Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-06-2011, n. 14011 Distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

L’avv. C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe perchè il giudice, nell’accogliere la domanda proposta dal sig. T.G. a ministero del medesimo avv. C., non ha provveduto sulla richiesta di quest’ultimo di distrazione delle spese processuali in proprio favore.

Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.

Avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO
Motivi della decisione

A differenza di quanto sostenuto dal P.M., il ricorso va dichiarato inammissibile, in adesione all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 16037 del 2010), secondo cui in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinar mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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