T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 28-03-2011, n. 129 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Sono impugnati i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, ed aventi ad oggetto la previsione nel piano urbanistico comunale di Bressanone di una zona per impianti turistici con relativa strada comunale di accesso alla stessa. La modifica impugnata prevede contestualmente anche lo stralcio dal piano urbanistico di un’altra zona per impianti turistici al fine di compensare l’estensione complessiva delle destinazioni in oggetto.

Il ricorrente, proprietario di appezzamenti di terreni nelle immediate vicinanze della nuova zona per impianti turistici, deduce i seguenti motivi di impugnazione avverso la suddetta modifica del PUC di Bressanone:

Con il ricorso introduttivo:

1."Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. prov. n 2/2007 per omessa integrazione della Commissione urbanistica provinciale con "un membro del Comitato Ambientale"; eccesso di potere per difetto di istruttoria".

2. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. prov. n 2/2007 e dell’allegato a) stessa legge per mancato esame, nell’ambito della procedura di "V.A.S.", di tutti gli elementi contemplati nel suddetto allegato A); violazione dell’art. 7 della l. prov. n 17/1993 per difetto di motivazione".

3. "Violazione dell’art. 2, comma 9, l. p. n. 13/1997 per mancata partecipazione, e mancato voto, alla seduta della Commissione urbanistica provinciale del c.d. "esperto in materia di paesaggio" pur trattandosi di variante urbanistica contemplante opere pubbliche (strada di tipo "E’) e zona per insediamenti produttivi nell’ambito di zone soggette a tutela paesaggistica".

4. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. prov. n. 2/2007 per omessa redazione del c.d. "parere tecnicoscientifico di qualità" ed omesso esame dello stesso da parte del Comitato ambientale; violazione dell’art. 7 l. prov. n 17/1993 per difetto di motivazione".

5. "Violazione dell’art. 7 l.p. n 17/1993 in relazione all’art. 19 della l. p. n 13/1997 per omessa motivazione con riguardo al parere "negativo" reso dalla Commissione Masi Chiusi sulle modifiche urbanistiche per l’inserimento di una nuova strada comunale di tipo e), e di nuova zona "T", su aree destinate a "bosco" e "verde agricolo".

6. "Violazione dell’art. 15, co. 3, della l. prov. n 13/1997 per omessa considerazione dell’esistenza già di apposita area sullo stesso versante della Plose da destinare ad zona turisticoalloggiativa già parzialmente edificata, con piano di attuazione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 187 dd. 17.4.1974 e completamente urbanizzata (accesso viario ed allacciamento a gas, acque bianche e nere, con linee elettrica e telefonica nonché al nuovo depuratore di Bressanone), eccesso di potere per pianificazione irragionevole e contraddittoria per contrasto con il piano di attuazione "Zona turistica 7A Valcroce".

7. "Eccesso di potere per contrasto con il progetto di bonifica a prosciugamento naturale dei prati Koja realizzato nel 1980 dall’Ispettorato provinciale all’Agricoltura, essendo la nuova zona turistico alberghiera prevista proprio su aree facenti parte integrante della bonifica con effetto stravolgente sull’unicum agrario costituito dai terreni in consorzio, con danni alle altre proprietà consorziate tra cui quelle del ricorrente".

8. "Omessa motivazione sul consenso alla modifica di coltura da parte del Comitato forestale provinciale e tardività di tale consenso rispetto alle delibere di adozione n 79/2008 e 80/2008 del Consiglio comunale di Bressanone."

9. "Violazione dell’art. 7 della l. prov. n. 17/1993 per difetto di motivazione non consistendo la modifica urbanistica censurata in alcuna c.d. "compensazione" tra zone per impianti turisticoalloggiativi."

10. "Violazione dell’art 18 e 110 l. p. n 13/1997 per inesistenza di pubblica utilità, e conseguente difetto assoluto di competenza del Comune di Bressanone, a poter realizzare una strada comunale di tipo e) nel "verde agricolo" e "bosco" per fornire di collegamento viario con la SP 29 il nuovo complesso turistico alberghiero privato di "Meluso"".

Con motivi aggiunti depositati in data 26.11.2009:

1."Violazione dell’art. 19 della l. prov. n 13/1997 e 26 del D.P.Reg. 1.2.2005 n 3/L (TU sull’Ordinamento dei Comuni regione T.A.A.) in relazione all’art. 7 ss. della l. prov. 5.4.2007 n 2, per omesso esame della c.d. "relazione integrativa di VAS" da parte del Consiglio comunale di Bressanone".

2. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. prov. n 2/2007 per omessa integrazione della Commissione urbanistica provinciale con "un membro del Comitato Ambientale" anche con riferimento all’esame della Relazione integrativa di VAS 27.2.2009; eccesso di potere per difetto di istruttoria".

3. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. prov. n 2/2007, e dell’allegato A) stessa legge, per mancato esame, nel c.d. "rapporto ambientale" ed anche nella c.d. "integrazione di relazione di VAS" 27.2.2009, di tutti gli elementi contemplati nel suddetto allegato A) con riferimento all’insediamento del polo ricettivo in località Melluno; violazione dell’art. 7 della l. prov. n 17/1993 per difetto di motivazione".

4. "Violazione degli artt. 2 e 9 del D.P.G.P. n. 55 dd. 27.10.2008 per superamento del numero complessivo di letti previsti per Bressanone e per omesso riconoscimento di priorità alle zone turistiche per esercizi esistenti, quale quella di "Val Croce".

5. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. prov. n 2/2007, e dell’allegato A) stessa legge, per mancato esame, nel c.d. "rapporto ambientale" ed anche nella c.d. "integrazione di relazione di VAS" 27.2.2009, di tutti gli elementi contemplati nel suddetto allegato A) con riferimento all’inserimento della nuova strada di collegamento dell’insediamento ricettivo con Bressanone; violazione dell’art. 7 della l. prov. n 17/1993 per difetto di motivazione".

Con motivi aggiunti depositati il 21.4.2010:

1."Violazione dell’art. 19 della l. prov. n 13/1997 e 26 del D.P.Reg. 1.2.2005 n 3/L (TU sull’Ordinamento dei Comuni regione T.A.A.) in relazione all’art. 7 ss. della l. prov. 5.4.2007 n 2, per omesso esame della c.d. "relazione integrativa di VAS" da parte del Consiglio comunale di Bressanone".

2. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. prov. n 2/2007 per omessa integrazione della Commissione urbanistica provinciale con "un membro del Comitato Ambientale" anche con riferimento all’esame della Relazione integrativa di VAS 27.2.2009; eccesso di potere per difetto di istruttoria".

3. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. prov. n 2/2007, e dell’allegato A) stessa legge, per mancato esame, nel c.d. "rapporto ambientale" ed anche nella c.d. "integrazione di relazione di VAS" 27.2.2009, di tutti gli elementi contemplati nel suddetto allegato A) con riferimento all’insediamento del polo ricettivo in località Melluno; violazione dell’art. 7 della l. prov. n 17/1993 per difetto di motivazione".

4. "Violazione degli artt. 2 e 9 del D.P.G.P. n. 55 dd. 27.10.2008 per superamento del numero complessivo di letti previsti per Bressanone e per omesso riconoscimento di priorità alle zone turistiche per esercizi esistenti, quale quella di "Val Croce".

5. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. prov. n 2/2007, e dell’allegato A) stessa legge, per mancato esame, nel c.d. "rapporto ambientale" ed anche nella c.d. "integrazione di relazione di VAS" 27.2.2009, di tutti gli elementi contemplati nel suddetto allegato A) con riferimento all’inserimento della nuova strada di collegamento dell’insediamento ricettivo con Bressanone; violazione dell’art. 7 della l. prov. n 17/1993 per difetto di motivazione".

Con motivi aggiunti depositati in data 22.11.2010:

I. Motivi autonomi contro la delibera della G.P. n. 1312/2010:

1. Violazione dell’art. 19 ss. L.p. n. 13/1997 per omissione di tutti gli adempimenti prescritti per l’approvazione del PUC e sue varianti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento;

2. Violazione dell’art. 15, lett. B) della l.p. n. 13/1997 per omessa indicazione ed omessa approvazione degli indici di edificazione.

II. Motivi di invalidità derivata con effetti caducanti anche sulla delibera G.P. n. 1312/2010:

1."Conferma dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso sub n. 181/08 R.G. per violazione dell’art. 19 della l. prov. n 13/1997 e 26 del D.P.Reg. 1.2.2005 n 3/L (TU sull’Ordinamento dei Comuni regione T.A.A.) in relazione all’art. 7 ss. della l. prov. 5.4.2007 n 2, per omesso esame della c.d. "relazione integrativa di VAS" da parte del Consiglio comunale di Bressanone".

2. "Conferma dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso sub n. 181/08 R.G. per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 della l. prov. n 2/2007 non risultando definitivamente approvati i Rapporti ambientali dd. 10.12.2009 ad opera della Giunta Provinciale, sicché le modifiche urbanistiche impugnate col ricorso n. 181/2009 restano illegittime nonostante la pretesa sanatoria urbanistica in quanto fondata su rapporti ambientali 6.6.2008 e 27.2.2009 carenti ed illegittimi, che lo stesso Consiglio comunale ha inteso sostituire con un Rapporto dd. 10.12.2009; eccesso di potere per difetto istruttorio".

III. Motivi di illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n. 11/2010:

3. Violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990 in relazione agli articoli 19 e 20 della l. p. 11.8.1997 n. 13, per inapplicabilità dell’istituto della c.d. convalida a procedimenti urbanistici complessi e bifasici rispetto a vizi di carattere sostanziale e riguardanti omissioni storicamente non ripetibili se non con integrale rinnovazione della procedura urbanistica; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per sviamento.

4. Violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 per inesistenza dei requisiti ivi prescritti per la pretesa convalida, in particolare, per omessa estrinsecazione puntuale delle ragioni di pubblico interesse per la sanatoria, per assunzione della stessa oltre un termine ragionevole, e per omessa esplicita dichiarazione del c.d. animus convalidandi; eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e per sviamento essendo la delibera n. 11/2010 stata emessa al fine di impedire la decisione giudiziaria già pendente sulle modifiche urbanistiche di cui alle delibera n. 79 e 80 dd. 30.7.2008.

5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 della l. prov. N. 13/1997 e eccesso di potere per difetto di istruttoria e per aggravamento dell’attività amministrativa.

6. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. prov. n 2/2007, e dell’allegato A) stessa legge, per mancato esame, nel c.d. "rapporto ambientale" 10.12.2009, di tutti gli elementi di analisi come prescritti nel suddetto allegato A) con riferimento all’insediamento del polo ricettivo in località Melluno; violazione dell’art. 7 della l. prov. n 17/1993 per difetto di motivazione".

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bressanone, la Provincia Autonoma di Bolzano e la S.B. s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso ed dei motivi aggiunti.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Per una migliore economia processuale questo Collegio ritiene di non dover seguire l’ordine dei motivi proposti nel ricorso e nelle memorie con motivi aggiunti. Infatti, il giudice amministrativo non è vincolato all’ordine impresso dalle parti ricorrenti alla trattazione dei motivi di invalidità, in quanto, pur spettando al ricorrente determinare l’ambito e i limiti della cognizione sulla legittimità del provvedimento amministrativo definendo, attraverso i motivi e le loro argomentazioni, le ragioni per le quali ne chiede l’annullamento ovvero l’ottemperanza, tuttavia è il giudice, sulla base della valutazione delle priorità logiche, a dover individuare l’ordine secondo cui le censure vanno esaminate, tenendo conto della loro consistenza oggettiva e della relazione fra le stesse esistente, indipendentemente dalla richiesta delle parti.

3. Il Collegio accerta preliminarmente che è destituita di fondamento l’eccezione sollevata dalle parti resistenti in relazione al presunto difetto di interesse, in capo al ricorrente, proprietario di terreni confinanti, all’impugnazione dei provvedimenti in epigrafe.

In effetti, in materia urbanistica, l’ordinamento riconosce una posizione qualificata e differenziata a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento (residenza, possesso o detenzione di immobili, o altro titolo di qualificata frequentazione), con la zona interessata dall’operazione contestata. È certo che, in concreto, sono legittimati all’impugnazione coloro che possono lamentare una pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell’intervento controverso (vedasi anche T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 09 febbraio 2010, n. 46).

4. Il Collegio ritiene, primariamente, che i motivi dedotti e dettagliatamente elencati in fatto, possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica.

5. È bene sottolineare che la presente causa prevede l’impugnazione di differenti fasi del procedimento per modifica del Piano urbanistico comunale di Bressanone, avente per oggetto la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi e connessa strada di accesso.

6. Infatti, il primo complesso di procedimenti si riferisce ad una prima procedura di modifica adottata con le deliberazioni consiliari nn. 79/2008 (zona per impianti turistici) e 80/2008 (connessa strada di accesso), approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 762/2009.

Tale modifica è aggredita dal ricorrente con il ricorso introduttivo nonché con la memoria con motivi aggiunti depositata in data 26.11.2009.

7. Il secondo complesso di procedimenti si riferisce invece ad una seconda procedura (proceduralmente autonoma e di riapprovazione) sempre della stessa modifica del piano urbanistico adottata con la delibera consiliare n. 11 del 2 febbraio 2010 ed approvata con la delibera della Giunta Provinciale n. 1312 del 26.7.2010, impugnata con le memorie con motivi aggiunti depositate in data 21.4.2010 e 22.11.2010.

Questo Collegio giudica tale secondo complesso di provvedimenti quale nuova procedura di programmazione urbanistica, cioè un autonomo procedimento di riadozione di una modifica del piano urbanistico.

Infatti, la delibera n. 11/2010 contiene, o per relationem o per indicazione diretta, tutti gli elementi necessari per l’adozione di una modifica del piano urbanistico (richiamo dei pareri preventivi, riapprovazione di tutti gli allegati essenziali del piano ecc.). Tale delibera è stata, inoltre, pubblicata nei modi di rito. La Giunta Provinciale si è espressa, sentita la Commissione urbanistica provinciale e considerando anche il rapporto ambientale nella stesura completa e finale, ex novo sulla modifica deliberata dal Comune.

8. Per cui, cessa la materia del contendere in relazione alle impugnazioni dirette avverso il primo complesso dei procedimenti per la modifica del piano urbanistico, in quanto i relativi provvedimenti sono stati sostituiti di fatto dai provvedimenti del secondo complesso del procedimento (anche se non revocati espressamente come viene dedotto dal ricorrente).

9. Il ricorrente lamenta che il Consiglio comunale non avrebbe considerato il parere negativo della commissione masi chiusi dd. 17.6.2008 e 25.1.2010.

10. La lagnanza non regge.

11. Dalla delibera n. 11/2010 risulta, senza ombra di dubbio, che il Consiglio comunale ha esaminato in sede di riapprovazione della modifica del piano urbanistico comunale tutti e due i pareri di cui sopra accertando che la nuova previsione urbanistica è comunque compatibile con le esigenze dell’agricoltura. È da porre l’accento sul fatto che il parere della commissione masi chiusi deve essere chiesto prima dell’adozione della modifica (il ché è avvenuto); però, tali pareri non sono vincolanti per il Consiglio comunale, come può essere dedotto dalla norma stessa (art. 19 l.p. n. 13/1997). Nel caso specifico, inoltre, questo Collegio concorda con le parti resistenti che tali pareri contengono alquanto affermazioni generiche e di stile, visto che, non viene specificato quali sarebbero le conseguenze negative specifiche ed in base a quali criteri alcuni masi perderebbero la base esistenziale.

12. Infondate sono anche le censure avverso la deliberazione del Comitato forestale provinciale n. 86 del 12.9.2008 per violazione dell’art. 5 della l.p. 21.10.1996 n. 21 (ordinamento forestale) e del connesso regolamento n. 29/2000. Il direttore della Ripartizione foreste avrebbe espresso un parere negativo ed il Comitato forestale non avrebbe considerato tale fatto. Inoltre, tale parere sarebbe stato emesso solo dopo che era stata deliberata la modifica del PUC.

Il Collegio concorda con le Amministrazioni resistenti che trattasi di un parere in relazione alla fattibilità della modifica di una previsione urbanistica nel piano urbanistico comunale. Tale parere è stato rilasciato dall’organo competente con le motivazioni del caso controbattendo anche le osservazioni negative del direttore di Ripartizione (che non sono ravvisabili conseguenze negative al cambio di coltura in ordine alla stabilità del terreno e che sono assenti i rischi di dissesto idrogeologico menzionati dalla l.p. n. 21/1996). Inoltre, il parere negativo di un funzionario preposto ad un servizio forestale non è, né vincolante, né determinante per il Comitato provinciale. Infine, all’atto della riapprovazione della modifica ( delibera n. 11/2010) il parere del Comitato forestale è risultato in atti.

13. Il rapporto ambientale costituisce il punto centrale dell’impugnazione, dedotta con il ricorso in esame in relazione alla modifica del piano urbanistico.

All’uopo necessita riepilogare che un primo elaborato del rapporto ambientale era già presente all’atto della prima deliberazione della modifica in esame (del. nn. 79 e 80/2008). Però, tale rapporto non era stato specificatamente approvato e dichiarato elemento della proposta di modifica. Inoltre, tale rapporto risulta essere stato integrato in fase di approvazione della modifica in sede provinciale.

Il Comune, rendendosi conto della mancanza procedurale, si è premurato di riadottare la modifica del piano urbanistico in esame provvedendo alla specifica approvazione del rapporto ambientale integrato e di dichiararlo, ai sensi dell’art. 17 della l.p. n. 13/1997, come modificato con l.p. 3/2007, elemento di detta pianificazione urbanistica. Quindi, a seguito della riadozione della modifica in esame sono state rispettate le procedure richieste dai disposti della l.p. n. 13/1997 per la modifica del piano urbanistico comunale.

Il Collegio concorda anche con le parti resistenti che sono state rispettate le norme di cui alla l.p. n. 2 del 5.4.2007 (Valutazione ambientale per piani e progetti) che dispongono: "Per l’approvazione dei piani urbanistici comunali e del relativo rapporto ambientale si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale".

Tale procedura era stata seguita dal Comune di Bressanone in quanto il rapporto deve essere approvato dal Consiglio comunale e deve essere allegato quale elemento essenziale al piano urbanistico comunale.

Per quanto attiene al contenuto di tale rapporto, si ricorda che alla giustizia amministrativa è inibito di esaminare anche il merito della questione a meno che non si accertino vizi di eccesso di potere consistenti in contraddittorietà, irrazionalità, motivazioni insufficienti, illogicità. Nel caso di specie questo Collegio non ravvisa tali figure sintomatiche neanche per quanto attiene alla valutazione della cosiddetta variante zero, visto che la non previsione di una zona in tutto il territorio comunale più si avvicina ad un impatto zero in relazione allo status quo. Il rapporto ambientale, appunto, deve garantire affinché si procedi in caso di previsione di nuove zone destinate all’edificazione con la massima cautela possibile.

All’atto della riadozione della modifica del piano urbanistico (deliberazione n. 11/2010), la scelta della posizione della zona, infine, è sufficientemente motivata sia nelle delibere di adozione della modifica, sia negli allegati: relazione tecnica, rapporto ambientale ed altri. Risultano esposti per relationem anche i motivi che consigliano lo stralcio di una zona per impianti turistici esistente (doc. n. 2 da pagina 3 in avanti). Lo stesso vale anche per quanto attiene la densità edilizia prevista nella nuova zona, in quanto dalle delibere adottate dal Comune di Bressanone può essere desunto che, a differenza di quanto proposto (dai privati) nella richiesta di modifica, la densità edilizia era sempre fissata in 1,00 m³/m².(vedasi delib. N. 79/2008 e n. 11/2010). La Giunta Provinciale, infine, ha accettato definitivamente tale densità, approvando in toto la modifica deliberata dal Comune. Inoltre, trattandosi di una nuova zona per impianti turistici è stata approvata, senza necessità di specifiche motivazioni, la previsione nel PUC anche della strada di accesso alla zona stessa.

Non influisce neppure il fatto che il rapporto ambientale è stato elaborato a seguito dell’incarico conferito dal privato richiedente la modifica del PUC. Essenziale è che il rapporto ambientale, elaborato da un tecnico qualificato ed integrato su richiesta specifica del Comune e della Provincia, sia approvato dal Consiglio comunale, indipendentemente dalla provenienza dell’incarico.

14. Destituite di fondamento, sono anche le censure avverso il concetto di sviluppo turistico nel Comune di Bressanone.

È giurisprudenza amministrativa consolidata che nell’ambito dell’autonomia comunale, garantita anche dalla Costituzione, le decisioni in ordine all’utilizzazione del territorio, compresa la pianificazione locale, sono riservate principalmente al Comune, mentre all’Amministrazione provinciale spetta, in tale ambito, una generica potestà di indirizzo, vigilanza e controllo.

In tale fattispecie rientra dunque anche la previsione di nuove zone turistiche nei piani urbanistici comunali. La Provincia Autonoma di Bolzano approvando quindi il regolamento con D.P.P. n. 55 del 18.10.2007, in esecuzione dei disposti dell’art. 128 della l.p. 11.8.1997, come modificato ed integrato con la l.p. n. 3 del 2.7.2007, ha fissato gli indirizzi e le limitazioni ai quali i comuni devono attenersi anche in caso della previsione di nuove zone per impianti turistici alloggiativi prevedendo, quindi, che solo le programmazioni di nuovi insediamenti turistici in comuni fortemente sviluppati (il Comune di Bressanone non è stato classificato fortemente sviluppato) siano soggetti ad un controllo più rigoroso.

Pertanto, non si ravvisa una violazione dell’assetto normativo per quanto attiene la competenza della programmazione urbanistica. Sarebbero eventualmente i comuni, a carico dei quali è stata prevista una procedura più vincolante, a poter lagnarsi degli oneri imposti.

Il Comune si è attenuto, inoltre, alle indicazioni previste sia nel piano Master, approvato con delibera consiliare n. 57 dell’11.6.2009, sia a quelle contenute nella delibera consiliare (studi Malik e Haimayer) n. 37 del 21.5.2009 (tutte richiamate nella delibera n. 11/2010) e che contengono, appunto il programma generale di sviluppo turistico del Comune di Bressanone.

15. Infondate sono anche le censure avverso la previsione della strada di accesso che, oltre ad essere del tutto generiche riguardano scelte tecniche discrezionali. Lo stesso destino merita anche la lagnanza in relazione all’approvvigionamento idrico della zona, visto che l’Azienda municipalizzata di Bressanone ha accertato la fattibilità e visto che tale problema deve essere risolto in sede di realizzazione delle infrastrutture.

16. Con un’ulteriore censura il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 della legge provinciale 11.8.1997, in quanto, trattandosi di una nuova procedura di approvazione di variante urbanistica, il Comune non avrebbe rispettato gli adempimenti prescritti, violando in particolare i commi 1, 2 e 5 dell’art. 19 citato ed omettendo in specifico la notifica della variante deliberata ai proprietari dei terreni ed omettendo la presa di posizioni sulle osservazioni e proposte pervenute.

Le parti resistenti controbattono che la variante concernente la previsione della zona in oggetto dovrebbe essere considerata nel suo complesso, tenendo presenti sia gli atti originari che quelli successivi di conferma/riadozione. Le Amministrazioni resistenti avrebbero integralmente ripercorso in sede di riadozione/conferma e relativa nuova approvazione tutto l’iter procedurale previsto dalla legge urbanistica provinciale, rinnovando la relativa procedura, compresi gli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell’art. 19 della l.p. n. 13/1997.

17. Le deduzioni delle parti resistenti non convincono.

18. Dalla documentazione depositata (doc. n. 102 Comune) risulta che il ricorrente aveva presentato durante il periodo di pubblicazione della delibera cons. n. 11/2010 osservazioni e proposte. Dallo stesso documento a firma dell’Assessore comunale competente scaturisce, inoltre, che tali osservazioni e proposte non sono state esaminate dal Consiglio comunale; fatto che viene confermato anche nella delibera provinciale n. 1312/2010.

Ora, come è già stato accertato da questo Collegio, nel caso di specie si tratta di due procedimenti di modifica del PUC. Le decisioni di cui all’impugnata delibera cons. n. 11/2010 costituiscono, infatti, la riadozione della procedura di modifica. Non influisce nel caso di specie la circostanza che nel provvedimento di riadozione siano stati richiamati provvedimenti del primo procedimento, di cui alle delibere n. 79 e 80/2008. Tale circostanza viene confermata dallo stesso Comune nelle memorie di difesa.

La programmazione urbanistica (e quindi anche le modifiche al puc) è di esclusiva competenza del Consiglio comunale (art. 19 l.p. 11.8.1997 e testo unico sull’ordinamento dei comuni, d.p.reg.1.2.2005 n. 3/L, art. 26). Per cui spetta unicamente a questo organo comunale decidere se esaminare o non esaminare le proposte ed osservazioni, essendo esso il solo a valutare se e quale presa di posizione intende assumere giusta il disposto del comma 8 del citato art. 19.

Si richiama all’uopo la sentenza di questo Tribunale n. 221/2010, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, dove è stato affermato che "nel caso di specie, le osservazioni del ricorrente non sono state sottoposte all’esame del consiglio comunale per le controdeduzioni, ma sono state respinte dal Sindaco con nota del 19.7.2006 e, quindi, inviate dallo stesso all’Amministrazione provinciale che ha comunicato la loro reiezione, con riferimento a quanto scritto dal Sindaco nella precitata nota del 19.7.2006.

Le Amministrazioni resistenti obiettano come la previsione normativa di cui all’art. 19 della LUP preveda solo un eventuale intervento del consiglio comunale, per cui l’intervento non può considerarsi obbligatorio ed in ogni caso rientrerebbe nei poteri del consiglio delegare alla giunta municipale la formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni dei privati.

Osserva il Collegio che, nella fattispecie de qua, non sono mancate solo le controdeduzioni del consiglio comunale: le osservazioni del ricorrente non sono state neppure sottoposte all’esame del consiglio, ma solo a quello della giunta provinciale, esautorando l’organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo dell’ente da una sua precipua funzione in materia urbanistica.

Il consiglio comunale, infatti, ai sensi dell’art. 28 co. 3 b) del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, è competente tra l’altro, in via esclusiva, in ordine ai "piani territoriali e urbanistici" ed ai "pareri da rendere nelle dette materie". Rientrano quindi nella competenza consiliare tutti gli atti con cui si esprime una valutazione in materia urbanistica, anche al di fuori di un procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico. A maggior ragione è di sua esclusiva competenza l’esame delle osservazioni dei privati, sulla cui base il consiglio può controdedurre per rigettarle o condividerle, posto che tali osservazioni ed il loro successivo esame rientrano nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico.

La mancata sottoposizione delle osservazioni del privato al consiglio comunale svuota anche il principio della partecipazione dei cittadini alla formazione del piano urbanistico, eliminando la possibilità di contraddittorio comuneprivato e né il sindaco né la giunta comunale avevano la competenza per il vaglio delle osservazioni del ricorrente".

Nessun interesse è maturato in capo al ricorrente in relazione alla mancata notifica delle decisioni di cui alla delibera n. 11/2010 ai proprietari, non essendo esso proprietario (ma confinante) dei terreni interessati.

19. Per queste considerazioni il ricorso merita accoglimento parziale non essendo, appunto, state rispettate le procedure previste dall’art. 19 della l.p. 11.8.1997 n. 13; per cui, dovranno essere annullati i provvedimento che seguono la delibera del Consiglio comunale n. 11/2010.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

– lo dichiara improcedibile, per cessazione della materia del contendere avverso il primo complesso dei procedimenti per la modifica del piano urbanistico;

– lo accoglie parzialmente, nei limiti di cui alla parte motiva, annullando, in parte qua, i provvedimenti impugnati che seguono la delibera consigliare n. 11/2010.

Condanna il Comune di Bressanone e la Provincia Autonoma di Bolzano alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, quantificate a carico di ogni ente in Euro 3.000,00.- (tremila) oltre IVA, CNPA e contributo unificato.

Spese compensate tra il ricorrente e la controinteressata S.B. s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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