T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28-03-2011, n. 93 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società A.P.L. premette di avere da tempo avviato il progetto denominato "Tower Management", consistente nella realizzazione sul sedime autostradale di un sistema infrastrutturale di siti attrezzati, utilizzabili per il controllo del traffico viario ed anche per le esigenze dei gestori di telecomunicazioni fisse e mobili.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, ha progettato la realizzazione di una stazione radio base per servizi autostradali e telefonia cellulare su di un lotto di terreno, di sua proprietà, situato nel territorio del Comune di Baschi, in prossimità del Km. 456+800 della carreggiata nord dell’A1, distinta al NCT del Comune al foglio 42, particella 29.

A questo scopo in data 15 dicembre 2006 ha richiesto al Comune di Baschi il rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003; il 29 febbraio 2008 l’Amministrazione comunale ha adottato sia l’autorizzazione edilizia per la realizzazione della stazione radio base, sia l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Rappresenta di avere ricevuto, in data 11 giugno 2008, solamente per conoscenza, da parte del Comune, la nota del precedente 6 giugno, con richiesta di chiarimenti, ed un’ulteriore analoga nota del 9 giugno, direttamente indirizzata alla società esponente.

Viene in questa sede impugnata l’ordinanza n. 39 del 14 ottobre 2008 con la quale il responsabile del Servizio Ufficio Urbanistica e Beni Ambientali del Comune di Baschi ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori per non avere la ricorrente prodotto la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico dell’UmbriaPerugia al fine di esercitare il controllo di competenza sull’autorizzazione paesaggistica, chiedendosi altresì il risarcimento dei danni.

A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 e della legge n. 241 del 1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, mancanza dei presupposti e carenza di potere; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; contraddittorietà e pretestuosità della motivazione.

Nel procedimento disciplinato dall’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 l’autorizzazione paesaggistica è perfetta ed efficace sin dal momento in cui viene posta in essere e non è condizionata dall’eventuale annullamento della competente Soprintendenza, atteso che la detta autorizzazione e la successiva valutazione statale costituiscono due differenti momenti della cura dell’interesse pubblico tutelato.

L’autorizzazione rilasciata dal Comune in data 29 febbraio 2008 è pienamente efficace, e dunque la ricorrente era legittimata ad effettuare la realizzazione della stazione radio base come da progetto approvato.

Ed infatti dalla data del 29 febbraio 2008, di rilascio del permesso paesaggistico da parte del Comune di Baschi, alla data dell’11 giugno 2008 (di ricevimento da parte della ricorrente della nota del Comune con cui viene richiesta un’integrazione documentale), arco temporale ben superiore a 60 giorni, ad A. non è mai stata notificata alcuna comunicazione; la società ha dunque legittimamente ritenuto che il titolo abilitativo si fosse definitivamente consolidato ai sensi del già citato art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Non rispondente al vero è il richiamo, contenuto nell’ordinanza gravata, ad un incontro informale che sarebbe intervenuto tra la società ed i responsabili della Soprintendenza, a seguito del quale la ricorrente stessa avrebbe anticipato al Comune la bozza di nota integrativa con cui la Soprintendenza richiedeva la documentazione necessaria ai fini dell’esame della pratica.

2) Violazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 e della legge n. 241 del 1990 sotto diverso profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, mancanza dei presupposti e carenza di potere; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; contraddittorietà e pretestuosità della motivazione.

A norma dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 la comunicazione, da parte dell’ente subdelegato competente, delle autorizzazioni rilasciate, deve essere inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie non risultano comunicate alla ricorrente le note di trasmissione degli atti da parte del Comune di Baschi alla Soprintendenza; la ricorrente è venuta a conoscenza di tale adempimento (avvenuto il 14 marzo 2008) solo per mera coincidenza in data 11 giugno 2008, allorché ha avuto occasione di apprendere che la trasmissione degli atti relativi al rilascio dell’autorizzazione era avvenuta già ben tre mesi prima.

3) Violazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti e carenza di potere; violazione dei principi generali in materia di silenzio assenso e di semplificazione dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; contraddittorietà e pretestuosità della motivazione.

L’ordinanza di sospensione gravata si fonda sul presupposto dell’intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte della Soprintendenza, cui la ricorrente non avrebbe dato riscontro.

In realtà, però, la richiesta di integrazione documentale della Soprintendenza è stata inviata esclusivamente al Comune di Baschi con nota del 15 aprile 2008; nessun onere integrativo è stato chiesto ad A.; del tutto pretestuoso è dunque il richiamo, svolto nell’ordinanza di sospensione dei lavori, ad una sua presunta ingiustificabile latitanza nell’adempiere alla richiesta formulata dalla Soprintendenza.

La responsabilità dell’inerzia è imputabile unicamente al Comune di Baschi, che non ha comunicato alla ricorrente la richiesta soprintentendentizia di integrazione documentale.

4) Violazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, mancanza dei presupposti e carenza di potere sotto diverso profilo; violazione dei principi generali in materia di silenzio assenso e di semplificazione dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; contraddittorietà e pretestuosità della motivazione.

La richiesta di integrazione documentale della Soprintendenza è inefficace ai fini dell’interruzione della decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 159 per l’annullamento dell’autorizzazione già rilasciata dall’Amministrazione preposta; ed infatti dal sistema si evince il principio che alla Soprintendenza non sia consentito effettuare più di una richiesta istruttoria.

Nel caso di specie vi è stata una prima richiesta in data 15 aprile 2008, parzialmente riscontrata dal Comune il successivo 6 giugno, e poi una successiva richiesta in data 11 agosto 2008, di sollecito dell’invio della documentazione richiesta.

E’, come premesso, consentita una sola richiesta; se all’esito di questa permangono difetti istruttori, ciò può costituire motivo per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica per difetto di istruttoria, ma non per l’invio di una nuova richiesta integrativa, che appare conseguentemente inidonea ad interrompere il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.

Si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio dell’Umbria ed il Comune di Baschi controdeducendo alle censure di parte ricorrente, e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti A.P.L. S.p.a. ha impugnato il provvedimento soprintendentizio in data 11 febbraio 2009, recante l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 26 del 29 febbraio 2008, rilasciata dal Comune di Baschi, specificando altresì la domanda di risarcimento del danno.

In sintesi, vengono sostanzialmente riproposti i motivi già sviluppati nel ricorso introduttivo, nonché le seguenti censure specificamente rivolte al provvedimento di annullamento:

5) Violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; contraddittorietà e pretestuosità della motivazione.

La Soprintendenza, dopo avere richiesto al Comune, quale integrazione documentale, la relazione paesaggistica, ha motivato l’annullamento dell’autorizzazione nel presupposto che la medesima risulta rilasciata in assenza della relazione paesaggistica, aggiungendo tuttavia che quest’ultima non consente una completa valutazione dell’interazione del progetto con il contesto ambientale.

Ciò evidenzia la contraddittorietà della motivazione del provvedimento tutorio.

6) Violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità e difetto di motivazione.

L’annullamento si fonda sull’asserito difetto motivazionale dell’autorizzazione paesaggistica, senza peraltro evidenziare alcuna lesione dell’interesse sostanziale protetto.

In tale modo, peraltro, la Soprintendenza ha inammissibilmente sostituito una propria valutazione di merito all’apprezzamento compiuto dal Comune; non può dubitarsi della finalità di interesse pubblico cui risponde il progetto in questione, consistente nel miglioramento della qualità dei servizi sull’asse autostradale.

E’ intervenuta l’ordinanza istruttoria 29 marzo 2010, n. 15 con cui questo Tribunale Amministrativo ha richiesto la relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005; tale incombente istruttorio è stato adempiuto con la produzione documentale.

All’udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. – Può preliminarmente osservarsi che, sostanzialmente, salvo che per alcuni profili principalmente in fatto rilevanti ai fini della tempistica procedimentale, il ricorso principale proposto avverso l’ordinanza (di sospensione dei lavori) n. 39 del 2008 dell’Ufficio Urbanistica e Beni Ambientali del Comune di Baschi, avente caratura eminentemente cautelare, è divenuto improcedibile, essendo stato adottato il provvedimento soprintendentizio in data 11 febbraio 2009 di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica (n. 26 del 29 febbraio 2008) rilasciata dal Comune.

Ciò dicasi in particolare con riguardo al terzo motivo del ricorso principale con cui si lamenta che la richiesta di integrazione documentale in data 15 aprile 2008 è stata indirizzata dalla Soprintendenza al solo Comune di Baschi, con conseguente non imputabilità alla ricorrente del comportamento omissivo contestatole nell’ordinanza comunale di sospensione.

2. – Le censure, del resto, almeno in parte, riproposte con i motivi aggiunti, vanno dunque essenzialmente scrutinate con riferimento al provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.

Con i primi due motivi del gravame principale, nonché il primo ed il terzo dei motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, la ricorrente deduce, muovendo dall’esegesi dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, che la Soprintendenza ha un termine perentorio di sessanta giorni per provvedere all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica; inoltre allega che detta autorizzazione è perfetta ed efficace sin dal momento in cui viene adottata, con la conseguenza che doveva ritenersi legittimata a realizzare la stazione radio base fin dal 29 febbraio 2008, data alla quale risale il provvedimento autorizzatorio. Osserva, ancora, di non avere avuto alcuna comunicazione inerente l’autorizzazione paesaggistica sino all’11 (o 12) giugno 2008, data di ricevimento della nota comunale datata 9 giugno, con la quale è stata trasmessa ad A. S.p.a. la richiesta di integrazione documentale della Soprintendenza, risalente al precedente 15 aprile, con la conseguenza di avere a buona ragione ritenuto che il titolo abilitativo si fosse definitivamente consolidato.

Le censure non appaiono meritevoli di positiva valutazione.

La vicenda procedimentale in esame evidenzia che la ricorrente ha conseguito l’autorizzazione paesaggistica (per i lavori di realizzazione della stazione radio base per i servizi autostradali e di telefonia cellulare nell’area protetta costituita dal Parco del Fiume Tevere) con provvedimento n. 26 in data 29 febbraio 2008 del Comune di Baschi; la statuizione finale di detta autorizzazione ne dispone la trasmissione "alla competente Soprintendenza, al fine dell’emissione del parere entro 60 gg. successivi alla ricezione della relativa comunicazione. Decorso inutilmente detto termine il Comune assume comunque le determinazioni in merito alla presente domanda di autorizzazione".

Si evince come già mediante il provvedimento autorizzatorio (e dunque anche in assenza di una separata comunicazione, da valere come comunicazione di avvio del procedimento) A. S.p.a. sia stata posta a conoscenza della pendenza della fase di controllo del procedimento bifasico contemplato nel regime transitorio di cui all’art. 159 del codice dei beni culturali; e nel sistema delineato dalla norma l’onere di comunicazione agli interessati può ritenersi assolto con la notizia dell’avvenuta trasmissione alla Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata.

Quanto al decorso del termine perentorio di sessanta giorni, risulta in atti che la Soprintendenza, con nota prot. n. 3945 del 15 aprile 2008, ha richiesto al Comune di Baschi documentazione integrativa, precisando che "i tempi previsti di gg. 60 per l’eventuale potere di annullamento dell’autorizzazione… resteranno sospesi sino al ricevimento dell’integrazione richiesta", in conformità di quanto disposto dall’art. 159, comma 3, del codice dei beni culturali, anche mediante rinvio all’art. 6 del d.m. 13 giugno 1994, n. 495.

La richiesta della Soprintendenza è tempestiva, e dunque idonea a sospendere (se non interrompere) il termine per la conclusione del procedimento.

Obietta, a questo riguardo, A.P.L. S.p.a. di essere rimasta estranea a tale rapporto di comunicazione, e di avere avuto notizia della richiesta di integrazione documentale solamente nel giugno 2008, mediante le note comunali suindicate, in un’epoca in cui dunque il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione era ampiamente decorso.

Tale circostanza non appare peraltro decisiva, in quanto nel procedimento disciplinato dall’art. 159 del d.lgs n. 42 del 2004 il rapporto intercorre essenzialmente tra l’Amministrazione locale e l’organo statale; è la prima a trasmettere alla Soprintendenza l’autorizzazione rilasciata ed è ad essa che, per prassi, la seconda indirizza la richiesta di integrazione documentale. E’ pur vero che l’art. 6, comma 6bis, del d.m. n. 495 del 1994 prevede che delle esigenze istruttorie sia data comunicazione (anche) ai soggetti destinatari del provvedimento finale, ma una ritardata (in quanto indiretta) comunicazione a questi ultimi non può ritenersi idonea ad inficiare la richiesta di integrazione documentale, precludendo l’effetto sospensivo del termine finale del procedimento.

Quello che occorre al fine di escludere il consolidarsi, in favore del privato, di una situazione di aspettativa meritevole di tutela è che, come anche accaduto nel caso di specie, il destinatario dell’autorizzazione paesaggistica sia consapevole della trasmissione del provvedimento autorizzatorio alla Soprintendenza per il controllo di competenza; ricorrendo tale condizione, e dunque nella consapevolezza della pendenza della fase di controllo statale, il privato, ammesso anche che possa, stante la pendenza di un procedimento di controllo, solamente a suo rischio intraprende i lavori.

Va, d’altra parte, considerato come il tempo decorso tra la richiesta in data 15 aprile 2008, da parte della Soprintendenza, di documentazione integrativa al Comune e la successiva partecipazione della medesima ad A.P.L. (risalente all’11 giugno) non risulta particolarmente lungo.

Giova ricordare come, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche attribuito al Mi.B.A.C. dall’art. 159 del codice dei beni culturali si estrinseca in un controllo di legittimità sull’operato dell’Amministrazione delegata (o subdelegata) autorizzante, che si estende a tutti i vizi di legittimità, incluso l’eccesso di potere (per tutte Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9).

In tale quadro, appare evidentemente inutile indugiare sulla (invero difficile) verifica dell’intervenuta conoscenza informale di A. S.p.a. della richiesta istruttoria da parte della Soprintendenza, secondo la tesi defensionale del Comune di Baschi, in realtà esplicitata già nell’ordinanza di sospensione dei lavori, ma contestata da parte ricorrente.

3. – Con il quarto motivo del ricorso principale e secondo dei motivi aggiunti, contenutisticamente omogenei e dunque unitariamente scrutinabili, si deduce, in sintesi, che la legge consente alla Soprintendenza una sola richiesta di integrazione documentale, mentre nella fattispecie in esame, per quanto si desume dalla documentazione versata in atti, alla richiesta del 15 aprile 2008 ha fatto seguito l’ulteriore richiesta dell’11 agosto 2008, da ritenersi inidonea ad interrompere il termine perentorio di sessanta giorni per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.

Anche tali censure devono essere disattese.

E’ utile precisare che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Perugia, con la nota prot. n. 3945 del 15 aprile 2008, ha richiesto al Comune di Baschi, in ragione della non perspicuità della documentazione inviatale, di precisare la sussistenza del vincolo paesaggistico nell’area di realizzazione della stazione radio; in caso affermativo, ha chiesto altresì la trasmissione della relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005 e della relazione di cui all’art. 159, comma 2, ed all’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42 del 2004, precisando che "i tempi previsti di gg. 60 per l’eventuale potere di annullamento dell’autorizzazione da parte dello scrivente ufficio resteranno sospesi sino al ricevimento dell’integrazione richiesta".

Tale richiesta è stata riscontrata dal Comune di Baschi con nota prot. n. 2664 del 6 giugno 2008, inviata per conoscenza anche alla società ricorrente, che ha precisato che "l’area oggetto di intervento ricade all’interno dell’area vincolata ai fini paesaggistici", invitando conseguentemente A.P.L. a produrre la richiesta documentazione integrativa (e cioè la relazione paesaggistica e la relazione di cui all’art. 159, comma 2, ed all’art. 146, comma 6, del codice dei beni culturali).

Con successiva nota prot. n. 1469 dell’11 agosto 2008 la Soprintendenza ha rappresentato, su richiesta dell’Amministrazione comunale, di essere ancora in attesa della documentazione integrativa richiesta, aggiungendo che "i tempi previsti di gg. 60 per l’eventuale potere di annullamento dell’autorizzazione comunale da parte dello scrivente ufficio restano sospesi a partire dalla richiesta del 15.04.2008 e sino al completo ricevimento dell’integrazione richiesta".

Appare dunque evidente che la Soprintendenza ha avanzato una sola richiesta di chiarimenti e di acquisizione di elementi integrativi di giudizio, come consentito dall’art. 6, comma 6bis, del d.m. n. 495 del 1994; il punto è che la richiesta è stata solo in parte ottemperata, rendendo i chiarimenti, ma senza trasmissione della documentazione.

Ciò ha comportato che il termine perentorio per l’esercizio del potere di annullamento non ha ripreso a decorrere (vale a dire, è rimasto sospeso, od interrotto, secondo la formulazione normativa), a tale fine occorrendo, alla stregua del combinato disposto dell’art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 6, comma 6bis, del d.m. n. 495 del 1994, la ricezione della completa documentazione (e non solo dei chiarimenti).

Non è dunque riscontrabile la lamentata dilatazione del termine finale del procedimento mediante reiterazione di richieste istruttorie.

Resta da aggiungere che la stessa decisione invocata da parte ricorrente (Cons. Stato, Sez. VI, 12 agosto 2002, n. 4182), in conformità di un costante indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 1998, n. 114), precisa che nel caso di incompleta od omessa trasmissione della necessaria documentazione, il termine non decorre e la Soprintendenza può richiedere gli atti mancanti.

Obietta parte ricorrente che la richiesta istruttoria può concernere solo la trasmissione della documentazione, sulla cui base l’autorizzazione è stata rilasciata, e non di altra documentazione ritenuta utile dalla Soprintendenza; nel caso di specie avrebbe riguardato documenti mai acquisiti dal Comune, ed in particolare (è dato inferire) la relazione paesaggistica.

Tale assunto non appare persuasivo nel caso di specie per la semplice ragione che la relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 dicembre 2005 costituisce documento necessario per la verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto, o, per meglio dire, "la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall’art. 146, comma 5, del codice" dei beni culturali (così art. 2 del d.P.C.M. da ultimo indicato).

La sua assenza risultava dunque preclusiva al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma anche del controllo ministeriale di legittimità, con la conseguenza della imprescindibilità della sua acquisizione, senza che ciò determini elusione del termine perentorio.

D’altronde, la stessa società ricorrente riconosce che l’autorizzazione, in assenza di tale documentazione, impropriamente definita integrativa, avrebbe potuto/dovuto essere annullata (per difetto di istruttoria); si intende peraltro che la Soprintendenza solamente a posteriori, e cioè a seguito della mancata ottemperanza alla propria richiesta istruttoria, ha avuto contezza dell’assenza di un documento necessario (e non, dunque, ulteriore rispetto a quelli posti alla base dell’autorizzazione), sì che l’annullamento, anche sotto questo profilo, non può considerarsi illegittimo.

4. – Con il quarto motivo aggiunto, specificamente indirizzato avverso il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, si deduce la contraddittorietà, sotto il profilo motivazionale, dello stesso, che, da una parte, rileva l’illegittimità dell’autorizzazione perché adottata in assenza della relazione paesaggistica, e, dall’altra parte, rileva che la stessa relazione, presentata solamente in data 30 dicembre 2008, non consente una completa valutazione dell’interazione del progetto con il contesto ambientale.

Il motivo, di neppure sempre agevole comprensibilità, è comunque infondato.

Il provvedimento annulla l’autorizzazione paesaggistica ritenendola illegittima per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto, in mancanza delle necessarie valutazioni tecnicogiuridiche giustificative dell’emanazione del parere favorevole dell’intervento (ed in particolare in assenza della relazione paesaggistica), ha affermato, in modo apodittico, che l’esecuzione del lavoro progettato è inidonea ad alterare la zona protetta.

Si desume, ancora, dal corredo motivazionale del provvedimento di annullamento che il suindicato profilo di illegittimità non è stato superato neppure dalla presentazione ex post della relazione paesaggistica, che "non permette di valutare compiutamente l’interazione dei manufatti con l’intorno tutelato e il rapporto che intercorre tra gli elementi progettati ed il contesto paesaggistico anche con riferimento alla intervisibilità dell’impianto e delle zone tutelate".

In altri termini, l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è stato disposto in quanto il difetto di motivazione e di istruttoria rilevati non sono stati superati neppure dall’acquisizione postuma della relazione paesaggistica del novembre 2008.

Il descritto impianto motivazionale del provvedimento di annullamento non risulta dunque affetto da un’intrinseca contraddittorietà, che si ha solamente in presenza di manifestazioni di volontà che si pongono in contrasto tra loro (Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6800; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 4 febbraio 2010, n. 566).

5. – Il quinto (erroneamente rubricato come quarto) ed ultimo mezzo di gravame lamenta come con il gravato provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza abbia inammissibilmente inteso sostituire la propria valutazione di merito all’apprezzamento compiuto dal Comune, senza neppure evidenziare il perseguimento di fini essenziali di tutela.

La doglianza non appare meritevole di positiva valutazione.

Costituisce dato ormai consolidato, e già precedentemente ricordato, quello per cui il potere di annullamento in sede statale dell’autorizzazione paesaggistica non comporta il riesame delle valutazioni discrezionali compiute dall’Amministrazione comunale, ma si esprime in un controllo di mera legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di motivazione o di istruttoria (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2009, n. 3557).

Occorre peraltro considerare che nell’emettere l’autorizzazione paesaggistica l’Amministrazione locale deve motivare adeguatamente in ordine alla compatibilità dell’opera assentita con il vincolo paesaggistico, sussistendo altrimenti l’illegittimità, come nel caso in esame, per carenza di motivazione o di istruttoria; conseguentemente, l’Autorità statale, ove ravvisi un tale vizio nell’atto oggetto del suo controllo, nel proprio provvedimento, onde evitare di incorrere, a sua volta, in un vizio di legittimità, è tenuta a motivare sulla non compatibilità dell’intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo (così Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 772; Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1483).

Nella vicenda in esame si evidenzia proprio la carenza motivazionale dell’autorizzazione paesaggistica, censurata dalla Soprintendenza, che ha dunque doverosamente motivato sulla incompatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico, senza rinnovare le valutazioni tecniche compiute dal Comune di Baschi.

6. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti, con l’unita domanda risarcitoria, devono essere respinti per l’infondatezza dei motivi dedotti.

Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda procedimentale, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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