Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-04-2011, n. 13442 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Reggio Calabria, in sede di appello avverso l’ordinanza 12.3.2010 del gip dello stesso tribunale, di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare – adottata con ordinanza dell’11.1.2010 – della custodia in carcere di D. M.T., indagata per il delitto ex art. 416 bis c.p., confermava il pregresso provvedimento con ordinanza del 27.5.2010, rilevando che non erano intervenuti elementi nuovi che potessero giustificare la revoca o anche l’attenuazione della misura, da un lato, e che il pregresso giudicato cautelare, formatosi in seguito ad un pregresso procedimento incidentale avente ad oggetto fatti costitutivi del medesimo titolo di reato e a cui era conseguito l’annullamento della misura restrittiva disposto con ordinanza del tribunale di riesame del 27.8.2009, peraltro confermata dalla Corte di cassazione in data 24.2.2010 -, copriva solo una parte del compendio probatorio, più esteso, sul quale era fondata la seconda misura.

Ricorre con fondamento l’imputata che denuncia l’estrema genericità del provvedimento che omette di indicare quali circostanze ed elementi nuovi siano sopravvenuti, e che abbiano potuto giustificare la reiterazione della misura. Eccepisce quindi la forza del pregresso giudicato cautelare impeditivo della reiterazione della misura in difetto di gravi elementi indiziari sopravvenuti. Preclusione che avrebbe dovuto impedire la stessa richiesta, avanzata dal p.m., della secondo ordinanza cautelare in pendenza del ricorso per cassazione del P.M., peraltro rigettato in sede di legittimità, avverso la prima ordinanza in sede di riesame che aveva annullato il primo provvedimento restrittivo del gip. Il ricorso è fondato per l’assorbente rilievo che vuole sottolineare l’estrema genericità della motivazione dell’ordinanza impugnata, che si traduce in un provvedimento – tipo capace di modellarsi, appunto perchè generico, su ogni specifico provvedimento, quale che ne sia il contenuto. Peraltro la ricorrente segnala che le ulteriori conversazioni richiamate nel secondo provvedimento restrittivo, e non utilizzate nel primo provvedimento, non apportavano nulla di nuovo all’impianto probatorio ed erano perciò inidonee a scalfire il pregresso giudicato cautelare. Il giudice del rinvio dovrà allora esplicitare, se possibile, i fatti e le ragioni diverse da quelle poste a sostegno della prima ordinanza cautelare, annullata, per giustificare una nuova restrizione della libertà personale della ricorrente.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria.

Dispone trasmettersi (Ndr: testo originale non comprensibile) cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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