Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-04-2011, n. 13411

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- C.M., nella sua qualità di parte civile nel procedimento contro D.R., già condannato in via definitiva, con sentenza patteggiata, per il delitto di diffamazione, ricorre per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Milano, in composizione monocratica, datata 24.5/.4.6.2010 che, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, su impugnazione del condannato, aveva annullato la pregressa sentenza datata 11.1.2008 nella sola parte relativa alla rifusione delle spese alla parte civile liquidate nella complessiva somma di Euro 8.000, riliquidava le spese nella più ridotta, rispetto a quella determinata in precedenza, somma di Euro mille, oltre il 12% per accessori come per legge, specificando puntualmente le singole voci che concorrevano a formare l’importo come complessivamente liquidato.

Il giudice di merito ha ritenuto di nulla liquidare per le spese con riferimento alla fase processuale di primo grado in mancanza di documentazione a suo sostegno. Ed ha invece liquidato le spese documentate di viaggio ed alloggio in Euro 471,42. Ha liquidato poi, quanto agli onorari, tenendo conto delle tre udienza di breve durata, rispettivamente l’importo complessivo di Euro 528. Con i motivi di ricorso la parte civile si duole della entità della somma liquidata dal giudice di merito, che non avrebbe tenuto conto dell’impegno della difesa nella udienza preliminare, delle spese sopportate per il giudizio di primo grado e della violazione delle tabelle con riferimento alla liquidazione degli onorari.

-2- Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione che segue. Il giudice di merito ha ritenuto di non liquidare spese ed onorari in relazione alla dedotta attività svolta in sede di udienza preliminari, in base all’erroneo rilievo che alcuna udienza preliminare fosse stata svolta. In realtà il dato è erroneo per essere state svolte più di una udienza preliminare fino a quella conclusiva, in data 7.11.2007, nella quale il gip, ravvisando un reato procedibile a citazione diretta, restituiva gli atti al P.M. per il corso ulteriore. Ed ancora deve ripetersi, in conformità ad un indirizzo costante di questa Corte, che in tema di spese relative all’azione civile, poichè l’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l’inosservanza del dovere della parte civile di produrre l’apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, come nella specie, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, nè va escluso il rimborso delle spese vive, atteso che non è necessaria – stante la possibilità di calcolare il prezzo medio della trasferta – una adeguata documentazione probatoria qualora si tratti di un legale il cui studio si trovi in una città diversa da quella in cui si svolge il giudizio. (v. in termini, Sez. 6,3.12.2007/ 5.2.2008, Garofalo, Rv.

238730; Sez. 3, 23.1/4.3.2002, Montirosi, Rv 221262).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle somme da liquidare a favore della parte civile e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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