Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-04-2011, n. 13441 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

‘imputato, Fortunato Renato Russo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– 1 -In sede di rinvio dall’annullamento di Cass. Sez. 5, 3/30.6.2010, il tribunale di Milano, con ordinanza 4/23.8.2010 confermava integralmente la pregressa sua ordinanza datata 18.11.2009, di rigetto della richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal gip del predetto tribunale in data 26.10.2009 nei confronti di B.F., indagato per i delitti ex artt. 416 bis e 648 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 14, L. n. 110 del 1975, art. 23, D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

– 2 – La prima ordinanza di riesame, quella datata 18.11.2009, era stata annullata dalla corte di legittimità con riferimento al solo reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ed alla aggravante, correlata agli altri delitti contestati, di essersi avvalso delle condizioni previste ,per l’appunto, dall’art. 416 bis cit., non ravvisando i giudici di legittimità nella motivazione dell’ordinanza la chiara esplicitazione degli elementi strutturali del delitto. Precisamente l’inserimento dell’imputato nel clan P. non poteva dedursi dal fatto che B. era presente nei cantieri ai quali era interessata la consorteria mafiosa, dal fatto che l’imputato era entrato in conflitto con personaggi di sospetta militanza mafiosa, dall’avere sempre il B. un carattere violento e arrogante, dal fatto che in una occasione si sarebbe interposto in una lite tra presunti appartenenti alla ‘ndragheta.

Solo poi elemento di sospetto, da maggiormente approfondire, sarebbe stata la circostanza che il predetto B. si fosse presentato come inviato da P.P..

– 3 – I giudici del rinvio hanno ripercorso capillarmente P iter motivazionale dell’ordinanza custodiale ed hanno perspicuamente precisato che P organizzazione criminosa indagata doveva ritenersi la stessa, ma con altri soggetti sia pur appartenenti alle stesse famiglie, operante fino all’anno 2006. Da questa data, la stessa organizzazione, sia pur con diversi componenti, permaneva ed operava con le stesse tipologie di azioni criminose della precedente, i cui storici affiliati nel frattempo erano stati condannati con sentenza ancora non definitiva. Hanno poi rilevato, ancora, i giudici del rinvio una serie di circostanze che collocano il ricorrente, sul piano dei valori di probabilità, in posizioni di responsabilità in ordine al delitto associativo. Tre le più significative circostanze indizianti caratterizzate da sicuri valori di gravità: il rinvenimento dell’arma, di sicura appartenenza all’imputato in un box, affittato a tale M., uomo di fiducia di B. S., da tale C.G., insieme ad altri box dove erano state rinvenute armi che erano nella disponibilità del gruppo ‘ndranghetista della famiglia B.; dalle intercettazioni in uso a P.D. emergeva che B.F. veicolava i messaggi, previa visita ai suoi familiari in carcere, agli accoliti dell’organizzazione in libertà; dalle dichiarazioni di tale D. A. emergeva notizia delle pressioni che l’imputato aveva esercitato sullo stesso e su altri imprenditori, che le avevano subite "per non avere problemi", al fine di inserirsi nei lavori di movimento terra di varie imprese ed in tale occasione, per evidentemente intimorire i suoi interlocutori, tali la L. M. e L.M., aveva fatto il nome di P. P. del clan omonimo.

– 4 – Ricorre per cassazione avverso l’ordinanza B.F. e deduce, con un primo motivo, la nullità dell’ordinanza per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni all’avviso della relativa udienza come prescritto dall’art. 127 c.p.p.; con un secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 626 c.p.p., comma 3, per appiattirsi il provvedimento impugnato sulle stesse considerazione e sulla indicazione delle stesse circostanze indizianti della pregressa ordinanza, annullata con rinvio dalla Corte di legittimità.

– 5 – Il ricorso non è fondato.

Nessun dubbio che l’avviso dell’udienza camerale, in caso di annullamento con rinvio dell’ordinanza del riesame del provvedimento cautelare, deve essere notificato al difensore almeno dieci giorni prima della udienza predetta, a pena di nullità. Il quale vizio,però, è sanato, ex art. 184 c.p.p., laddove la parte interessata senza nulla eccepire, si presenta, ed è il caso di specie, all’udienza per svolgere compiutamente le proprie difese.

Le censure costitutive del secondo motivo di ricorso si risolvono in una accusa sterile di violazione delle indicazioni imposte dall’annullamento con rinvio, prospettando, a carico del giudice del rinvio, una mera ripetizione di argomenti e fatti non condivisi dal giudice dell’annullamento. Dalla quale operazione il giudice del rinvio, però, si è ben guardato, ripercorrendo nuove strade e comunque collocandole quelle già percorse in un contesto più ampio, tanto da recuperare al costrutto giudiziale circostanze e valori in precedenza nell’ombra. L’avere infatti segnalato con forza la continuità tra la vecchia associazione e la nuova, l’aver indicato, ancora, l’identità dei campi di azione e dei metodi comuni all’una ed all’altra organizzazione, ha il valore di dissociare il vecchio dal nuovo discorso giustificativo giudiziale.

La indicazione poi di nuove circostanze, quelle sottolineate poco sopra nella parte espositiva dei contenuti dell’ordinanza impugnata, per nulla considerate nella pregressa ordinanza di riesame ed ancora per nulla oggetto di critica, se non di censura generica, oggi, del ricorrente, ancora avere collegato le concordi dichiarazioni dei due imprenditori, L. e Lu., nei cui cantieri l’imputato, che si accompagnava a P.T., con prepotenza imponeva, spendendo il nome di P.D., le sue decisioni, tanto da indurre il Lu. a sollecitare l’intervento di B.D., sono tutti rilievi ed argomenti che servono a relegare in spazi inconcludenti le ragioni esposte dal ricorrente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento del direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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