo la figura, l’operato ed il rendimento in servizio fornito dal giudicando nel periodo oggetto di valutazione e quanto sostenuto dal ricorrente, circa la presunta mancanza di motivazione, non si è verificato nel caso di specie, ove, nell’ambito del proprio giudizio finale (contrariamente a quanto in precedenza avvenuto) il revisore ha chiaramente enunciato (necessariamente in maniera stringata) i motivi del proprio giudizio deteriore rispetto a quello del compilatore. Si tratta di una motivazione basata, altresì, su fatti e situazioni determinate e non certamente apodittica o autoreferenziale". 4) Eccesso di potere per violazione del foglio del Comando Regionale della Guardia di Finanza n° 37900/P/3 del 3/04/2000 sotto ulteriore profilo.

Il giudizio negativo di revisione, si porrebbe in aperto contrasto con le valutazioni che lo stesso Comandante Provinciale aveva formulato nella precedente documentazione caratteristica riguardante il ricorrente, non rispetterebbe le indicazioni fornite ai fini della relativa compilazione con il foglio n° 13088/P del 3/4/00 del Comando Regionale della G.d.F., cui lo stesso Comando Provinciale di Siracusa, rivolgendosi ai Comandi locali della provincia, aveva richiesto di attenersi scrupolosamente, che sottolineerebbero l’esigenza – in occasioni di valutazioni che rechino una diminuzione di giudizi e/o qualifica – che le stesse fossero riferite ad elementi di fatto, rilevati nel periodo considerato, con invito a prendere nota di eventuali comunicazioni esortative riferentisi a tali elementi di fatto affinchè ne rimanesse memoria agli atti.

I giudizi sarebbero stati emessi frettolosamente in pari data – 2/5/05 – per due distinti periodi ed in concomitanza con la promulgazione della procedura di selezione per titoli per il conferimento della qualifica di "Luogotenente" ai Marescialli Aiutanti del Corpo per l’anno 2004.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

A) Le censure relative alla dedotta "oscurità" della motivazione che farebbe un "incomprensibile riferimento" ad una attività di Polizia Giudiziaria che avrebbe suscitato le doglianze del Magistrato, si appaiono smentite dalle articolate deduzioni difensive del ricorrente come ampiamente riportate nella parte narrativa.

Il ricorrente dimostra, in tal modo, di aver ben compreso la motivazione del provvedimento impugnato, anche perché il fatto al quale fa chiaro riferimento il revisore ha costituito oggetto di procedimento disciplinare a carico del ricorrente che ha impugnato l’irrogata sanzione, con ricorso n.3153/2005 esaminato e respinto da questo TAR in questa stessa camera di consiglio del 9/2/20/11.

Di rilievo è il fatto che il revisore si è soffermato proprio sul fatto causativo della detta sanzione ossia il mancato controllo di una delicata attività di P.G. (intercettazioni telefoniche), che ha suscitato "anche le doglianze dell’A.G." che le aveva demandate alla Tenenza di Noto (cfr. sent. adottata sul citato ric. n.3153/2005).

B) Né la motivazione del provvedimento impugnato costituisce integrazione della motivazione già annullata dal questo TAR con la citata sentenza n.1723/2005. Invero, in ossequio a quanto disposto da con la predetta decisione, il revisore ha riformulato il giudizio e lo ha corredato di una specifica motivazione, come chiaramente postulato nella sentenza; facendo preciso riferimento ad un fatto determinato (l’omesso controllo sull’attività di P.G.) sul quale il revisore ha basato il proprio giudizio e la decisione di ridimensionare (di poco) il giudizio del compilatore.

Detto giudizio. peraltro, è stato assunto nell’ambito di una amplia discrezionalità di cui è dotata l’Amministrazione ed il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione entrando nel merito del provvedimento, a meno che il procedimento logico seguito dal revisore sia macroscopicamente illogico o fondato su presupposti di fatto erronei.

Nella fattispecie, però, il giudizio in questione non si appalesa inficiato da palese illogicità o fondato su presupposti di fatto erronei, atteso che il fatto addebitato al ricorrente ha un suo obiettivo rilievo ed è idoneo a caratterizzare in peius (come adombrato nella motivazione del revisore) la professionalità del militare.

Il Collegio osserva che la qualifica di "superiore alla media", attribuita ad un ufficiale, rappresenta un apprezzamento altamente positivo, che dovrebbe di per sé essere attribuito soltanto in una percentuale statisticamente modesta di casi (ed apparirebbe in contrasto proprio con la logica ed i principi della statistica se un notevole contingente di appartenenti al Corpo fosse valutato superiore alla media).

Un buon indice di valore, di per sé non può portare alla attribuzione del giudizio di "eccellente" (etimologicamente estremamente altro sia in senso assoluto che in senso comparativo) in quanto quest’ultimo deve essere motivato in relazione a particolari meriti dimostrati, tra l’altro, per un elevatissimo attaccamento al servizio, rendimento, qualità delle prestazioni rese, preparazione, capacità professionale, rapidità di processi mentali, capacità di ideazione, capacità organizzativa e via dicendo (cfr. T.A.R Toscana Firenze, sez. I, 17 giugno 2002, n. 1246).

Nel caso di specie la valutazione sia pure estremamente positiva ed elogiativa del compilatore che ha giudicato il ricorrente Maresciallo Aiutante di ottime qualità complessive è, però, incrinata dall’episodio specificamente indicato dal revisore che, quindi, giustifica – sul piano logico e della sussistenza dei presupposti – il giudizio impugnato.

C) Per le considerazioni che precedono anche il quarto motivo di gravame si appalesa infondato, atteso che il revisore si è attenuto alle prescrizioni contenute nel foglio del Comando Regionale della Guardia di Finanza n.37900/P/3 individuando uno specifico elemento di fatto, rilevato nel periodo considerato ed afferente ad un comportamento sanzionato tenuto dal ricorrente nel periodo aprilegiugno 2004.

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Attesa la peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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