Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-04-2011, n. 13436

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A., tramite difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 13.4/26.4.2010 della corte di appello di Roma che, in sede esecutiva, rigettava la di lui opposizione avverso il pregresso provvedimento, datato 2.4.2009, della stessa corte di rigetto dell’istanza di restituzione di titoli cambiari, sequestrati nel contesto del procedimento penale contro G.M., condannato per il delitto di usura commesso ai danni di C.N., emittente dei titoli in questione.

Con diffusi motivi di ricorso si insiste sulla qualità di terzo in buona fede del ricorrente, nonchè sulla irrilevanza, ai fini della richiesta restituzione, di false girate apposte sui titoli.

Il ricorso è del tutto inammissibile per doversi escludere, e proprio in base ai contenuti difensivi, la buona fede del B. che ha ammesso di aver ricevuto i titoli direttamente dall’ imputato – condannato e che non ha per nulla chiarito la natura del rapporto sottostante alla predetta dazione. Ne consegue che il ricorrente è privo dello ius possidendi, l’unico titolo che, unito all’elemento della buona fede, potrebbe legittimare una contraria decisione di questa Corte.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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